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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Decreto 26 marzo 2007
Ministero dei Trasporti. Integrazione delle tratte marittime incentivabili per il trasporto di merci.
(GU n. 79 del 4-4-2007)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge
comunitaria 2005), ed in particolare gli articoli 1 e 3;
Vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce
norme di polizia sani-taria per le importazioni e il transito nella Comunita' di
determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e
che abroga la direttiva 72/462/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante attuazione delle
direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici
di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi
intracomunitari, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle
direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli
veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti
nella Comunita' europea, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243,
recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di
polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di
provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva
92/36/CEE;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della
direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le
importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti,
per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative
comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva
90/425/CEE, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, recante
regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/266/CE
relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione
di animali, delle specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da
Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali
domestici della specie suina;
Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei
controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
Vista la decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che
stabilisce l'elenco dei Paesi terzi e delle parti di territorio dei Paesi da cui
gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi, nonche' di sperma,
ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e
94/63/CE;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante attuazione della
direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la
produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di
origine animale destinati al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle
direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CE
in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli
animali vivi e di taluni prodotti di origine animale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 30
novembre 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria applicabili
all'introduzione e al transito nella Comunita' degli ungulati vivi di cui
all'allegato I.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione dei
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Il testo degli articoli 1 e 3 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2005), e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva
2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della
direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE,
della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva
2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della
direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e
della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari,
che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata
nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma
6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui
all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'art. 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare
disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali
disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la
procedura di cui all'art. 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n.
11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe
di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal
termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi
addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni
quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e
delle province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al
comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla
data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo
parere.».
«Art. 3 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1.
Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di
cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei
decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di
delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,
rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre
anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti.
In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le
infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un
danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere
previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice
di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a
150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledano
o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito
dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono
determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di
specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o all'ente
nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono
previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita'
ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei
decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle
direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di
cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo
non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate
con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni
alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto
delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni
diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni
statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione,
adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita'
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.».
- La direttiva 2004/68/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 139.
- La direttiva 90/426/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. L 224.
- La direttiva 92/65/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14 settembre 1992, n. L
268.
- La direttiva 72/462/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1972, n. L
302.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
«Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli
veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale
applicabili negli scambi intracomunitari».
- La direttiva 89/662/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L
395.
- La direttiva 90/425/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. L 224.
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca: «Attuazione della direttiva
90/675/CEE e della direttiva 90/675/CEE relative all'organizzazione dei
controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e
introdotti nella Comunita' europea.».
- La direttiva 90/675/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1990, n. L
373.
- La direttiva 91/496/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 settembre 1991, n. L
268.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, reca:
«Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle
condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni
di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla
direttiva 92/36/CEE.».
- La direttiva 90/426/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. L 224.
- La direttiva 92/36/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 giugno 1992, n. 157.
- Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, reca: «Attuazione della
direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le
importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti,
per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative
comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva
90/425/CEE.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, abrogato dal
presente decreto, recava: «Regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE,
88/289/CEE e 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in
materia di importazione di animali, della specie bovina e suina, e di carni
fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle
carni fresche di animali domestici della specie suina.».
- La direttiva 83/91/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 marzo 1983, n. L 59.
- La direttiva 88/289/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 maggio 1988, n. L 124.
- La direttiva 9l/266/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 maggio 1991, n. L 134.
- Il Regolamento (CE) n. 854/2004 e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004,
n. L 139.
- La decisione 2004/211/CE della Commissione e' pubblicata nella G.U.C.E. 11
marzo 2004, n. L 73.
- La decisione 93/195/CEE della Commissione e' pubblicata nella G.U.C.E. 6
aprile 1993, n. L 86.
- La decisione 94/63/CE della Commissione e' pubblicata nella G.U.C.E. 2
febbraio 1994, n. L 28.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, reca: «Attuazione della
direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la
produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di
origine animale destinati al consumo umano.».
- La direttiva 2002/99/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23 gennaio 2003, n. L 18.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, reca: «Attuazione delle
direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva
85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale».
- La direttiva 93/118/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1993, n. L
340.
- La direttiva 96/43/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1° luglio 1996, n. L 162.
- La direttiva 85/73/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 febbraio 1985, n. L 32.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Paesi terzi: i Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea e i
territori degli Stati membri ai quali non si applicano le direttive 89/662/CEE e
90/425/CEE, recepite nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 30
gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;
b) Paese terzo autorizzato: un Paese terzo o una parte di un Paese terzo in
provenienza dal quale e' autorizzata l'introduzione nella Comunita' degli
ungulati di cui all'allegato I, in quanto presente nell'elenco predisposto in
sede comunitaria ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28
giugno 1999, o nelle sue successive modificazioni;
c) veterinario ufficiale: i veterinari autorizzati dall'amministrazione
veterinaria di un Paese terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi
e a procedere al rilascio di una certificazione ufficiale;
d) ungulati: gli animali elencati nell'allegato I.
Note all'art. 2:
- Per le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e per il decreto legislativo 30
gennaio 1993, n. 28, si vedano le note alle premesse.
- La decisione 1999/468/CE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 luglio
1999, n. L 184.
Art. 3.
Controlli dei posti di ispezione frontaliera
1. Il personale veterinario dei posti d'ispezione frontaliera, di seguito
denominati: PIF, di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive
modificazioni, permette l'introduzione e il transito degli ungulati solo se
provengono da un Paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato e se gli
animali sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli veterinari
previsti dal medesimo decreto legislativo n. 93 del 1993 e dalla decisione
97/794/CEE della Commissione, del 12 novembre 1997, ai fini del rilascio del
Documento veterinario comune di entrata (DVCE animali) di cui al regolamento
(CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, e successive
modificazioni.
2. Prima di permettere l'introduzione o il transito degli ungulati il personale
veterinario dei PIF, nell'ambito dei controlli veterinari ad esso demandati,
deve in ogni caso verificare:
a) che l'autorizzazione del Paese terzo non e' sospesa, revocata e sottoposta a
limitazioni;
b) l'assenza di provvedimenti e disposizioni che vietino, limitino o sospendano,
anche temporaneamente, l'introduzione o il transito degli ungulati.
3. Il personale veterinario dei PIF consente l'introduzione o il transito anche
degli animali autorizzati in deroga in sede comunitaria.
Note all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, si vedano le note alle
premesse.
- La decisione 97/794/CEE del1a Commissione e' pubblicata nella G.U.C.E. 26
novembre 1997, n. L 323.
- Il Regolamento (CE) n. 282/2004 e' pubblicato nella G.U.C.E. 19 febbraio 2004,
n. L 49.
Art. 4.
Certificazioni veterinarie
1. Il personale veterinario dei PIF deve verificare, per ogni partita di
animali presentata per l'introduzione o il transito, l'esistenza di un
certificato veterinario conforme ai requisiti di cui all'allegato II.
2. Il certificato veterinario attesta che i requisiti stabiliti dalla normativa
comunitaria in materia di salute degli animali, compresi quelli specifici, ove
previsti, sono rispettati. Nel caso di riconoscimento dell'equivalenza, in
materia di salute degli animali, delle disposizioni applicate dal Paese terzo
rispetto a quelle stabilite dalla normativa comunitaria, il certificato
veterinario puo' attestare anche solo l'esistenza di detta equivalenza.
3. Il certificato veterinario puo' comprendere dichiarazioni richieste in
materia di certificazione da altri atti comunitari relativi alla salute
pubblica, alla salute degli animali e al benessere degli animali.
Art. 5.
