Legge Regionale n. 3 del 27 marzo 2002
Regione Umbria. Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18/11/98, n.37 - Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del Decreto legislativo 19/11/1997, n.422.
(B.U.R. Umbria
10aprile 2002, n. 16.)
Articolo 1
Modificazione ed integrazioni dell'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Principi programmatici
regionali"
1. All'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "limitano l'accessibilità" sono aggiunte le seguenti: "e assicurando identiche condizioni di servizi allo spazio rurale";
b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) promuove un sistema di mobilità che, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita e nell'ambito di uno sviluppo ecosostenibile, individua misure per la riduzione dei gas serra e dell'inquinamento acustico, nonché per la progressiva conversione del modello incentrato sul veicolo privato a motore;";
c) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) promuove lo sviluppo del trasporto locale anche attraverso l'incentivazione dell'associazionismo nel
settore.".
Articolo 2
Modificazione ed integrazioni dell'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Servizi
ferroviari"
1. All'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2, è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale, al fine di assicurare la gestione unitaria dei servizi ferroviari, può promuovere, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto regionale, la costituzione di una società a compartecipazione
pubblico-privata.";
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. La Giunta regionale trascorso il periodo transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, affida la gestione dei servizi ferroviari attraverso procedure concorsuali, sulla base dei contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
stesso.";
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. I servizi interferenti con quelli ferroviari di cui al comma 4 sono quelli che presentano analogia nella tipologia di trasporto relativamente agli orari di partenza ai percorsi e alle fermate, fatto salvo l'obiettivo del riequilibrio intermodale a favore del
ferro.".
Articolo 3
Modificazioni dell'articolo 7 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Definizione dei servizi di trasporto pubblico
locale"
1. All'articolo 7 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) urbani; b) extraurbani;";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sono servizi urbani quelli svolti nell'ambito urbano del comune e quelli che collegano in modo diretto il centro urbano del comune con lo scalo ferroviario o con l'aeroporto, anche se situati nei comuni limitrofi, o con altre origini e destinazioni situate nell'ambito del territorio
comunale.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Sono servizi extraurbani quelli che collegano in modo continuativo due o più comuni, ovvero i comuni con il capoluogo di
provincia.".
Articolo 4
Modificazione dell'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Ambito di traffico regionale e
interregionale"
1. All'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per ambito di traffico regionale si intende l'unità territoriale entro la quale si attuano i servizi di trasporto che collegano il territorio delle province. Per ambito di traffico interregionale s'intende l'insieme dei servizi che collegano la Regione Umbria con le regioni
limitrofe.".
Articolo 5
Modificazioni dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Bacino di traffico
provinciale"
1. All'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dell'articolo (Bacino di traffico provinciale) la parola: "Bacino" è sostituita dalla seguente: "Ambito";
b) al comma 1, le parole: "Per bacino di traffico provinciale si intende l'unità territoriale entro la quale si attua" sono sostituite dalle seguenti: "Per ambito di traffico provinciale s'intende l'unità territoriale entro la quale si attuano i servizi extraurbani e si promuove";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli ambiti di traffico, ai fini della programmazione e dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi sono quelli individuati dall'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44.";
d) il comma 3 è abrogato.
Articolo 6
Modificazioni dell'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Ambito di traffico
comunale"
1. All'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
b)
"1. L'ambito di traffico comunale è costituito dall'unità territoriale entro la quale si attua il servizio di trasporto urbano di cui all'articolo 7, comma 2.";
b) il comma 2 è abrogato.
Articolo 7
Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Piano regionale dei
trasporti"
1. All'articolo 11, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) stabilisce gli indirizzi per l'elaborazione e il coordinamento dei piani di bacino di cui all'articolo 12, dei piani urbani della mobilità di cui all'articolo 13 e dei programmi triennali di cui all'articolo 15;";
b) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) stabilisce i criteri per l'individuazione dei servizi minimi di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 422/97";
c) alla lettera n), le parole: "individua le" sono sostituite dalle seguenti: "definisce i criteri per l'individuazione e la programmazione delle";
d) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
"o-bis) individua le misure per favorire, all'interno degli enti locali, la crescita professionale e lo sviluppo degli strumenti gestionali, relativamente al processo di programmazione e regolamentazione dei servizi, ed il progressivo miglioramento dell'efficacia dello stesso sui risultati della
gestione.".
2. All'articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il piano regionale ha validità decennale e può essere aggiornato
periodicamente.".
Articolo 8
Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 12 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Piani di
Bacino"
1. All'articolo 12, comma 1 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole: "nei bacini" sono sostituite dalle seguenti: "degli ambiti" e le parole: "hanno validità triennale" sono sostituite dalle seguenti: "hanno validità per sei anni e possono essere sottoposti ad aggiornamenti annuali".
