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Regione Valle d'Aosta

Legge regionale del 20-11-2006 n. 25

 

Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 20 (Trasporto di merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e dell’ambiente).
 

(B.U.R. Valle d'Aosta n. 51 del 12-12-2006 )

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Sostituzione del titolo della legge regionale 27 maggio 1994, n. 20)

1. Il titolo della legge regionale 27 maggio 1994, n. 20, è sostituito  dal seguente:

“Disposizioni in materia di trasporto di merci su strada per la  sicurezza della circolazione, la salvaguardia della salute e dell’ambiente ed  altre disposizioni per il contenimento della produzione di inquinanti  atmosferici”.

ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’articolo 1)

1. L’articolo 1 della l.r. 20/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, in conformità alla normativa statale e comunitaria vigente  in materia e nel quadro degli obiettivi definiti dalla Convenzione per la  protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata ai  sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403, ed in particolare dal relativo  Protocollo in materia di trasporti, assume e promuove ogni iniziativa utile a  garantire che i flussi di traffico attraverso il proprio territorio si rendano  compatibili con le esigenze di sicurezza della circolazione, di tutela della  salute della popolazione e di salvaguardia dell’ambiente, nonché a favorire e  promuovere lo sviluppo del trasporto su ferrovia, al fine di decongestionare  la rete stradale e autostradale regionale.”. 

ARTICOLO 3
(Modificazioni all’articolo 2)

1. La rubrica dell’articolo 2 della l. r. 20/1994 è sostituita dalla  seguente:

 “Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico lungo gli  assi internazionali”.
2. Il comma 1 dell’articolo 2 della l. r. 20/1994 è sostituito dal seguente:
“1. E’ istituito, presso la struttura regionale competente in materia di  ambiente, il Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico attraverso  il territorio regionale, con il compito di promuovere e coordinare le  iniziative dirette a monitorare e ridurre gli effetti negativi ed i rischi  derivanti dai predetti flussi.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 20/1994, sono apportate le  seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a)il Presidente della Regione, che lo presiede;”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) l’Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni  di vicepresidente;”;
c) dopo la lettera b), è inserita la seguente: “bbis) l’Assessore regionale competente in materia di trasporti;”;

d) dopo la lettera g), è inserita la seguente: “gbis) due rappresentanti degli enti locali;”;
e) la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) il direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione  dell’ambiente (ARPA);”;

f) la lettera i) è abrogata.
4. Il comma 3 dell’articolo 2 della l. r. 20/1994 è abrogato.
5. Il comma 4 dell’articolo 2 della l. r. 20/1994 è sostituito dal  seguente: “4. Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta  motivata di un terzo dei componenti e della riunione è redatto verbale. I  membri del Comitato possono designare per la partecipazione alle riunioni  persona da essi delegata.”.

ARTICOLO 4
(Sostituzione dell’articolo 3)

1. L’articolo 3 della l. r. 20/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Iniziative di monitoraggio e controllo) 1. La Regione, anche in collaborazione con le società concessionarie dei  trafori del Monte Bianco, del Gran San Bernardo e delle autostrade valdostane  e con l’ANAS, dispone, avvalendosi, per il supporto tecnico e scientifico, di  propri enti strumentali, iniziative di monitoraggio e controllo dei flussi di  traffico nel territorio regionale e dei relativi impatti sull’ambiente. Con le  medesime modalità, la Regione dispone, inoltre, l’effettuazione di appositi  studi, rapporti e relazioni sulle caratteristiche, le peculiarità e le  prospettive di sviluppo compatibile dei trasporti attraverso le Alpi.
2. La Regione provvede ad istituire, ai sensi delle leggi di settore in  vigore, anche in accordo con le forze dell’ordine, adeguati dispositivi di  controllo nei valichi e lungo gli assi stradali di accesso o in apposite aree  di regolazione.”

ARTICOLO 5
(Sostituzione dell’articolo 4)

1. L’articolo 4 della l.r. 20/1994 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Rilevamento di dati) 1. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in  materia di ambiente, assicura la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei  dati sui transiti, trasmessi mensilmente dalle società concessionarie dei  trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo e delle autostrade  valdostane, nonché la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi  all’inquinamento atmosferico e al rumore ambientale, rilevati mediante i  sistemi e le apparecchiature allo scopo dislocati sul territorio regionale.”.

