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Decreto 11 gennaio 2007
Ministero dello Sviluppo Economico. Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano e a gas di petrolio liquido (GPL).
(GU n. 15 del 19-1-2007)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 238 della legge finanziaria 2007, che autorizza la spesa
di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per gli
interventi finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli
immatricolati come «euro 0» e «euro 1» nonche' per gli interventi previsti
dall'art. 1, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403;
Visto che il suddetto art. 1, al comma 2, prevede da parte del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione di un decreto che
determini priorita', criteri, modalita', durata ed entita' delle agevolazioni
per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto
(GPL) nonche' agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a
metano o a GPL;
Visto il regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 17 luglio 1998, n. 256;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 luglio 2003, n. 183,
recante modifiche al decreto del 17 luglio 1998, n. 256;
Visto l'art. 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, i quali
prevedono l'applicazione delle agevolazioni per le installazioni di impianti a
GPL o a metano su autoveicoli effettuate entro i tre anni dalla data di
immatricolazione e l'estensione dei benefici alle persone giuridiche;
Visto l'art. 5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito
con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che, relativamente alle
agevolazioni per le installazioni di impianti, prevede la possibilita' di
utilizzo del credito di imposta per soggetti interessati alla filiera di
settore;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze che, da ultimo, pone in essere il
perfezionamento delle modalita' di applicazione delle agevolazioni per le
installazioni di impianti di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione ai
sensi del predetto art. 5-sexies;
Visto il decreto interdirettoriale 11 settembre 2006, che individua le modalita'
per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai
soggetti ammessi a fruire del credito di imposta;
Visto che occorre stabilire l'entita' del contributo per le operazioni di
installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» e «euro 1», sulla base
anche del listino dei prezzi reso disponibile dall'associazione di categoria
Consorzio Ecogas, in qualita' si soggetto incaricato della gestione informatica
dell'intervento;
Considerato che le vigenti procedure possono essere applicate per il
riconoscimento dei contributi alle operazioni di installazione su autoveicoli
immatricolati come «euro 0» e «euro 1» definiti nella loro entita' dal presente
decreto;
Decreta:
Art. 1.
1. L'entita' del contributo previsto dall'art. 1, comma 238 della legge
finanziaria per il 2007 per le installazioni di impianti a GPL o a metano per
autotrazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» e «euro 1», e' stabilita
in euro 350.
Art. 2.
1. Il contributo di cui al precedente art. 1, e' riconosciuto per le
installazioni di impianti realizzate, mediante collaudo della motorizzazione
civile, a partire dal primo gennaio 2007, secondo le vigenti procedure di
attuazione dell'art. 1, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403
e successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 gennaio 2007
Il Ministro: Bersani