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Decreto 24 maggio 2004

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Attuazione dell'art. 17 della legge 1° agosto 2002, n. 166, in materia di contributi per la sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale.

(GU n. 243 del 15-10-2004)
 

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visto l'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, concernente la classificazione dei veicoli;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e nei comuni, con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali» che all'art. 7, comma 1 allegato A, sopprime il comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, trasferendo le relative funzioni a tale Conferenza;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanita' e dei trasporti e della navigazione del 27 marzo 1998 ed in particolare l'art. 5 che prevede che le regioni, gli enti locali, gli enti e i gestori di servizi di pubblica utilita' si dotino di una quota progressivamente crescente di automezzi a basso impatto ambientale;
Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 19 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1999, n. 33) concernente l'approvazione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (deliberazione n. 137/98);
Visto l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, cosi' come modificato dall'art. 145, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Finanziaria 2001), con il quale, in attuazione del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale, e' autorizzato un impegno di risorse, a titolo di contributo per i mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi per pubblica utilita', nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, con priorita' per quelli di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto 29 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente;
Considerato che tale articolo destina risorse da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro nella misura non inferiore al 60% per l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale dotati di trazione elettrica/ibrida;
Visto il decreto legislativo n. 351 del 4 agosto 1999 ed in particolare l'art. 8, comma 1, secondo il quale le regioni provvedono alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
Visto l'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, concernente la popolazione residente;
Visto l'art. 17 della legge 1° agosto 2002, n. 166 che, al primo comma, per l'attuazione dell'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, autorizza la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 e, al secondo comma, stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 19 dicembre 2002 (Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2003, n. 68), concernente la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra (deliberazione n. 123/02);

Vista la deliberazione del 24 luglio 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2003, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente «Approvazione del V aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n.394, e dell'art. 7, comma 1, allegato A, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»:
Considerato che i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti rientrano nelle attivita' di interesse economico generale che l'Istituto svolge e che gli stessi costituiscono lo strumento per rendere piu' spedite le procedure connesse alla concessione dei contributi e per consentire una puntuale verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati;
Ritenuto opportuno erogare le risorse previste dall'art. 17, comma 1 della legge n. 166 del 1° agosto 2002, con le medesime procedure gia' seguite dalla Cassa depositi e prestiti per la precedente attuazione dell'art. 4, comma 19, della legge n. 426/1998;
Visto che, con nota prot. n. 24 del 24 febbraio 2004, assunta agli atti con prot. n. 4464/DSA del 25 febbraio 2004, la Cassa depositi e prestiti propone di adottare il limite di Euro 2.500 quale importo minimo di ogni domanda di contributo, anche al fine di un ottimale utilizzo della spesa prevista dall'art. 17 della legge n. 166;
Considerato che, in attuazione della legge n. 426 del 9 dicembre 1998, art. 4, comma 19, e della legge n. 166 del 1° agosto 2002, art. 17, si rende necessario determinare le categorie dei soggetti ammessi a beneficiare dei contributi, la tipologia dei veicoli oggetto di beneficio, l'entita' delle contribuzioni e le relative modalita' di erogazione;
Considerato opportuno differenziare l'entita' dei contributi da destinarsi alle singole tipologie di veicoli, tenendo conto delle diverse caratteristiche degli stessi, al fine di massimizzare i vantaggi ambientali derivanti dal programma di incentivazione;
 

Decreta:


Art. 1.
Quote e limiti di finanziamento

Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli enti di cui al successivo art. 4, i contributi in conto capitale stanziati dall'art. 17, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, per un importo complessivo di 30.000.000 di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.

 

 

Art. 2.
Tipologie e definizioni

In base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'art. 1 vengono ripartite per il 60% a favore di veicoli dotati di trazione elettrica/ibrida e per il 40% a favore di veicoli dotati di esclusiva alimentazione a metano o GPL o di veicoli dotati di alimentazione «bifuel». Ai fini del presente decreto i veicoli oggetto di beneficio sono cosi' definiti: 1) veicoli a trazione elettrica, quelli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
2) veicoli a trazione ibrida:
a) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
b) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla razione, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
c) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale);
3) veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL, quelli il cui motore termico e' alimentato esclusivamente con gas naturale compresso (metano) ovvero con gas da petrolio liquefatto (GPL);
4) veicoli con alimentazione «bifuel», quelli dotati di un doppio sistema di alimentazione a benzina e metano oppure a benzina e GPL.
 


