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Decreto Legislativo 2 marzo 2007, n.33
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti modifiche al decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, riguardante il trasferimento alla regione di funzioni in materia di viabilita' e trasporti.
(GU n. 74 del 29-3-2007)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto
speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture, dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per le riforme e
l'innovazione nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111
1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti),
le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
31 dicembre 2007».
2. Al comma 3 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 111 del 2004,
le parole: «entro il 15 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
15 gennaio 2008».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale approvato con la legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
29 del 1° febbraio 1963, e' il seguente:
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei
membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative
al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».
- Il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il
trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti.) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2004, n. 103.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 1° aprile 2004,
n. 111, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Funzioni del Compartimento dell'ANAS S.p.a. del Friuli-Venzia Giulia).
- 1. Le funzioni previste dal presente decreto in capo all'ANAS S.p.a. sono
dallo stesso esercitate attraverso l'attuale Compartimento ovvero attraverso
altra struttura autonoma per il Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.
2. Il personale dell'ente di cui al comma 1 e' trasferito in numero di
centosessanta unita' suddivise per categoria, secondo quanto previsto nella
tabella allegata sub D). L'individuazione del personale da trasferire avviene
secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 dicembre 2000, n. 448, da avviarsi entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge regionale di riordino e di attribuzione delle
funzioni in materia di viabilita' di cui al presente decreto, da adottarsi entro
il 31 dicembre 2007.
3. Qualora non si provveda all'adozione della legge regionale di cui al comma 2
entro il termine previsto, il personale e' comunque trasferito alla Regione; in
tal caso le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 dicembre 2000, n. 448, sono avviate entro il 15 gennaio 2008.
4. La Regione si avvale per lo svolgimento delle funzioni in materia di
viabilita' di cui al presente decreto, dell'ente di cui al comma 1, secondo i
criteri e le modalita' definiti convenzionalmente con quest'ultimo, fino al
completamento delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 dicembre 2000, n. 448.
5. La determinazione della partecipazione erariale al trasferimento del
personale di cui al presente articolo fara' comunque riferimento al numero di
unita' individuate al comma 2.».
Art. 2.
Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111
1. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n.
111, le parole: «entro il 31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31 marzo 2008».
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 1° aprile 2004,
n. 111, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Beni del Compartimento dell'ANAS S.p.a. del Friuli-Venezia Giulia). -
1. In deroga a quanto disposto dall'art. 3, commi 115 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, nonche' i beni mobili registrati e gli
altri beni mobili e attrezzature come individuati nella tabella allegata sub E),
esistenti nel territorio regionale e strumentali all'esercizio delle funzioni
attribuite alla Regione, sono trasferiti in proprieta' alla stessa a decorrere
dalla data di consegna di cui al comma 3.
2. Le case cantoniere riferibili alla viabilita' di cui all'elenco allegato sub
B), non dismesse a norma dell'art. 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono messe a disposizione dell'amministrazione regionale per l'esercizio
delle funzioni trasferite.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui
all'art. 7, comma 2, e comunque entro il 31 marzo 2008, qualora non si provveda
all'adozione della stessa nel termine ivi previsto, la filiale dell'Agenzia del
demanio di Udine, con l'intervento dei rappresentanti dell'ANAS S.p.a. provvede
alla consegna alla Regione dei beni di cui al comma 1 per mezzo della redazione
dei relativi verbali.
4. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione,
l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni
trasferiti.
5. Per i beni oggetto del presente articolo trova applicazione la previsione di
cui all'art. 5, comma 3.
6. Il mancato trasferimento, anche parziale, dei beni di cui al comma 1 sara'
economicamente riconosciuto alla Regione.
7. Restano in capo all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi alle liti pendenti alla
data di consegna dei beni ed a quelli originati da fatti accaduti
antecedentemente alla data di consegna.».
Art. 3.
Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111
1. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n.
111, le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31 dicembre 2007».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Bianchi, Ministro dei trasporti
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella