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Circolare 17 gennaio 2005, n. 2390


 Indicazioni e chiarimenti sulle agevolazioni in favore degli autoveicoli a trazione elettrica - legge
23 agosto 2004, n. 239 - articolo 54, recante modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, e informazioni sull'applicazione dell'articolo 6, comma 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive integrazioni.

 

(GU n. 18 del 24-1-2005)

 

 


IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

 

 


Alle imprese interessate
Al CEI-CIVES
Alle associazioni interessate
 


L'art. 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, prevede che i contributi previsti dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, in favore del settore di trazione degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (gpl) o a metano nonché di quello degli autoveicoli a trazione elettrica possano essere erogati anche alle persone giuridiche.


Relativamente al settore degli autoveicoli a trazione elettrica, in funzione di organizzare la gestione delle modifiche intervenute, tenuto anche conto del rispetto delle regole comunitarie, e' necessario fornire indicazioni e chiarimenti sulla corretta applicazione della citata nuova legge e della normativa regolamentare di riferimento.


E' necessario altresì offrire chiarimenti sullo stato di attuazione della normativa di incentivazione all'utilizzo di veicoli a trazione elettrica, che riguarda non solo gli autoveicoli ma anche i ciclomotori, i motoveicoli e le biciclette a pedalata assistita.


1. L'intervento in favore dei ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nonché delle biciclette a pedalata assistita previsto dall'art. 6, comma 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140, rifinanziato più volte, e da ultimo dall'art. 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e' stato sospeso, a decorrere dal 16 settembre 2004, mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 2004. Il monitoraggio delle operazioni incentivate e' avvenuto sulla base dei dati forniti dalla direzione generale della motorizzazione civile per i veicoli soggetti a immatricolazione e dei dati forniti dalla CIVES (Commissione italiana veicoli elettrici stradali del CEI - Comitato elettrotecnico italiano), per i veicoli non soggetti a immatricolazione. Con l'emissione della circolare del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 759582 del 19 dicembre 2003, si e' instaurato un nuovo sistema di monitoraggio, nell'ambito di un accordo di collaborazione tra CEI/CIVES e Ministero dell'ambiente, tale da consentire un quadro costantemente aggiornato delle operazioni incentivate.


2. L'intervento in favore degli autoveicoli a trazione elettrica, di cui al gia' citato art. 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, prosegue poiché esistono ancora disponibilità sullo stanziamento annuo di un miliardo di lire (pari a Euro 516.456,89) per gli autoveicoli elettrici a fronte dello stanziamento stabilito dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 403/1997.


Per quanto riguarda l'estensione delle possibilità di utilizzo delle agevolazioni alle persone giuridiche si chiarisce quanto segue:


Decorrenza.
Il contributo e' riconoscibile anche alle persone giuridiche per l'acquisto di autoveicolo nuovo, purche' le operazioni di acquisto siano avvenute in data non anteriore al 28 settembre 2004, giorno di entrata in vigore della legge n. 239/2004. Nessuna modifica normativa e' intervenuta per le persone fisiche.


Soggetti beneficiari persone giuridiche.
Le persone giuridiche possono usufruire dei contributi nei limiti della normativa comunitaria sul «de minimis», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Non possono usufruire del contributo le imprese esercenti attività di trasporto merci in conto terzi.

 

Ai fini del rispetto della regola «de minimis», al momento della realizzazione dell'operazione di acquisto, il soggetto persona giuridica che intende beneficiare del contributo consegnerà al venditore, autocertificazione redatta secondo lo schema contenuto nell'allegato C alla presente circolare, in originale e copia.

 

Gli enti pubblici e le istituzione riconosciute come persone giuridiche non sono tenute alla presentazione della autocertificazione di cui al precedente comma, se l'autoveicolo oggetto di incentivazione viene utilizzato per l'esercizio delle attività necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali e non nell'ambito di attività di tipo economico.

 

Autoveicoli oggetto di incentivazione.
Per la definizione di «autoveicolo elettrico» si fa riferimento al decreto del Ministero dell'ambiente del 5 aprile 2001, art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), e in particolare si intendono compresi in detta categoria gli autoveicoli «ibridi» di cui alla lettera c) dello stesso comma.


La direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, recepita con decreto del Ministero dei trasporti 8 maggio 1995, nell'allegato II, definisce le categorie internazionali dei veicoli.


Poiché le carte di circolazione sono uniformate alla suddetta definizione, l'esame del requisito di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verrà eseguito sulla base dei seguenti codici identificativi delle categorie internazionali:

a) M1: «veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente»;
b) N1: «veicoli destinati al trasporto merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.


Monitoraggio.

Nel quadro di un accordo di collaborazione sottoscritto tra il CEI - Comitato elettrotecnico italiano e il Ministero per la tutela dell'ambiente e del territorio (M.A.T.T.), sul tema della mobilità sostenibile con particolare riferimento ai veicoli elettrici, per gli anni 2001-2005, l'attività di monitoraggio della diffusione dei veicoli elettrici viene affidata alla commissione CIVES dello stesso CEI.


I costruttori e gli importatori di autoveicoli elettrici, per poter recuperare l'importo delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 324/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403/1997, come integrato dall'articolo 54 della legge n. 239 del 23 agosto 2004, provvederanno ai seguenti adempimenti:


1. preventivo accreditamento dei costruttori/importatori e dei relativi prodotti, secondo le istruzioni dettagliate indicate nel seguito;


2. comunicazione periodica alla commissione CIVES del CEI delle vendite effettuate mensilmente delle quali viene richiesto il recupero delle agevolazioni con credito d'imposta, secondo le istruzioni dettagliate indicate nel seguito.