ARTICOLO 6
(Sostituzione dell’articolo 5)

1. L’articolo 5 della l.r. 20/1994 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Politiche tariffarie) 1. La Regione promuove presso gli enti e gli organismi competenti scelte  di politica tariffaria differenziate per le autostrade valdostane e i trafori  del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, volte a disincentivare l’utilizzo di  mezzi obsoleti o ad alte emissioni inquinanti e a favorire i veicoli  commerciali di ultima generazione, tenuto conto dell’evoluzione del sistema di  classificazione comunitario denominato Euro.”.

ARTICOLO 7
(Sostituzione dell’articolo 6)

1. L’articolo 6 della l.r. 20/1994 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Disposizioni per il contenimento progressivo dei flussi di traffico)

1. Sulla base delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili allo  stato e delle informazioni derivate dalle iniziative di monitoraggio, studio e  controllo disposte ai sensi dell’articolo 3, il Consiglio regionale definisce,  ogni due anni, su proposta della Giunta regionale, la media massima  giornaliera di veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva  superiore a 7,5 tonnellate, autorizzata al transito in entrata ed uscita  attraverso il traforo del Monte Bianco e il traforo del Gran San Bernardo, in  modo distinto, in quanto compatibile con le esigenze di salvaguardia della  sicurezza della circolazione, di tutela della salute della popolazione e  dell’ambiente.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alle competenti  autorità statali ed europee.
3. La Giunta regionale definisce, in accordo con le autorità  territorialmente competenti della Regione Piemonte, del Dipartimento dell’Alta  Savoia e del Cantone Vallese, le misure e gli interventi, anche di emergenza,  necessari ad evitare il sistematico superamento della media massima  giornaliera, come definita ai sensi dei commi 1 e 2.”.

ARTICOLO 8
(Modificazioni all’articolo 8)
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l. r. 20/1994 è sostituito dal  seguente:
“2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e partecipa ad  iniziative e studi coordinati a livello transfrontaliero, transregionale ed  internazionale concernenti lo sviluppo di un sistema compatibile di trasporti  attraverso le Alpi, promuovendo la consultazione e la partecipazione delle  associazioni e di ogni altro organismo operante nel territorio regionale per  la difesa dell’ambiente.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 20/1994 è abrogato.

ARTICOLO 9
(Inserimento dell’articolo 8bis)

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 20/1994, come modificato dall’articolo 8,  è inserito il seguente:

“Art. 8bis (Misure per il contenimento della produzione di inquinanti atmosferici)
1. La Regione persegue l’obiettivo della progressiva riduzione di  emissioni inquinanti in atmosfera.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione definisce gli strumenti  normativi, finanziari ed operativi necessari per ridurre, prevenire ed evitare  gli effetti nocivi di tali emissioni sul territorio, in particolare:
a) favorendo l’ammodernamento del parco dei veicoli immatricolati nel  territorio regionale e dei mezzi adibiti al servizio di trasporto  pubblico locale;
b) incentivando e potenziando l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico;
c) favorendo e promuovendo lo sviluppo dei trasporti su ferrovia;
d) promuovendo la trasformazione degli impianti termici ancora ad impiego di  gasolio in impianti ecocompatibili e migliorando il rendimento energetico  in campo edilizio;
e) potenziando le fonti di produzione energetica rinnovabili.”.

ARTICOLO 10
(Abrogazione dell’articolo 9)

1. L’articolo 9 della l.r. 20/1994 è abrogato.

ARTICOLO 11
(Modificazione all’articolo 10)

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 20/1994, le parole: “della  Comunità europea e dello Stato italiano” sono sostituite dalle  seguenti: “dell’Unione europea, dello Stato italiano e delle competenti  autorità elvetiche”.

ARTICOLO 12
(Disposizioni transitorie)

1. Il Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico è  ricostituito nella composizione stabilita dall’articolo 2, comma 2, della l.r.   20/1994, come modificato dall’articolo 3, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della  presente legge. A tal fine, le associazioni e i comitati di  cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), della l. r. 20/1994, che intendono  concorrere alla designazione dei relativi rappresentanti debbono far pervenire  apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di ambiente  ntro un mese dalla data di entrata in vigore della presente  legge.

ARTICOLO 13
(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione della presente legge è  determinato in annui euro 30.000 a decorrere dall’anno 2006.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione  della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2006 e di quello   pluriennale per il triennio 2006/2008, nell’obiettivo programmatico 2.2.1.09.  (Ambiente e sviluppo sostenibile).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante  l’utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nell’obiettivo   programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il  finanziamento di spese correnti), a valere sull’accantonamento previsto al  punto B.2.2. dell’allegato n. 1 ai bilanci stessi.
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è  autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta  dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della  Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare  come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.


Aosta, 20 novembre 2006.

Il Presidente
CAVERI