Personale del Ministero della salute da impiegare in occasione di ispezioni e
controlli disposti dalla Comunita' europea presso Paesi terzi
1. Su richiesta della Commissione europea, il Ministero della salute
individua tra il proprio personale gli esperti in sanita' animale, profilassi
internazionale veterinaria o nelle procedure di controllo alle importazioni di
animali e prodotti di origine animale che possono partecipare, insieme agli
esperti della stessa Commissione e con spese ad integrale carico di
quest'ultima, alle attivita' di ispezione o controllo nei Paesi terzi.
Art. 6.
Spese per l'applicazione delle misure sanitarie e di polizia sanitaria
conseguenti ai controlli effettuati in occasione o in conseguenza
dell'introduzione o del transito di ungulati
1. Le spese relative alle misure sanitarie e di polizia sanitaria
conseguenti ai controlli effettuati in occasione o in conseguenza
dell'introduzione o il transito degli animali di cui al presente decreto, quali
il respingimento, l'abbattimento e la distruzione degli animali stessi, nonche'
gli accertamenti analitici, anche supplementari, o le misure di quarantena, sono
a carico dell'importatore, secondo modalita' stabilite dalla legislazione
vigente.
2. E' obbligato alle spese di cui al comma 1 chiunque introduce o fa transitare
o detiene animali di cui all'allegato I provenienti dai Paesi terzi senza i
controlli previsti dal presente decreto.
Art. 7.
Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12.
1. Gli equidi possono essere importati solo se provengono da un Paese terzo, o
parte di esso, compreso in elenchi predisposti ai sensi della decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.»;
b) gli allegati F e G sono abrogati.
Note all'art. 7:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, si
vedano le note alle premesse.
- Gli allegati F e G del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243
del 1994, abrogati dal presente decreto recavano; «Allegato F - Colonna speciale
equini.
Allegato G - Parti del territorio dei paesi terzi in provenienza dai quali gli
Stati membri autorizzano l'importazione di equini».
Art. 8.
Modifica al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633
1. Al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria che
disciplinano gli scambi e le importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni
non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle
normative comunitarie specifiche di cui all'allegato F.»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) essere accompagnati dal certificato sanitario conforme al modello di cui
all'allegato E, parte I, introdotto dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della
Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica gli allegati della direttiva
92/65/CEE, completato dall'attestato riportato nell'allegato G.»;
2) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) qualora non
provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui alla lettera a),
provengono da un'azienda in cui non sia stato constatato nessun caso di
brucellosi e di tubercolosi nei quarantadue giorni precedenti il carico degli
animali e nella quale i ruminanti abbiano subito, nei trenta giorni precedenti
la spedizione, con esito negativo, i test per verificare la presenza di
brucellosi e di tubercolosi.»;
3) il comma 2 e il comma 3 sono abrogati;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Fino a quando non saranno stabiliti in sede, comunitaria i requisiti
relativi ai test di cui al comma 4, lettera b), e i criteri corrispondenti,
restano applicabili le disposizioni vigenti in materia.»;
c) all'articolo 17, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso in un elenco
predisposto in sede comunitaria e, inoltre, per quanto concerne lo sperma, gli
ovuli e gli embrioni delle specie ovine, caprine ed equine, nonche' gli ovuli e
gli embrioni delle specie suine, da un centro di raccolta anch'esso inserito in
un elenco stabilito in sede comunitaria che sia in grado di fornire le garanzie
previste dall'articolo 11;»;
d) dopo l'allegato E sono aggiunti gli allegati F e G, di cui, rispettivamente,
agli allegati III e IV al presente decreto.
Nota all'art. 8:
- Il testo vigente degli articoli 1, 6 e 17 del citato decreto legislativo 12
novembre 1996, n. 633, e' il seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto stabilisce le norme
di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni di animali,
sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di
polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato F.
2. Sono fatte salve le disposizioni adottate nel quadro del regolamento CEE n.
3626/1982, relativo all'applicazione nella Comunita' della convenzione sul
commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate
di estinzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni nazionali che si applicano agli animali da
compagnia, senza pregiudizio tuttavia della soppressione dei controlli alle
frontiere con gli Stati membri.
