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Regione Valle d'Aosta
Legge regionale del 20-11-2006 n. 25
Modificazioni alla legge regionale
27 maggio 1994, n. 20
(Trasporto di merci su strada e rispetto della salute,
della sicurezza e dell’ambiente).
(B.U.R. Valle d'Aosta n. 51 del 12-12-2006 )
IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Sostituzione del titolo della legge regionale 27 maggio 1994, n. 20)
1. Il titolo della legge regionale 27 maggio 1994, n. 20, è sostituito dal
seguente:
“Disposizioni in materia
di trasporto di merci su strada per la sicurezza della circolazione, la
salvaguardia della salute e dell’ambiente ed altre disposizioni per il
contenimento della produzione di inquinanti atmosferici”.
ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’articolo 1)
1. L’articolo 1 della l.r. 20/1994 è sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Finalità) 1. La
Regione, in conformità alla normativa statale e comunitaria vigente in
materia e nel quadro degli obiettivi definiti dalla Convenzione per la
protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata ai
sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403, ed in particolare dal relativo
Protocollo in materia di trasporti, assume e promuove ogni iniziativa utile a
garantire che i flussi di traffico attraverso il proprio territorio si rendano
compatibili con le esigenze di sicurezza della circolazione, di tutela della
salute della popolazione e di salvaguardia dell’ambiente, nonché a favorire e
promuovere lo sviluppo del trasporto su ferrovia, al fine di decongestionare
la rete stradale e autostradale regionale.”.
ARTICOLO 3
(Modificazioni all’articolo 2)
1. La rubrica dell’articolo 2 della l. r. 20/1994 è sostituita dalla
seguente:
“Comitato regionale
di controllo dei flussi di traffico lungo gli assi internazionali”.
2. Il comma 1 dell’articolo 2 della l. r. 20/1994 è sostituito dal seguente:
“1. E’ istituito, presso la struttura regionale competente in materia di
ambiente, il Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico attraverso
il territorio regionale, con il compito di promuovere e coordinare le
iniziative dirette a monitorare e ridurre gli effetti negativi ed i rischi
derivanti dai predetti flussi.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 20/1994, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a)il Presidente della Regione,
che lo presiede;”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) l’Assessore regionale
competente in materia di ambiente, con funzioni di vicepresidente;”;
c) dopo la lettera b), è inserita la seguente: “bbis) l’Assessore regionale
competente in materia di trasporti;”;
d) dopo la lettera g), è
inserita la seguente: “gbis) due rappresentanti degli enti locali;”;
e) la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) il direttore generale
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA);”;
f) la lettera i) è
abrogata.
4. Il comma 3 dell’articolo 2 della l. r. 20/1994 è abrogato.
5. Il comma 4 dell’articolo 2 della l. r. 20/1994 è sostituito dal
seguente: “4. Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente o su
richiesta motivata di un terzo dei componenti e della riunione è redatto
verbale. I membri del Comitato possono designare per la partecipazione
alle riunioni persona da essi delegata.”.
ARTICOLO 4
(Sostituzione dell’articolo 3)
1. L’articolo 3 della l. r. 20/1994 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Iniziative di
monitoraggio e controllo) 1. La Regione, anche in collaborazione con le società
concessionarie dei trafori del Monte Bianco, del Gran San Bernardo e delle
autostrade valdostane e con l’ANAS, dispone, avvalendosi, per il supporto
tecnico e scientifico, di propri enti strumentali, iniziative di
monitoraggio e controllo dei flussi di traffico nel territorio regionale e
dei relativi impatti sull’ambiente. Con le medesime modalità, la Regione
dispone, inoltre, l’effettuazione di appositi studi, rapporti e relazioni
sulle caratteristiche, le peculiarità e le prospettive di sviluppo
compatibile dei trasporti attraverso le Alpi.
2. La Regione provvede ad istituire, ai sensi delle leggi di settore in
vigore, anche in accordo con le forze dell’ordine, adeguati dispositivi di
controllo nei valichi e lungo gli assi stradali di accesso o in apposite aree
di regolazione.”
ARTICOLO 5
(Sostituzione dell’articolo 4)
1. L’articolo 4 della l.r. 20/1994 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Rilevamento di dati) 1. La Regione, per il tramite della struttura
regionale competente in materia di ambiente, assicura la raccolta,
l’elaborazione e la diffusione dei dati sui transiti, trasmessi
mensilmente dalle società concessionarie dei trafori del Monte Bianco e
del Gran San Bernardo e delle autostrade valdostane, nonché la raccolta e
l’elaborazione dei dati relativi all’inquinamento atmosferico e al rumore
ambientale, rilevati mediante i sistemi e le apparecchiature allo scopo
dislocati sul territorio regionale.”.
