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Circolare 19 dicembre 2003, n. 9582
Ministero delle Attivita'
Produttive e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio -
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 novembre 1997, n. 403, recante incentivi per gli autoveicoli con
trazione elettrica e legge 11 maggio 1999, n. 140, art. 6, recante incentivi per
ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica nonche' per le biciclette a
pedalata assistita elettricamente.
(GU n. 7 del 10-1-2004)
Alle imprese interessate
Al CEI-CIVES
Alle associazioni interessate
L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, tra
l'altro, prevede incentivazioni per l'acquisto di autoveicoli con trazione
elettrica.
Il regolamento 17 luglio 1998, n. 256, ha reso disponibile per gli autoveicoli
elettrici un miliardo di lire, a fronte dello stanziamento annuo di cinque
miliardi di lire stabilito dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 403/1997.
L'art. 6, comma 4, della legge 11 maggio 1999, n. 140, prevede incentivi per l'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica nonche' per le biciclette a pedalata assistita. (vigenza: 21 maggio 1999/20 maggio 2000 - copertura nell'ambito dei fondi previsti dalla legge 266 per la rottamazione).
L'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria
2001), autorizza una nuova spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003 per gli incentivi al settore degli autoveicoli alimentati a
metano o a GPL e per il settore dei motocicli e ciclomotori elettrici,
biciclette a pedalata assistita.
L'art. 1, comma 2, del decreto 5 aprile 2001, del Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ha
ripartito le risorse stanziate dalla citata legge n. 388, destinando 5 miliardi
di lire, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, alla concessione di
incentivi all'acquisto di veicoli elettrici.
L'art. 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», autorizza un ulteriore
stanziamento di 5 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, con
la stessa finalita' di incentivare il settore degli autoveicoli alimentati a
metano o GPL e quello dei veicoli a trazione elettrica.
L'art. 1 del regolamento del Ministro delle attivita' produttive del 2 luglio
2003, n. 183, ha ripartito le risorse stanziate dalla predetta legge n. 273,
destinando 0,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, alla
concessione di incentivi all'acquisto di veicoli elettrici.
L'art. 3 del gia' citato decreto del 5 aprile 2001, prevede per il Ministero
delle attivita' produttive, di seguito denominato M.A.P., il controllo
dell'andamento periodico dell'utilizzazione degli incentivi.
Il M.A.P. svolge tale attivita' di controllo, per gli autoveicoli ed i
motoveicoli soggetti ad immatricolazione, sulla base dei dati resi disponibili
dal Ministero dei trasporti, direzione generale della motorizzazione civile.
Il controllo dei contributi erogati per l'acquisto di veicoli elettrici non soggetti ad immatricolazione, avviene sulla base dei dati di vendita rilevati dalla CIVES (Commissione italiana veicoli elettrici stradali del CEI - Comitato elettrotecnico italiano), nell'ambito delle attivita' previste da un accordo di collaborazione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il CEI.
Si rileva che i dati forniti dalla Motorizzazione civile attestano l'avvenuta
immatricolazione dei veicoli ma non l'effettiva applicazione del contributo
statale e che occorre adeguare le attuali modalita' di monitoraggio del
CEI-CIVES, al fine di estendere lo stesso a tutti i potenziali soggetti
beneficiari dei contributi.
Poiche' risultano utilizzati circa 2/3 delle risorse destinate all'incentivazione di veicoli elettrici, stanziate dal decreto-legge n. 324/1997 e dalle leggi n. 388/2000 e n. 273/2002, occorre definire una procedura di controllo degli interventi tale da consentire un quadro costantemente aggiornato delle operazioni incentivate, anche al fine di disporre la sospensione delle agevolazioni ad avvenuto utilizzo degli stanziamenti disponibili.
Visto che il CEI ha sottoscritto con il Ministero per la tutela dell'ambiente e
del territorio, di seguito denominato M.A.T.T., un accordo di collaborazione in
tema di «Mobilita' sostenibile con particolare riferimento ai veicoli
elettrici/ibridi», per gli anni 2001-2005, nell'ambito del quale la commissione
CIVES dello stesso CEI svolge attivita' di monitoraggio della diffusione dei
veicoli elettrici ed ibridi incentivati da finanziamenti statali.
A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare i costruttori e gli importatori, al fine di un accurato monitoraggio dei fondi disponibili, per poter recuperare l'importo delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 324/1997 e alla legge n. 140/1999 provvederanno ai seguenti adempimenti:
1) il preventivo accreditamento dei
costruttori/importatori e dei relativi prodotti, secondo le istruzioni
dettagliate indicate nel seguito;
2) la comunicazione periodica alla Commissione CIVES del CEI delle vendite
effettuate mensilmente delle quali viene richiesto il recupero delle
agevolazioni con credito d'imposta, secondo le istruzioni dettagliate nel
seguito.
1. Istruzioni per l'accreditamento
dei soggetti fornitori dei veicoli e dei relativi prodotti.
I soli soggetti aventi diritto al recupero del contributo quale credito
d'imposta sono le imprese costruttrici o importatrici, secondo le modalita'
previste dall'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ai seguenti commi: 5; 6
lettera a); 7. L'ammontare dei contributi, ai sensi di quanto disposto dall'art.