4. Sono fatte salve, altresi', le disposizioni previste all'art. 6 della legge 7
febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.».
«Art. 6 (Condizioni specifiche per gli ungulati). - 1. Gli ungulati diversi da
bovini, suini, equidi, ovini e caprini, fatto salvo quanto previsto agli
articoli 14 e 15 devono:
a) essere identificati conformemente all'art. 9, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;
b) non essere destinati all'eliminazione nel quadro di un programma di
eradicazione di una malattia contagiosa;
c) non essere stati vaccinati contro l'afta epizootica e soddisfare i requisiti
di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, al decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, e al decreto del Presidente
della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, e successive modifiche;
d) provenire da una azienda in cui abbiano soggiornato sin dalla nascita o negli
ultimi trenta giorni precedenti la spedizione, azienda che abbia i requisiti di
cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 30 aprile 1976, n. 397, e
successive modifiche, e non sia oggetto di alcuna misura di polizia sanitaria,
in particolare di quelle adottate in applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, e successive modifiche, o del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive
modifiche;
e) essere accompagnati dal certificato sanitario conforme al modello di cui
all'allegato E, parte I, introdotto dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della
Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica gli allegati della direttiva
92/65/CEE, completato dall'attestato riportato nell'allegato G.
2.-3 (Abrogati).
4. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i ruminanti:
a) devono provenire da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e
ufficialmente indenne o indenne da brucellosi e soddisfare, per quanto riguarda
le norme di polizia sanitaria, i requisiti previsti dall'art. 3, lettere c), d),
e), g) e h), della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, per i
bovini o quelli di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, per gli ovini ed i caprini;
b) qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui
alla lettera a), provengono da un'azienda in cui non sia stato constatato nessun
caso di brucellosi e di tubercolosi nei quarantadue giorni precedenti il carico
degli animali e nella quale i ruminanti abbiano subito, nei trenta giorni
precedenti la spedizione, con esito negativo, i test per verificare la presenza
di brucellosi e di tubercolosi.
5. Fino a quando non saranno stabiliti in sede comunitaria i requisiti relativi
ai test di cui al comma 4, lettera b), e i criteri corrispondenti, restano
applicabili le disposizioni vigenti in materia.
6. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i suini:
a) devono provenire da una zona non sottoposta a restrizioni per la peste suina
africana;
b) devono provenire da una azienda non soggetta a restrizioni per la peste suina
classica;
c) devono provenire da un allevamento indenne da brucellosi e devono soddisfare
i particolari requisiti di polizia sanitaria previsti per gli animali della
specie suina dalla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;
d) qualora non provengano da un allevamento conforme alle disposizioni di cui
alla lettera c), devono essere stati sottoposti, nei trenta giorni precedenti la
spedizione, con esito negativo, ad un test teso a dimostrare l'assenza di
anticorpi contro la brucellosi. «Art. 17 (Misure sanitarie alle importazioni). -
1. Gli animali e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni, di cui all'art. 11,
possono essere importati solo se:
a) provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso in un elenco
predisposto in sede comunitaria e, inoltre, per quanto concerne lo sperma, gli
ovuli e gli embrioni delle specie ovine, caprine ed equine, nonche' gli ovuli e
gli embrioni delle specie suine, da un centro di raccolta anch'esso inserito in
un elenco stabilito in sede comunitaria che sia in grado di fornire le garanzie
previste dall'art. 11;
b) sono accompagnati da un certificato sanitario firmato dalla competente
autorita' del paese esportatore e conforme al modello predisposto in sede
comunitaria, che attesti che gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni
soddisfano le condizioni supplementari stabilite dalla Commissione europea od
offrono le garanzie equivalenti eventualmente richieste o provengono da centri;
organismi, istituti o centri di raccolta riconosciuti che offrono le citate
condizioni o garanzie.
2. Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana degli elenchi di cui al comma 1, lettera a), e dei
modelli di certificato sanitario di cui al comma 1, lettera b). 3. In attesa
degli elenchi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
nazionali in materia di accertamento dei requisiti sanitari nei Paesi terzi.».
Art. 9.
Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, e
successive modifiche, e' abrogato.
2. Le modalita' di applicazione stabilite nelle decisioni in applicazione della
direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, per l'importazione di
animali vivi, carni e prodotti a base di carne elencate nell'allegato V del
presente decreto, rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dalle
misure stabilite in sede comunitaria in applicazione della direttiva 2004/68/CE
del Consiglio, del 26 aprile 2004, dei regolamenti (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, n. 853/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e n. 854/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonche' della direttiva
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002.
3. L'articolo 6 del decreto del Ministero della sanita' in data 10 ottobre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinano alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23
dicembre 1994, e' abrogato.
Note all'art. 9:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, si
vedano le note alle premesse.
- Per le direttive 72/462/CEE, 2004/68/CE, 2002/99/CE e per il regolamento
854/2004 si vedano le note alla premesse.
- Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e'
pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 139.
- Il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento e del Consiglio e' pubblicato
nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e sostituito in base alla rettifica
pubblicata nella G.U.C.E. 25 giugno 2004, n. L 226.
- Il decreto del Ministro della sanita' in data 10 ottobre 1994, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1994, reca:
«Norme per lo scambio intracomunitario e per l'importazione dai Paesi terzi di
equidi vivi.».
Art. 10.
Sanzioni
1. L'interessato al carico che omette di effettuare le notifiche dell'arrivo
dell'animale o degli animali, in conformita' a quanto prescritto all'articolo 1,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio
2004, e successive modificazioni, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 6000 euro.
Nota all'art. 10:
- Per il regolamento (CE) n. 282/2004 si vedano le note all'art. 3.
Art. 11.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne'
minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Turco, Ministro della salute
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato I
(previsto dall'art. 1)
Specie animali di cui all'articolo 1
=====================================================================
| Taxo |
=====================================================================
Ordine | |
---------------------------------------------------------------------
|Famiglia |Generi/Specie
---------------------------------------------------------------------
|Antilocapridi|Antilocapra ssp.
---------------------------------------------------------------------
Artiodattili | |
---------------------------------------------------------------------
| |Addax ssp., Aepyceros ssp., Alceaphus
| |ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp.,
| |Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison
| |ssp., Bos ssp. (compreso Bibos, Novibos,
| |Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus
| |ssp. (compreso Anoa), Budorcas ssp.,
| |Capra ssp., Cephalophus ssp.,
| |Connochaetes ssp., Damaliscus ssp.,
| |(compreso Beatragus), Dorcatragus ssp.,
| |Gazella ssp., Hemitragus ssp.,
| |Hippotragus ssp., Kobus ssp.,
| |Litocranius ssp., Madogua ssp.,
| |Naemorhedus ssp. (compreso Nemorhaedus
| |and Capricornis), Neotragus ssp.,
| |Oremuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx
| |ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis
| |ssp., Patholops ssp., Pelea ssp.,
| |Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx
| |ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp.,
| |Rupicapra ssp., Saiga ssp.,
| |Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra
| |ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp.,
| |Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp.
|Bovidi |(compreso Boocerus).
---------------------------------------------------------------------
|Camelidi |Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.
---------------------------------------------------------------------
| |Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp.,
| |Blastocerus ssp., Capreolus ssp.,
| |Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp.,
| |Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp.,
| |Hydropotes ssp., Mazama ssp.,
| |Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp.,
| |Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu
|Cervidi |ssp., Rangifer ssp.
---------------------------------------------------------------------
|Giraffidi |Giraffa ssp., Okapia ssp.
---------------------------------------------------------------------
| |Hexaprotodon- Choeropsis ssp.,
|Ippopotamidi |Hippopotamus ssp.
---------------------------------------------------------------------
|Moschidi |Moschus ssp.