ARTICOLO 6
(Sostituzione dell’articolo 5)
1. L’articolo 5 della l.r. 20/1994 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Politiche tariffarie) 1. La Regione promuove presso gli enti e gli
organismi competenti scelte di politica tariffaria differenziate per le
autostrade valdostane e i trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo,
volte a disincentivare l’utilizzo di mezzi obsoleti o ad alte emissioni
inquinanti e a favorire i veicoli commerciali di ultima generazione,
tenuto conto dell’evoluzione del sistema di classificazione comunitario
denominato Euro.”.
ARTICOLO 7
(Sostituzione dell’articolo 6)
1. L’articolo 6 della l.r. 20/1994 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Disposizioni per il contenimento progressivo dei flussi di traffico)
1. Sulla base delle
conoscenze tecniche e scientifiche disponibili allo stato e delle
informazioni derivate dalle iniziative di monitoraggio, studio e controllo
disposte ai sensi dell’articolo 3, il Consiglio regionale definisce, ogni
due anni, su proposta della Giunta regionale, la media massima giornaliera
di veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a
7,5 tonnellate, autorizzata al transito in entrata ed uscita attraverso il
traforo del Monte Bianco e il traforo del Gran San Bernardo, in modo
distinto, in quanto compatibile con le esigenze di salvaguardia della
sicurezza della circolazione, di tutela della salute della popolazione e
dell’ambiente.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alle competenti autorità
statali ed europee.
3. La Giunta regionale definisce, in accordo con le autorità
territorialmente competenti della Regione Piemonte, del Dipartimento dell’Alta
Savoia e del Cantone Vallese, le misure e gli interventi, anche di emergenza,
necessari ad evitare il sistematico superamento della media massima
giornaliera, come definita ai sensi dei commi 1 e 2.”.
ARTICOLO 8
(Modificazioni all’articolo 8)
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l. r. 20/1994 è sostituito dal
seguente:
“2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e partecipa ad
iniziative e studi coordinati a livello transfrontaliero, transregionale ed
internazionale concernenti lo sviluppo di un sistema compatibile di trasporti
attraverso le Alpi, promuovendo la consultazione e la partecipazione delle
associazioni e di ogni altro organismo operante nel territorio regionale per
la difesa dell’ambiente.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 20/1994 è abrogato.
ARTICOLO 9
(Inserimento dell’articolo 8bis)
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 20/1994, come modificato dall’articolo 8,
è inserito il seguente:
“Art. 8bis (Misure per il
contenimento della produzione di inquinanti atmosferici)
1. La Regione persegue l’obiettivo della progressiva riduzione di
emissioni inquinanti in atmosfera.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione definisce gli strumenti
normativi, finanziari ed operativi necessari per ridurre, prevenire ed evitare
gli effetti nocivi di tali emissioni sul territorio, in particolare:
a) favorendo l’ammodernamento del parco dei veicoli immatricolati nel
territorio regionale e dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico
locale;
b) incentivando e potenziando l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico;
c) favorendo e promuovendo lo sviluppo dei trasporti su ferrovia;
d) promuovendo la trasformazione degli impianti termici ancora ad impiego di
gasolio in impianti ecocompatibili e migliorando il rendimento energetico
in campo edilizio;
e) potenziando le fonti di produzione energetica rinnovabili.”.
ARTICOLO 10
(Abrogazione dell’articolo 9)
1. L’articolo 9 della l.r. 20/1994 è abrogato.
ARTICOLO 11
(Modificazione all’articolo 10)
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 20/1994, le parole: “della
Comunità europea e dello Stato italiano” sono sostituite dalle seguenti:
“dell’Unione europea, dello Stato italiano e delle competenti autorità
elvetiche”.
ARTICOLO 12
(Disposizioni transitorie)
1. Il Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico è
ricostituito nella composizione stabilita dall’articolo 2, comma 2, della l.r.
20/1994, come modificato dall’articolo 3, entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. A tal fine, le associazioni e i comitati
di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), della l. r. 20/1994, che
intendono concorrere alla designazione dei relativi rappresentanti debbono
far pervenire apposita istanza alla struttura regionale competente in
materia di ambiente ntro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
ARTICOLO 13
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione della presente legge è
determinato in annui euro 30.000 a decorrere dall’anno 2006.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2006 e di quello
pluriennale per il triennio 2006/2008, nell’obiettivo programmatico 2.2.1.09.
(Ambiente e sviluppo sostenibile).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante
l’utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nell’obiettivo
programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il
finanziamento di spese correnti), a valere sull’accantonamento previsto al
punto B.2.2. dell’allegato n. 1 ai bilanci stessi.
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 20 novembre 2006.
Il Presidente
CAVERI