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Decreto 14 Dicembre 2007
Ministero dei Trasporti. Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2008.
(GU n. 300 del 28-12-2007)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni;
Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di
maggiore intensita' della stessa, si rende necessario limitare la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di
veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare
la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti
eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose ai
sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;
Decreta:
Art. 1.
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni
festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2008 di seguito
elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre,
dalle ore 7 alle ore 24;
c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° gennaio;
d) dalle ore 16 alle ore 22 del 21 marzo;
e) dalle ore 8 alle ore 22 del 22 marzo;
f) dalle ore 8 alle ore 22 del 24 marzo;
g) dalle ore 8 alle ore 14 del 25 marzo;
h) dalle ore 16 alle ore 22 del 24 aprile;
i) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
j) dalle ore 16 alle ore 22 del 30 aprile;
k) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° maggio;
l) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 giugno;
m)dalle ore 7 alle ore 24 del 28 giugno;
n) dalle ore 7 alle ore 24 del 5 luglio;
o) dalle ore 7 alle ore 24 del 12 luglio;
p) dalle ore 7 alle ore 24 del 19 luglio;
q) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 luglio;
r) dalle ore 16 alle ore 24 del 1° agosto;
s) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 agosto;
t) dalle ore 16 alle ore 24 dell'8 agosto;
u) dalle ore 7 alle ore 24 del 9 agosto;
v) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
w)dalle ore 7 alle ore 24 del 16 agosto;
x) dalle ore 7 alle ore 24 del 23 agosto;
y) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 agosto;
z) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;
aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novembre;
bb) dalle ore 16 alle ore 22 del 6 dicembre;
cc) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;
dd) dalle ore 16 alle ore 22 del 23 dicembre;
ee) dalle ore 8 alle ore 22 del 24 dicembre;
ff) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
gg) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito
unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui
quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.
Art. 2.
1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di
idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di
inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai
veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito,
qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del
regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di cui al
presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di
riposo - di un posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto
e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di
idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario
di termine del divieto e' anticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i veicoli
diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in
posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi
alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivolta
Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals
intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli
aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che
trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si
applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico vuote
(container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi
interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all'estero, nonche' ai
complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai
terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli
devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione)
attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione e'
accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o
strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 38 della
legge 1° agosto 2002, n. 166 (combinato ferroviario) o dell'art. 3,
comma 2-ter, della legge 22 novembre 2002, n. 265 (combinato marittimo),
purche' muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del
viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio
(biglietto) per l'imbarco.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione
attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e'
posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalita' del
trasporto, la stessa deroga oraria e' accordata ai veicoli che circolano
in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale
che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente
dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San
Giovanni, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine
del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola
per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del
territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti
verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di
traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso
i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli
impiegati in trasporti combinati strada- mare diretti all'estero, che
utilizzano le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del
Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, che rientrano nel campo di
applicazione dell'art. 3, comma 2-ter, della legge 22 novembre 2002, n.
265 (combinato marittimo); purche' muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione
(prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto
di cui all'art. 1 non trova applicazione.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle
difficolta' di circolazione in presenza dei cantieri per
l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di
quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la
Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per
i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purche' muniti di idonea
documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio,
l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore due e l'orario di
termine del divieto e' anticipato di due ore.
7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti
dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano, o
diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti
all'interno del territorio nazionale.
Art. 3.
1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli
e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano
scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o
che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del
fuoco, Protezione civile, ecc.);
b) militari o con targa CRI (Croce rossa italiana), per comprovate
necessita' di servizio, e delle Forze di Polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per
motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
"Servizio nettezza urbana" nonche' quelli che, per conto delle
amministrazioni comunali, effettuano il servizio "Smaltimento rifiuti",
purche' muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane
S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste
Italiane", nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli adibiti ai servizi
postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in
virtu' di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate
ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi,
destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare
in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate
nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli
aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile, purche' muniti di
idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m 1) giornali, quotidiani e periodici;
m 2) prodotti per uso medico;
m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi
alimentari, purche', in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte
o siano diretti al caricamento dello stesso.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore
verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m,
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite
al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di' cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso
domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi
freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati
alla macellazione o provenienti dall'estero, nonche' i sottoprodotti
derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati
all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi
vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di
colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi':
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione,
limitatamente alle giornate di sabato, purche' il veicolo sia munito del
foglio di prenotazione e solo per il percorso piu' breve tra la sede
dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle
operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede
dell'impresa intestataria degli stessi, purche' tali veicoli non si
trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere
dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la
sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori
impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo
periodo.