---------------------------------------------------------------------
| |Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp.,
| |Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp.,
|Suidi |Sus ssp.
---------------------------------------------------------------------
|Tayassuidi |Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.
---------------------------------------------------------------------
|Tragulidi |Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.
---------------------------------------------------------------------
Perissodattili| |
---------------------------------------------------------------------
| |Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp.,
|Rinocerotidi |Diceros ssp., Rhinoceros ssp.
---------------------------------------------------------------------
|Tapiridi |Tapirus ssp.
---------------------------------------------------------------------
Proboscidi |Elefantidi |Elephas ssp., Loxodonta ssp.
Allegato II
(previsto dall'art. 4)
Requisiti applicabili ai certificati veterinari
1. Il rappresentante dell'autorita' competente per la spedizione responsabile
del rilascio del certificato veterinario che accompagna una partita di ammali
deve firmare il certificato e verificare che su ogni suo foglio, qualora
composto da piu' pagine, sia apposto il timbro ufficiale.
2. I certificati veterinari devono essere redatti nella lingua o nelle lingue
ufficiali dello Stato membro di destinazione e in quelle dello Stato membro nel
quale viene effettuata l'ispezione alla frontiera o essere corredati di una
traduzione certificata in questa o queste lingue. Tuttavia, gli Stati membri
possono acconsentire all'uso di una lingua ufficiale della Comunita' diversa
dalla propria.
3. La versione originale del certificato veterinario deve accompagnare le
partite di animali al loro ingresso nella Comunita'.
4. I certificati veterinari devono essere costituiti da:
a) un unico foglio,
o
b) due o piu' pagine facenti parte di un unico foglio indivisibile;
o
c) una serie di pagine numerate a indicazione del fatto che si tratta di una
pagina particolare di una serie finita (ad esempio «pagina 2 su 4»).
5. I certificati veterinari devono riportare un numero di identificazione unico.
Qualora il certificato veterinario sia costituito da una serie di pagine,
ciascuna di esse deve riportare tale numero.
6. Il certificato veterinario dev'essere rilasciato prima che la partita a cui
esso si riferisce cessi di essere soggetta al controllo dell'autorita'
competente del paese d'invio.
(31) Il testo della presente direttiva e' stato cosi' sostituito in base alla
rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 25 giugno 2004, n. L
226.
Allegato III
(previsto dall'art. 8)
«Allegato F
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di
polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie
bovina e suina.
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le
esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle
importazioni di sperma surgelato di ammali della specie bovina.
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le
condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni
da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.
Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni
di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di
equidi in provenienza dai paesi terzi.
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le
esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle
importazioni di sperma di animali della specie suina.
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di
polizia sanitaria per gli scambi in comunitari e le importazioni in provenienza
dai paesi terzi di pollame e uova da cova.
Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme
di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti
d'acquacoltura.
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni
di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e
caprini.
Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce le norme
di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunita' di
determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e
che abroga la direttiva 72/462/CEE.».
Allegato IV
(previsto dall'art. 8)
«Allegato G
Io sottoscritto (veterinario ufficiale) certifico che il(i) ruminante(i)
diverso(i) da quello(i) [1] cui si applica la direttiva 64/432/CEE e la
direttiva 91/68/CEE
i) appartiene/appartengono [1] alla specie
ii) sottoposto(i)[1] a esame, hanno[1]/non hanno [1] presentato alcun segno
clinico delle malattie alle quali e/sono [1] esposto(i)[1];
iii) proviene/provengono [1] da un allevamento [1]/da un'azienda [1]
ufficialmente indenne da tubercolosi [1]/ufficialmente indenne [1] o indenne [1]
da brucellosi non soggetto(a) a restrizioni per quanto attiene alla peste suina
[1] o da un'azienda in cui e/sono stato(i) sottoposto(i) [1], con esito
negativo, ai test previsti dall'art. 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva
92\65\CEE.
[1] Cancellare la dicitura inutile.».
