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Decreto 5 aprile 2001

Ministero dell'Ambiente. Contributi diretti ai cittadini per l'acquisto di veicoli alettrici, a metano e GPL e per l'installazione di impianti a metano e GPL

(GU n.117 del 22-5-2001)


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,recante le disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), che autorizza
la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, al fine di incentivare
mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita;
Visto che la suddetta norma prevede l'emanazione, entro il 31 marzo 2001, di un decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
al fine di definire le tipologie oggetto degli incentivi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento sugli incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio liquefatto;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, recante le disposizioni sugli incentivi per gli autoveicoli elettrici;
Visto l'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come integrato e modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante le disposizioni sugli incentivi per i motocicli e ciclomotori elettrici e le biciclette a pedalata assistita;

DECRETA


Art.1
Ambito di applicazione
1. Nei limiti di spesa complessiva pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono concessi gli incentivi fiscali per la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita.
2. I limiti di spesa, di cui al comma 1, sono così definiti:
a. lire 5 miliardi per l'acquisto di autoveicoli elettrici, in base agli importi e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, nonché per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita, in base agli importi stabiliti dall'art. 6, comma 4, lettere a), b) e c), della legge 11 maggio 1999, n. 140, e secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 2, lettera a), 5, 6, lettera a), e 7 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
b. lire 10 miliardi per l'acquisto o la trasformazione di autoveicoli a metano o gas di petrolio liquefatto, in base agli importi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per autoveicoli elettrici:
a. gli autoveicoli elettrici con funzionamento autonomo, dotati di motorizzazione ed energia immagazzinata a bordo per la sola trazione di tipo elettrico;
b. gli autoveicoli elettrici alimentati a idrogeno, dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia prodotta da una cella a combustibile esclusivamente o in combinazione con una fonte di energia elettrica immagazzinata a bordo;
c. gli autoveicoli ibridi:
1) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di un motogeneratore termico per la sola generazione di energia elettrica che integra una fonte di energia elettrica immagazzinata a bordo (funzionamento ibrido);
2) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).
2. Ai fini del presente decreto, si intendono per motocicli e ciclomotori elettrici:
a. i quadricicli a trazione elettrica, come definiti dall'art. 53, comma 1, lettera h), del nuovo codice della strada;
b. i motocicli e ciclomotori elettrici a tre ruote, come definiti nelle categorie L2 ed L5 di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), del nuovo codice della strada;
c. i motocicli e ciclomotori elettrici a due ruote, come definiti nelle categorie L1 ed L3 di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), del nuovo codice della strada.

Art. 3
Disposizioni finali
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato controlla l'andamento periodico dell'utilizzazione degli incentivi e, sentito il Ministero dell'ambiente, puo' variare i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 2, tenendo conto dei dati risultanti dalla domanda e dandone avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e avra' efficacia a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione.


Il Ministro dell'ambiente
Willer Bordon
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
Letta