2. All'articolo 12, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) determinano l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, privilegiando quelli a minor impatto ambientale, per migliorare l'organizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta di servizi ed incentivare l'uso del mezzo di
trasporto collettivo;";
b) alla lettera c), le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 4 e 5";
c) la lettera f) è soppressa;
d) alla lettera g) dopo le parole: "numero 104" sono soppresse le seguenti: "prevedendone l'attuazione da parte dei Comuni";
e) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
"g-bis) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui
all'articolo 16, comma 3 del D.Lgs. 422/97.".
3. All'articolo 12, comma 3 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole: "approvata dal consiglio regionale con deliberazione n. 584 del 15.09.1998" sono sostituite dalle seguenti: "14 ottobre 1998, n. 34".
4. All'articolo 12 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Ai fini della programmazione di servizi di trasporto pubblico locale, le province possono promuovere, fra i comuni tenuti alla redazione dei piani urbani del traffico, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e quelli ad essi limitrofi, anche se appartenenti a territori provinciali diversi, specifiche intese, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale del 14 ottobre 1998, n. 34.".
Articolo 9
Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Piani di trasporto
comunali"
1. All'articolo 13, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, la rubrica dell'articolo (Piani di trasporto comunali) è sostituita dalla seguente: "(Piani urbani della mobilità)".
2. All'articolo 13, comma 1 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I comuni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 adottano i piani urbani della mobilità, che integrano i piani urbani del traffico ed individuano gli interventi per favorire il trasporto pubblico
locale.";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I piani di cui al comma 1 sono redatti anche in conformità agli indirizzi contenuti nel piano generale dei trasporti e nel piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11.".
3. All'articolo 13, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 4 e 5";
b) alla lettera c) le parole: "per adeguarle" sono sostituite dalle seguenti: "e sui sistemi di controllo del traffico per adeguarli";
c) la lettera e) è soppressa;
d) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all'articolo 16, comma 3 del D.Lgs. 422/97, con oneri a carico dei bilanci
comunali.".
Articolo
10
Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Programmi
triennali"
1. L'articolo 15 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è sostituito dal seguente:
"Art. 15 - (Programmi triennali) - 1. Gli enti locali concedenti, per i servizi di competenza, sentite le organizzazioni sindacali confederali, le associazioni delle imprese di trasporto e dei consumatori, approvano i programmi triennali di cui all'articolo 14, comma 3 del D.Lgs. 422/97, sulla base dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 21, tenendo conto:
a) degli atti di programmazione della Regione;
b) del miglioramento del livello medio regionale dei servizi storici;
c) degli standard di qualità e quantità coerenti con gli obiettivi economici ed ambientali della mobilità sostenibile;
d) dell'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;
e) delle integrazioni funzionali, tariffarie ed organizzative della mobilità;
f) della promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane;
g) dei parametri territoriali e di popolazione.
2. La Regione si assume l'onere finanziario dei servizi individuati nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 21 e garantisce agli enti concedenti l'erogazione delle risorse nei modi e nei tempi previsti dal contratto stesso. Eventuali servizi aggiuntivi sono a carico dei bilanci degli enti locali.
3. La Provincia, per i servizi di competenza, approva i programmi triennali previa conferenza partecipativa convocata in conformità all'articolo 7 della legge regionale n. 34/1998."
Articolo
11
Modificazioni dell'articolo 16 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
"Investimenti"
1. All'articolo 16, comma 4 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: "congestione del traffico;" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli mirati alla prevenzione dell'inquinamento mediante l'impiego del biodiesel e comunque di carburanti, puri e in miscela con additivi o riformulati a basso impatto";
b) alla lettera b) le parole: "da parte degli enti locali" sono soppresse.
Articolo 12
Modificazioni ed integrazione dell'art. 17 della legge regionale 18 novembre 1998, n.37 "Funzioni e competenze della
Regione"
1. All'articolo 17, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) la parola: "redige" è sostituita dalla seguente:
"approva";
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) aggiorna periodicamente il piano regionale dei trasporti e ripartisce annualmente le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei servizi minimi con l'atto di indirizzo triennale di cui all'articolo 21, tenendo anche conto delle misure per favorire la crescita delle risorse umane e strumentali e lo sviluppo degli strumenti gestionali degli enti locali concedenti, previste nel piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera o-bis);";
c) alla lettera f) le parole: "approva i piani triennali e" sono soppresse;
d) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
"i-bis) approva i regolamenti di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.".
2. All'articolo 17, comma 3 della legge regionale 18 novembre 1998. n. 37, le parole: "ed i)" sono sostituite dalle seguenti: ", i) ed i-bis)".
Articolo 13
Modificazioni dell'articolo 18 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Funzioni e competenze della
Provincia"
1. All'articolo18, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: "predispone e adotta" sono sostituite dalla seguente: "approva";
b) la lettera d) è soppressa;
c) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
"l) contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 33, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e
concessi.".