Allegato V
(previsto all'art. 9)
Elenco delle decisioni
2003/56/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai
certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine
animale dalla Nuova Zelanda (G.U.C.E. L 22 del 25 gennaio 2003).
2002/987/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2002, che fissa
l'elenco degli stabilimenti delle isole Falkland dai quali e' autorizzata
l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 344 del 19 dicembre
2002).
2002/477/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce i
requisiti di sanita' pubblica in materia di carni fresche e carni fresche di
volatili da cortile importate da paesi terzi, e che modifica la decisione
94/984/CE (G.U.C.E. L 164 del 22 giugno 2002).
2001/600/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2001, recante misure di
protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla
Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante
abrogazione della decisione 1999/542/CE, recante modifica della decisione
98/372/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione
veterinaria cui e' subordinata l'importazione di animali vivi delle specie
bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni
aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE che
modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le
importazioni di ovini e caprini (G.U.C.E. L 210 del 3 agosto 2001).
2000/159/CE: Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa
all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza
dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (G.U.C.E. L 51
del 24 febbraio 2000).
98/8/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa l'elenco
degli stabilimenti della Repubblica federale di Iugoslavia dai quali e'
autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 2 del 6
gennaio 1998).
97/222/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1997, recante l'elenco
dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a
base di carne (G.U.C.E. L 89 del 4 aprile 1997).
97/221/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce le
condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le
importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la
decisione 91/449/CEE (G.U.C.E. L 89del 4 aprile 1997).
95/427/CE: Decisione della Commissione, del 16 ottobre 1995, recante l'elenco
degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali e' autorizzata
l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunita' (G.U.C.E. L 254 del
24 ottobre 1995).
95/45/CE: Decisione della Commissione, del 20 febbraio 1995, recante l'elenco
degli stabilimenti della ex Repubblica iugoslava di Macedonia in provenienza dai
quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L
51 dell'8 marzo 1995).
94/465/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 1994, recante l'elenco
degli stabilimenti del Botswana in provenienza dai quali e' autorizzata
l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunita' (G.U.C.E. L 190 del
26 luglio 1994).
94/40/CE Decisione della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante l'elenco
degli stabilimenti dello Zimbabwe in provenienza dai quali e' autorizzata
l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunita' (G.U.C.E. L 22 del
27 gennaio 1994).
93/158/CEE Decisione del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativa alla
conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunita'
economica europea e gli Stati Uniti d'America sull'applicazione della direttiva
della Comunita' sulle carni in provenienza dai paesi terzi, direttiva 72/462/CEE
del Consiglio, e delle corrispondenti norme statunitensi in materia di scambi di
carni fresche bovine e suine (G.U.C.E. L 68 del 19 marzo 1993).
93/26/CEE Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante l'elenco
degli stabilimenti della Repubblica della Croazia in provenienza dai quali e'
autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 16 del
25 gennaio 1993).
90/432/CEE Decisione della Commissione, del 30 luglio 1990, relativa all'elenco
degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali e' autorizzata
l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 223 del 18 agosto
1990).
90/13/CEE Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativa alla
procedura da seguire per modificare o completare gli elenchi degli stabilimenti
dei paesi terzi in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni
fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 8 dell'11 gennaio 1990).
87/431/CEE Decisione della Commissione, del 28 luglio 1987, recante l'elenco
degli stabilimenti del Regno dello Swaziland, in provenienza dai quali e'
autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 228 del
15 agosto 1987).
87/424/CEE Decisione della Commissione, del 14 luglio 1987, relativa all'elenco
degli stabilimenti degli Stati Uniti del Messico, in provenienza dai quali e'
autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 228 del
15 agosto 1987).
87/258/CEE Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all'elenco
degli stabilimenti del Canada dai quali e' autorizzata l'importazione di carni
fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 121 del 9 maggio 1987).
87/257/CEE Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all'elenco
degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dai quali e' autorizzata
l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 121 del 9 maggio
1987).
