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Decreto 20 febbraio 2003

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Recepimento della direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE. 

(GU n. 152 del 3-7-2003) 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
ed
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente, ora del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e con il Ministro della sanita', ora del Ministro della salute, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, come rettificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, da ultimo, la direttiva 92/61/CEE, come rettificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2001;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e l'applicazione integrale, obbligatoria, della procedura di omologazione comunitaria;
Vista la direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 252 del 20 settembre 2002, sulla
riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE;

Adotta
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.
1. Il presente decreto introduce nuovi valori limite alle emissioni inquinanti prodotte dai veicoli a motore a due o a tre ruote al fine di ridurre il livello delle emissioni stesse.

Art. 2.
1. A decorrere dal 1° aprile 2003, non e' consentito:
a) rifiutare l'omologazione CE per tipo di veicolo, a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994; o
b) rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'immissione in circolazione di un veicolo, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se detti provvedimenti sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1° aprile 2003, non e' consentito rilasciare l'omologazione CE, a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, per ogni tipo di veicolo per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se tali tipi di veicoli non sono conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, come modificato dal presente decreto. Per la prova di tipo I, sono utilizzati i valori limite fissati nella casella A della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto.
3. A decorrere dal 1° luglio 2004:
a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994; e
b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformita' ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se i veicoli non sono conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporii e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto. Per la prova di tipo I relativa ai ciclomotori sono utilizzati i valori limite indicati nella seconda casella della tabella di cui al capitolo 5, allegato I, punto 2.2.1.1.3., del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001. Per la prova di tipo I relativa ai motocicli ed ai tricicli sono utilizzati i valori limite fissati nella casella A della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5. del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto. 
4. Per i motocicli a due ruote di tipo trial ed enduro, la data di cui al comma 2 e' fissata al 1° gennaio 2004 e la data di cui al comma 3 e' fissata al 1° luglio 2005.
5. Si considerano motocicli trial i veicoli che presentano le seguenti caratteristiche:
a) altezza massima della sella: 700 mm;
b) luce da terra minima: 280 mm;
c) capacita' massima del serbatoio: 4 l;
d) rapporto di trasmissione minimo nella marcia piu' alta
(rapporto primario x rapporto di marcia x rapporto finale di trasmissione): 7,5.
6. Si considerano motocicli enduro i veicoli che presentano le seguenti caratteristiche:
a) altezza minima della sella: 900 mm,
b) luce da terra minima: 310 mm,
c) rapporto di trasmissione minimo nella marcia piu' alta (rapporto primario x rapporto di marcia x rapporto finale di trasmissione): 6,0.

Art. 3.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 non e' consentito rilasciare omologazione CE, a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, per ogni nuovo tipo di veicolo che non sia conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto. Per la prova di tipo I sono utilizzati i valori limite indicati nella casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5., del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2007: 
a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994; e
b) non e' consentita l'immatricolazionie, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformita' ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se tali veicoli non sono conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto. Per la prova di tipo I sono utilizzati i valori limite indicati nella casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5., del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto. Per i tipi di veicoli dei quali nell'Unione europea non vengono venduti piu' di 5.000 esemplari all'anno la data e' fissata al 1° gennaio 2008.

Art. 4.
1. I certificati di omologazione devono confermare anche la funzionalita' dei dispositivi antinquinamento per tutto il normale ciclo di vita dei veicoli a due o a tre ruote a decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi di veicoli e dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi di veicoli fino ad una percorrenza di 30.000 km. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sara' recepita la regolamentazione integrativa che sara' adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per definire il "normale ciclo di vita".

Art. 5.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi di veicoli a motore a due o a tre ruote, e a decorrere dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi di veicoli, i certificati di omologazione sono condizionati anche alla conferma della funzionalita' dei dispositivi antinquinamento per tutto il normale ciclo di vita del veicolo in normali condizioni di esercizio (conformita' dei veicoli in circolazione sottoposti a corretta manutenzione e correttamente utilizzati).
2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sara' recepita la regolamentazione integrativa che sara' adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per definire il "normale ciclo di vita". Essa prevede in particolare, se del caso:
a) i criteri per l'esecuzione dei controlli;
b) i criteri per la scelta dei veicoli da controllare;
c) i criteri per lo svolgimento delle prove;
d) le regole per l'eliminazione di eventuali difetti;
e) la gratuita' per il proprietario/detentore del veicolo.

Art. 6.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 non e' consentito rilasciare l'omologazione CE ed e' rifiutata l'omologazione di portata nazionale per i veicoli a due o a tre ruote se le emissioni di CO2 ed il consumo di carburante non sono stati rilevati conformemente alle disposizioni pertinenti che saranno emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della regolamentazione che sara' adottata dalla Commissione europea.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i nuovi veicoli a motore a due ruote con una cilindrata superiore a 150 cc a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994; e
b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformita' ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, se i valori relativi alle emissioni di CO2 ed al consumo di carburante non sono stati rilevati conformemente alle disposizioni pertinenti che saranno emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della regolamentazione che sara' adottata dalla Commissione europea.

Art. 7.
1. Il capitolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 e' modificato secondo il testo di cui all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2003

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 262


Allegato
(omesso)