Art. 4.
1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di
autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui
all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori
climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che
pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di
produzione a quelli di deposito o vendita, nonche' i veicoli ed i
complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati
all'alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole,
destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella
rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e
comprovata necessita' ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per
esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione
che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente
documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla
circolazione in deroga, devono altresi' essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m
di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza
pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate
sul retro.
Art. 5.
1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di
poter circolare, di norma alla prefettura - ufficio territoriale del
Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza
di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1,
dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere
indicate le targhe di piu' veicoli se connessi alla stessa necessita';
c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' i percorsi consentiti
in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo
l'ambito di una provincia puo' essere indicata l'area territoriale ove
e' consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle
quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali e' consentita la
circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il
trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono
essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalita'
gia' specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1,
dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono
essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede
di poter circolare, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo
della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo
sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla durata della
campagna di produzione agricola che in casi particolari puo' essere
esteso all'intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l'area territoriale ove e' consentita la circolazione specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4,
nel caso in cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di
deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e'
ammessa la facolta', da parte della prefettura - ufficio territoriale
del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso non
oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante
l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata
da parte del soggetto interessato.
Art. 6.
1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura - ufficio
territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le
necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali
e generali della circolazione, puo' rilasciare il provvedimento
autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa solo in
relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato: l'estensione a piu' targhe e'
ammessa solo in relazione alla necessita' di suddividere il trasporto in
piu' parti;
c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' il percorso consentito
in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il
trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati
cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalita' gia'
specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c), relative
ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di
produzione, la prefettura - ufficio territoriale del Governo,
competente, dovra' esaminare e valutare l'indispensabilita' della
richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la
necessita', da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti,
di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.
Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai veicoli utilizzati per
lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di
attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello
stesso soggetto, l'esigenza di effettuare piu' viaggi in regime di
deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le prefetture -
uffici territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni
contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validita' temporale non
superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per
ogni giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga, la targa dei
veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.
Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli
dal vivo l'autorizzazione puo' essere rilasciata anche dalla prefettura
- ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza si
svolge lo spettacolo, previo benestare della prefettura - ufficio
territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il
viaggio.
Art. 7.
1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo' essere rilasciata anche dalla prefettura -ufficio territoriale del
Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il
trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In
tal caso la prefettura - ufficio territoriale del Governo nel cui
territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in
regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione
alla circolazione puo' essere presentata alla prefettura - ufficio
territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il
viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario
delle merci o da una agenzia di servizi a cio' delegata dagli
interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i
signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei
comprovati motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche
della distanza della localita' di arrivo, del tipo di percorso e della
situazione dei servizi presso le localita' di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i
signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni
di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficolta'
derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in
particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano
posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli
provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o
autoporti, siti in prossimita' della frontiera.
Art. 8.
1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica, per i veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o
che trasportano materiali ed attrezzi a, tal fine occorrenti (Vigili del
fuoco, Protezione civile, ecc.);
b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle Forze di
Polizie;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per
motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
"Servizio nettezza urbana" nonche' quelli che per conto delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti"
purche' muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane
S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste
Italiane", nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli adibiti ai servizi
postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in
virtu' di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate
ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi
destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse
nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
Art. 9.
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della
classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' vietato comunque,
indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreche'
nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 21
settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi' alle ore 24 della
domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla
circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti
nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a
condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative
vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa
verifica di compatibilita' con le esigenze della sicurezza della
circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essere
rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessita' ed
urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le
quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo
tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione
rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo
anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere
rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi
di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere
interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire
potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle
stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le
modalita' che gli stessi prefetti riterranno necessari ed opportuni nel
rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della
circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei
quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.
Art. 10.
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili:
ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale
circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che
comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della
stessa giornata lavorativa.
Art. 11.
1. Le prefetture - uffici territoriali del Governo attueranno, ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne
conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali,
nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati.
2. Ai fini statistici per lo studio del fenomeno, le prefetture - uffici
territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai
Ministeri dell'interno e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai
sensi dell'art. 4 del presente decreto.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
del presente decreto, sara' verificata, avvalendosi anche della Consulta
generale per l'autotrasporto, la possibilita' di apportare modifiche e
integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori
livelli di sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la
circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare
eventuali situazioni di emergenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2007
Il Ministro: Bianco
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2007 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro
n. 9, foglio n. 353