Articolo 14
Modificazioni ed integrazione dell'articolo 19 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Funzioni e competenze del
Comune"
1. All'articolo 19, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: "agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12 comma 5-bis;";
b) alla lettera b) le parole: "partecipa alla programmazione dei" sono sostituite dalle seguenti: "programma i";
c) alla lettera c) le parole: "partecipa alla definizione dei" sono sostituite dalle seguenti: "approva i";
d) alla lettera e), dopo le parole: "a domanda debole" sono soppresse le seguenti: "proponendone l'inclusione nei programmi triennali";
e) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 33, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi;".
2. All'articolo 19, comma 3 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, dopo le parole: "invia alla provincia" sono aggiunte le seguenti: "e all'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 33".
Articolo 15
Modificazione dell'articolo 21 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Servizi
minimi"
1. All'articolo 21, comma 1 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, l'alinea è sostituita dalla seguente:
"1. La Giunta regionale, in attuazione all'articolo 16 del D.Lgs. 422/97 e del piano regionale dei trasporti, approva ogni tre anni un atto di indirizzo generale, che contiene la definizione del livello dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con oneri a carico del bilancio regionale, tenendo conto delle seguenti priorità:".
Articolo 16
Integrazione della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è aggiunto il seguente:
"Art. 21-bis - (Strumenti di supporto tecnico-operativo) - 1. Le province e i Comuni concedenti possono istituire, in forma associata, strumenti di supporto tecnico-operativo per l'attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per l'affidamento dei servizi.
2. Attraverso gli strumenti di cui al comma 1 possono essere svolti in particolare i seguenti compiti:
a) programmazione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;
b) progettazione e organizzazione dei servizi complementari della mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;
d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;
e) ogni altra funzione conferita agli enti concedenti ai sensi della presente
legge.".
Articolo 17
Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Modalità per l'affidamento dei
servizi"
1. All'articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "all'articolo 18 del decreto legislativo," sono aggiunte le seguenti: "la Regione e";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Sono ammesse alle procedure concorsuali previste dal comma 1 le società scelte in conformità ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2 del D.Lgs. 422/97 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, e i raggruppamenti temporanei di impresa di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 costituiti da società a capitale pubblico e da società a capitale privato, con quote di partecipazione corrispondenti all'impegno che ciascun aderente può garantire."
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I servizi di trasporto pubblico locale sono aggiudicati tenendo conto, prioritariamente, della qualità del servizio offerto determinata sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale e dei criteri individuati nello schema di bando di gara e di capitolato di cui all'articolo 23."
d) il comma 5 è abrogato;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. L'eventuale sub-affidamento dei servizi è autorizzato dall'ente concedente d'intesa con la Regione e sentite le organizzazioni sindacali."
f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.
6-ter. L'ente concedente verifica che l'impresa subaffidataria sia in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e applichi per le singole tipologie di servizi i rispettivi livelli di contrattazione collettiva.
L'autorizzazione è revocata qualora l'impresa subaffidataria non rispetti i livelli di contrattazione collettiva, le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone e in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità, la qualità del servizio, nonché, per il personale utilizzato, le norme in materia di versamenti obbligatori previdenziali e assicurativi e la normativa sociale europea con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo.
6-quater. L'impresa affidante riconosce un corrispettivo congruo al servizio effettuato che viene approvato dall'Ente concedente con l'atto di autorizzazione di cui al comma 6.
6-quinquies. Qualora sia ammessa alla gara un'azienda partecipata dall'ente concedente, le procedure concorsuali sono espletate da una commissione composta da soggetti terzi, nominata dalla Regione nel caso di società a partecipazione provinciale e dalla Provincia nel caso di aziende a partecipazione comunale."
Articolo 18
Modificazione dell'articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Contratti di
servizio"
1. All'articolo 23, comma 1 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, dopo le parole: "con le imprese affidatarie.", è soppresso il periodo: "La Regione sottoscrive i contratti relativi nei limiti dei servizi minimi a garanzia della relativa copertura
finanziaria.".