 


1. Istruzioni per l'accreditamento dei soggetti fornitori degli autoveicoli elettrici.
I soli soggetti aventi diritto al recupero del contributo quale credito d'imposta sono le imprese costruttrici o importatrici, secondo le modalità stabilite dall'art. 29, commi 4 e 5, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. L'ammontare dei contributi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della già citata legge n. 403/1997 e' qui sotto riportato: acquisto di nuovi autoveicoli elettrici: Euro 1.807,60.


Per avere titolo al recupero del contributo, detti soggetti trasmetteranno al CEI-CIVES, con lettera raccomandata firmata dal legale rappresentante, la seguente documentazione:

a) copia dell'estratto dell'iscrizione alla camera di commercio dal quale risulti che l'oggetto sociale include la produzione o importazione di veicoli;

b) l'elenco dei modelli di veicoli dei quali si intende richiedere il recupero del contributo quale credito d'imposta; detto elenco potrà essere periodicamente aggiornato;

c) per ciascun modello di autoveicolo, copia del certificato di omologazione rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'indirizzo di invio della documentazione di cui sopra e' il seguente: CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Commissione CIVES - via Saccardo, 9 - 20134 Milano.


CEI-CIVES provvederà all'esame della documentazione e darà comunicazione ai costruttori/importatori circa la conformità ai fini dell'accreditamento.

 


2. Istruzioni per il recupero del contributo con credito d'imposta per gli autoveicoli elettrici.

Per l'attivazione della normale procedura prevista dalla legge n. 669/1997 per il recupero del credito di imposta, va attuato quanto segue.


Con cadenza mensile, entro il quattordicesimo giorno del mese successivo all'emissione della fattura di vendita, i soggetti di cui sopra invieranno al CEI-CIVES per posta raccomandata, l'elenco dei veicoli venduti, specificando quanto segue:

a) i riferimenti di ciascuna fattura di vendita: numero e data fattura; riferimenti dell'acquirente (per le persone fisiche, cognome, nome, indirizzo e codice fiscale; per le persone giuridiche, ragione sociale, indirizzo e partita IVA); tipologia e modello del veicolo; entità del contributo, già anticipato, all'acquirente per il quale verrà chiesto il recupero con credito d'imposta;

b) il numero di pezzi venduti nel mese per ciascuno dei modelli accreditati e l'importo complessivo del credito d'imposta afferente al totale dei veicoli di cui sopra.

L'allegato A riporta il fac-simile del modulo per la trasmissione di quanto sopra, che deve essere sottoscritto e firmato dal legale rappresentante.


Per ogni vendita effettuata a persone giuridiche che possono usufruire del contributo, il costruttore/importatore deve inoltre allegare copia dell'autocertificazione ai fini del rispetto della regola «de minimis» redatta dall'acquirente secondo lo schema di cui all'allegato C, che CEI-CIVES provvederà poi ad inoltrare al Ministero delle attività produttive (M.A.P.).


L'indirizzo di invio di quanto sopra e' il seguente: CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Commissione CIVES - via Saccardo, 9 - 20134 Milano.
Nell'ambito di applicazione della predetta convenzione tra il M.A.T.T. ed il CEI, quest'ultimo, attraverso la propria commissione CIVES, provvederà a:

a) raccogliere la documentazione di cui ai precedenti punti, attraverso i costruttori e gli importatori;
b) verificare la completezza della documentazione;
c) segnalare al M.A.P., entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, le posizioni di non conformità a quanto richiesto;
d) inviare al M.A.P. ed al M.A.T.T., con cadenza mensile, il resoconto dell'attività redatto in conformità dell'allegato B.

La predetta attività verrà resa dal CEI-CIVES a titolo gratuito per il M.A.P. e per tutti i soggetti destinatari dei contributi.


Il M.A.P. provvederà, sulla base della documentazione trasmessa da CEI-CIVES, al monitoraggio delle risorse disponibili e sospenderà l'intervento ad avvenuto utilizzo dei 9/10 degli stanziamenti disponibili.


Le imprese costruttrici o importatrici procedono al recupero dell'importo dell'agevolazione se, trascorsi quarantacinque giorni dall'invio della documentazione, non hanno ricevuto dal M.A.P. avviso contrario all'utilizzo del contributo. Il recupero del contributo prima della scadenza dei quarantacinque giorni può essere effettuato a condizione che l'interessato, in caso di avviso contrario, provveda a regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.


Si richiama l'attenzione sull'osservanza delle disposizioni che riguardano le procedure per il recupero del credito di imposta e si sottolinea che resta fermo l'obbligo, per i costruttori e per gli importatori, di conservare per cinque anni la documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore, come previsto dall'art. 29, commi 4 e 5, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ad ogni buon fine viene di seguito richiamata:

a) copia della fattura di vendita da cui risulta l'importo dell'agevolazione prevista dalla legge;
b) copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà; in caso di loro mancanza copia dell'estratto cronologico;
c) originale dell'autocertificazione ai fini del rispetto della regola «de minimis» nel caso che l'acquirente sia una persona giuridica;
d) copia della documentazione trasmessa al CEI-CIVES.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e avrà efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

 


Roma, 17 gennaio 2005


p. Il Ministero delle attività produttive
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
Goti
p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Il direttore generale per la salvaguardia ambientale Agricola


Allegato A  (Omissis)


Allegato B  (Omissis)


Allegato C
SCHEMA DI DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Omissis)