1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 e dall'art. 6, comma 4,
lettera a), b), c), della legge 11 maggio 1999, n. 140, e' riportato nella
tabella seguente:
acquisto di nuovi autoveicoli elettrici, euro 1.807,60;
acquisto di nuovi motocicli e ciclomotori elettrici a tre e quattro ruote, euro
1.549,37;
acquisto di nuovi motocicli e ciclomotori elettrici a 2 ruote, euro 413,17;
acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita, euro 154,94.
Per avere titolo al recupero del contributo, detti soggetti trasmetteranno al
CEI-CIVES, con lettera raccomandata firmata dal legale rappresentante, la
seguente documentazione:
copia dell'estratto dell'iscrizione alla Camera di commercio dal quale risulti
che l'oggetto sociale include la produzione o importazione di veicoli;
l'elenco dei modelli di veicoli dei quali si intende richiedere il recupero dei
contributo quale credito d'imposta; detto elenco potra' essere periodicamente
aggiornato;
per ciascuno modello di «bicicletta a pedalata assistita» un'autocertificazione
firmata dal legale rappresentante, attestante che il veicolo e' conforme in
maniera letterale e puntuale al disposto dell'art. 50 del Codice della strada
(decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come innovato dall'art. 24/1
della legge 3 febbraio 2003, n. 14).
Per ciascun modello di autoveicolo, motociclo e ciclomotore elettrici, copia del
certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dei trasporti.
L'indirizzo di invio della documentazione di cui sopra e' il seguente:
CEI - Comitato elettrotecnico italiano Commissione CIVES
via Saccardo, 9 - 20134 Milano
Il M.A.T.T. e il M.A.P. si riservano
di condurre verifiche a campione sui veicoli accreditati, al fine di verificare
la rispondenza a quanto dichiarato.
2. Istruzioni per il recupero del contributo con credito d'imposta.
Per l'attivazione della normale
procedura prevista dalla legge n. 266/1997 per il recupero del credito di
imposta, va attuato quanto segue.
Con cadenza mensile, entro il quattordicesimo giorno del mese successivo
all'emissione della fattura di vendita, i soggetti di cui sopra invieranno al
CEI-CIVES per posta raccomandata, l'elenco dei veicoli venduti, specificando
quanto segue:
i riferimenti di ciascuna fattura di vendita (numero e data, nome e indirizzo
dell'acquirente, tipologia e modello del veicolo, entita' del contributo - gia'
anticipato - all'acquirente per il quale verra' chiesto il recupero con credito
d'imposta);
il numero di pezzi venduti per ciascuno dei modelli accreditati e l'importo
complessivo del credito d'imposta afferente al totale dei veicoli di cui sopra.
L'allegato A riporta il fac-simile del modulo per la trasmissione di quanto
sopra, che deve essere sottoscritto e firmato dal legale rappresentante.
L'indirizzo di invio e' il seguente:
CEI - Comitato elettrotecnico italiano
Commissione CIVES
via Saccardo, 9 - 20134 Milano
Nell'ambito di applicazione della predetta convenzione tra il M.A.T.T. ed il CEI,
quest'ultimo, attraverso la propria Commissione CIVES, provvedera' a:
raccogliere la documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, attraverso i
costruttori e gli importatori;
verificare la regolarita' della documentazione;
segnalare al M.A.P., entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di
cui ai precedenti punti 1 e 2, le posizioni di non conformita' a quanto
richiesto;
inviare al M.A.P. ed al M.A.T.T., con cadenza mensile, il resoconto dell'attivita'
redatto in conformita' dell'allegato B.
La predetta attivita' verra' resa dal CEI-CIVES a titolo gratuito per il M.A.P.
e per tutti i soggetti destinatari dei contributi.
Il M.A.P. provvedera', sulla base della documentazione trasmessa da CEI-CIVES,
al monitoraggio delle risorse disponibili e sospendera' l'intervento ad avvenuto
utilizzo dei 9/10 degli stanziamenti disponibili.
Le imprese costruttrici o importatrici procedono al recupero dell'importo
dell'agevolazione se, trascorsi quarantacinque giorni dall'invio della
documentazione, non hanno ricevuto dal M.A.P. avviso contrario all'utilizzo del
contributo. Il recupero del contributo prima della scadenza dei quarantacinque
giorni puo' essere effettuato a condizione che l'interessato, in caso di avviso
contrario, provveda a regolarizzare la propria posizione nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria.
Si richiama l'attenzione sull'osservanza delle disposizioni dell'art. 22 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, per quanto riguarda le procedure per il recupero
del credito di imposta e si sottolinea che resta fermo l'obbligo, per i
costruttori e per gli importatori, di conservare per cinque anni la
documentazione relativa alle vendite come previsto dal comma 6, dello stesso
art. 22.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e avra' efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
Roma, 19 dicembre 2003
Per il Ministero delle attivitą produttive
Il direttore generale della direzione
lo sviluppo produttivo e competitivitą
Goti
Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Il direttore generale della direzione
inquinamento atmosferico e rischi industriali
Agricola