87/124/CEE Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1987, relativa all'elenco
degli stabilimenti del Cile, in provenienza dai quali e' autorizzata
l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 51 del 20 febbraio
1987).
86/474/CEE Decisione della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa
all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime
applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni
fresche in provenienza dai paesi terzi (G.U.C.E. L 279 del 30 settembre 1986).
86/65/CEE Decisione della Commissione, del 13 febbraio 1986, relativa all'elenco
degli stabilimenti del Marocco, in provenienza dai quali e' autorizzata
l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 72 del 15 marzo
1986).
85/539/CEE Decisione della Commissione, del 29 novembre 1985, recante l'elenco
degli stabilimenti della Groenlandia in provenienza dai quali e' autorizzata
l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 334 del 12 dicembre
1985).
84/24/CEE Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1983, recante l'elenco
degli stabilimenti dell'Islanda, in provenienza dai quali e' autorizzata
l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 20 del 25 gennaio
1984).
83/423/CEE Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco
degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay, in provenienza dai quali e'
autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 238 del
27 agosto 1983).
83/402/CEE Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco
degli stabilimenti della Nuova Zelanda in provenienza dai quali e' autorizzata
l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 233 del 24 agosto
1983).
83/384/CEE Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco
degli stabilimenti dell'Australia, in provenienza dai quali e' autorizzata
l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 222 del 13 agosto
1983).
83/243/CEE Decisione della Commissione, del 10 maggio 1983, recante l'elenco
degli stabilimenti della Repubblica del Botswana, in provenienza dai quali e'
autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 129 del
19 maggio 1983).
83/218/CEE Decisione della Commissione, del 22 aprile 1983, recante l'elenco
degli stabilimenti della Repubblica socialista di Romania in provenienza dai
quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L
121 del 7 maggio 1983).
82/923/CEE Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1982, relativa agli
stabilimenti della Repubblica del Guatemala in provenienza dai quali gli Stati
membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche (G.U.C.E. L 381 del
31 dicembre 1982).
82/913/CEE Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1982, recante l'elenco
degli stabilimenti della Repubblica sudafricana e della Namibia, in provenienza
dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E.
L 381 del 31 dicembre 1982).
82/735/CEE Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli
stabilimenti della Repubblica popolare di Bulgaria autorizzati all'esportazione
di carni fresche verso la Comunita' (G.U.C.E. L 311 dell'8 novembre 1982).
82/734/CEE Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli
stabilimenti della Confederazione svizzera autorizzati all'esportazione di carni
fresche verso la Comunita' (G.U.C.E. L 311 dell'8 novembre 1982).
81/713/CEE Decisione della Commissione, del 28 luglio 1981, recante l'elenco
degli stabilimenti della Repubblica federativa del Brasile in provenienza dai
quali e' autorizzata l'importazione nella Comunita' di carni fresche di bovini e
di solipedi domestici (G.U.C.E. L 257 del 10 settembre 1981).
81/92/CEE Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l'elenco
degli stabilimenti della Repubblica dell'Uruguay, in provenienza dai quali e'
autorizzata l'importazione nella Comunita' di carni fresche di bovini, di ovini
e di solipedi domestici (G.U.C.E. L 58 del 5 marzo 1981).
81/91/CEE Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l'elenco
degli stabilimenti della Repubblica Argentina, in provenienza dai quali e'
autorizzata l'importazione nella Comunita' di carni fresche di bovini, di ovini
e di solipedi domestici (G.U.C.E. L 58 del 5 marzo 1981).
79/542/CEE Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un
elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni
sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per
l'importazione nella Comunita' di taluni animali vivi e delle loro carni (G.U.C.E.
L 146 del 14 giugno 1979).
78/685/CEE Decisione della Commissione, del 26 luglio 1978, che stabilisce un
elenco di malattie epizootiche in conformita' della direttiva 72/462/CEE (G.U.C.E.
L 227 del 18 agosto 1978).