Articolo 19
Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 24 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Contenuto dei contratti di servizio e obblighi dell'affidatario dei
servizi"
1. All'articolo 24 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente: "p-bis) le specifiche relative alla tipologia del carburante a basso impatto ambientale da utilizzare con particolare riferimento al biodiesel o comunque ai carburanti puri o in miscela con additivi o riformulati;";
b) al comma 1, lettera q) dopo le parole: "disposizioni regionali", sono aggiunte le seguenti: "nonché tutti gli altri dati ritenuti necessari e richiesti da Regione ed enti concedenti";
c) al comma 2, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
"b-bis) garantire materiale rotabile e servizi a terra per assicurare l'intermodalità tra i vettori di trasporto ivi compresa quella con la bicicletta;
b-ter) utilizzare per il TPL il biodiesel o comunque carburanti puri o in miscela con additivi o riformulati a basso impatto nelle percentuali individuate nel contratto di servizio di cui al comma 1, lett. p-bis);";
d) al comma 2, lettera e), le parole: ", alla Regione e alla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "e all'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 33";
e) al comma 2, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
"e-bis) istituire, a livello aziendale, Comitati per la qualità dei servizi prodotti, composti dai rappresentanti degli enti concedenti, delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative e delle organizzazioni sindacali. I suddetti Comitati hanno potere di monitoraggio, di controllo e di intervento esercitabile attraverso proposte e indicazioni operative sottoposte ai competenti organi dei soggetti gestori;".
f) al comma 4, lettera a), dopo le parole: "ad assicurare" sono aggiunte le seguenti: "per i servizi aggiuntivi";
g) i commi 8 e 9 sono abrogati.
Articolo 20
Modificazione dell'articolo 25 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Modalità di trasferimento dei beni strumentali funzionali ai
servizi"
1. All'articolo 25, comma 1, la lettera c) della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è sostituita dalla seguente:
"c) i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d'uso per un periodo di dieci anni, quanto agli autobus e impianti, e di venti, quanto ai beni immobili funzionali al servizio. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, egli è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tal caso decade il vincolo di destinazione
d'uso.".
Articolo 21
Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Assetto societario delle aziende di trasporto pubblico
locale"
1. L'articolo 26 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Organizzazione dei servizi) - 1. Al fine di separare i compiti di programmazione da quelli di gestione per il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi sono espletate, per l'affidamento di qualsiasi modalità di servizio di trasporto pubblico locale, le procedure concorsuali di cui all'art. 18 D.Lgs. 422/97.
2. La Regione favorisce, per la gestione dei servizi di TPL, la costituzione di società a capitale pubblico e
privato.".
Articolo 22
Modificazione dell'articolo 32 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Norma
finanziaria"
1. All'articolo 32, comma 3 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole: ", dettando anche i criteri per garantire quote di risorse minime su cui ogni ente locale può fondare la sua programmazione di settore" sono sostituite dalle seguenti:
"e sulla base dei criteri definiti dal piano regionale dei trasporti".
Articolo 23
Sostituzione dell'articolo 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Modifiche della l.r. 13 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni"
1. L'articolo 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è sostituito dal seguente:
"Art. 33 - (Osservatorio della mobilità) - 1. La Giunta regionale istituisce presso la Direzione Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture una specifica struttura organizzativa denominata "Osservatorio della Mobilità" con il compito di:
a) acquisire, aggiornare, analizzare ed elaborare i dati connessi alla mobilità regionale, anche ai fini della valutazione della relativa tendenza, con particolare riferimento alla domanda ed all'offerta dei servizi;
b) fornire alla Giunta Regionale ed agli Enti Locali il supporto informativo per la pianificazione, programmazione e gestione del trasporto;
c) definire le procedure, anche automatizzate, di acquisizione ed aggiornamento dei dati di cui alla lettera b), in collaborazione con le Province, i Comuni e le aziende.
2. Per il coordinamento dell'attività di cui al comma 1 è costituito un Comitato composto dai rappresentanti di Regione, Province, Comuni e aziende. I rappresentanti delle Province e dei Comuni sono nominati dal Consiglio delle Autonomie
Locali.".
Articolo 24
Integrazione della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono inseriti i seguenti:
"Art. 33-bis - (Comitato di monitoraggio) - 1. E' istituito, presso il Servizio Trasporti della Regione, il Comitato di monitoraggio per l'attuazione dei principi di riforma contenuti nel D.Lgs. 422/97 e nella presente legge, composto dai rappresentati di Regione, Province, Comuni, aziende e rappresentanti di associazioni dei consumatori. I rappresentanti delle Province e dei Comuni sono nominati dal Consiglio delle Autonomie Locali.
2. Il Comitato svolge funzioni consultive e con relazioni semestrali informa la Giunta regionale dell'andamento della spesa per la gestione dei servizi minimi e del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi nonché del livello degli stessi previsti nei contratti di servizio.
Art. 33-ter - (Distrazione di autobus acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al servizio di noleggio) - 1. Gli Enti concedenti autorizzano le aziende a distrarre gli autobus acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al servizio di noleggio sulla base delle modalità fissate dalla Giunta regionale.
2. Gli Enti concedenti sono tenuti a relazionare annualmente alla Giunta regionale sulle autorizzazioni di cui al comma 1 rilasciate alle
aziende.".
Articolo 25
Abrogazioni
1. Gli articoli 10 e 11 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 sono abrogati.
2. Gli articoli 6 e 14 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono abrogati.