Art. 3.
Finanziamento

Il finanziamento massimo accordabile per l'acquisizione di ogni singolo veicolo e' descritto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto. Tale finanziamento puo' essere cumulato, salvo se diversamente disposto, da altre fonti di finanziamento, fino alla concorrenza dell'intero costo di acquisto o di locazione finanziaria, del veicolo, IVA esclusa. L'importo complessivo di ogni domanda di contributo non potra' essere inferiore a 2.500 Euro.

 


Art. 4.
Soggetti destinatari

I finanziamenti di cui all'art. 1 potranno essere concessi a regioni ed enti locali, alle loro aziende, alle societa' per azioni e a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi di pubblica utilita', alle societa' per azioni esercenti servizi di pubblica utilita' a carattere nazionale, ad altre persone giuridiche di diritto privato gestori di un servizio pubblico sulla base di specifico contratto di servizio, con sede legale o operativa nel territorio di comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti, nei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-regioni del 24 luglio 2003, ed alle successive modificazioni e integrazioni della stessa, e nelle zone individuate dalle regioni ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 351 del  4 agosto 1999.

 


Art. 5.
Modalita' di finanziamento

I finanziamenti di cui all'art. 1 sono destinati, sulla base dei criteri di cui all'art. 2, al rinnovo del parco veicoli a propulsione tradizionale, all'acquisto o alla locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale. Le istanze, corredate da una fotocopia della dichiarazione o certificato di conformita' del veicolo e da una dichiarazione della casa costruttrice attestante il tipo di veicolo come sopra individuato dagli articoli 2 e 3, dovranno essere presentate direttamente alla Cassa depositi e prestiti che, sulla base delle specificita' di ogni singolo beneficiario e della tipologia di intervento, acquisira' la documentazione necessaria alla definitiva concessione del finanziamento ed alla sua successiva erogazione. A tal fine si fara' riferimento, per quanto compatibili e non in contrasto con il presente decreto alle procedure previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti». Ad avvenuta concessione, il finanziamento verra' somministrato secondo le seguenti modalita':
a) nei casi di acquisto, le erogazioni avverranno in unica soluzione, dietro presentazione di copia autentica della relativa fattura;
b) nei casi di locazione finanziaria, le erogazioni verranno frazionate in quote annuali, per un numero di anni pari a quello di durata del contratto di locazione, dietro presentazione di copia autentica delle relative fatture.

 


Art. 6.
Monitoraggio

Con cadenza trimestrale, la Cassa depositi e prestiti trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il riepilogo dei contributi concessi, allegando il modulo di cui all'allegato 2 debitamente compilato, sia in formato cartaceo sia su supporto informatizzato.

 


Art. 7.
Revoca

La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a revocare i contributi concessi qualora i beneficiari, entro il termine di mesi dodici dalla comunicazione ufficiale della definitiva concessione del finanziamento, non abbiano trasmesso alla Cassa depositi e prestiti copia autentica delle fatture di acquisto e/o di locazione finanziaria con il resoconto dell'utilizzo effettivo del finanziamento concesso. Le somme revocate saranno reintegrate dalla Cassa depositi e prestiti nel monte finanziamenti messo a disposizione dallo Stato.

 


Art. 8.
Proroga

I beneficiari, prima della scadenza del termine di dodici mesi di cui all'articolo precedente, possono inoltrare alla Cassa depositi e prestiti istanza di proroga, non superiore a quattro mesi, per il deposito della documentazione, purche' ricorrano giustificati motivi. Qualora, entro il termine di sessanta giorni, la Cassa depositi e prestiti non comunichi l'accettazione dell'istanza di proroga, la stessa si ritiene respinta e la Cassa depositi e prestiti provvede alla revoca del contributo.
 

 

Art. 9.
Copertura finanziaria

Al fine della corresponsione dei finanziamenti di cui all'art. 1, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare direttamente alla Cassa depositi e prestiti le risorse finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 17, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, previa richiesta della somma necessaria in relazione ai contributi concessi. Le attivita' espletate dalla Cassa depositi e prestiti in attuazione del presente decreto non comportano onere di spesa aggiuntivi.
Il presente provvedimento sara' trasmesso al competente organi di controllo per gli adempimenti di rito ed entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 

 

Roma, 24 maggio 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 280