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Decreto del Presidente della Repubblica 27 Settembre 2007, n. 227
Regolamento recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica.
(GU n. 287 del 11-12-2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
al fine di agevolare il processo di riforma del settore
dell'autotrasporto merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32,
favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante
la crescita dimensionale delle imprese, ha istituito nello stato di
previsione di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
un fondo denominato "Fondo per le misure di accompagnamento della
riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica"
con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro, stabilendo, con
regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, le
modalita' di utilizzazione del "Fondo";
Visto l'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
base al quale il 40 per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo
istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, deve essere destinato alla realizzazione ed al completamento di
strutture logistiche intermodali di I livello, le cui opere e servizi
sono gia' previsti dai piani regionali di trasporti;
Visto l'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
prevede il prelevamento di 42 milioni di euro dalla dotazione iniziale
del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 108, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, da destinare alla misura prevista all'articolo 1,
comma 105, della stessa legge;
Visto l'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai
sensi del quale i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea possono avvalersi di tali
misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita' stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli
aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al comma medesimo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23
maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio
2007, che da' attuazione al citato articolo 1, comma 1223, della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ai
sensi del quale le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006,
sono mantenute in bilancio nel conto residui per essere versate in
entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione allo stato di
previsione del Ministero dei trasporti e che il regolamento di cui
all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
emanato entro il 30 giugno 2007;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare
l'articolo 87;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed, in
particolare il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo
1999, recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del Trattato
CE;
Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 88, terzo paragrafo del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, in data 4 giugno 2007;
Considerata l'esigenza di favorire lo sviluppo dell'intermodalita' e la
strutturazione delle imprese di autotrasporto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 5 giugno 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Ambito d'applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le
modalita' di ripartizione e di erogazione del Fondo per misure di
accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo
sviluppo della logistica, di cui all'articolo 1, comma 108, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla quota residua di 38 milioni
di euro, non impegnata entro il 31 dicembre 2006 e riassegnata allo
stato di previsione del Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo
6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2003, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.
2. Il 40 per cento della somma di cui al comma 1, pari a 15,2 milioni di
euro, e' destinato alla realizzazione ed al completamento di strutture
logistiche intermodali di I livello, le cui opere e servizi sono gia'
previsti dai piani regionali di trasporti, ai sensi dell'articolo 1,
comma 916, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per impresa di autotrasporto: l'impresa iscritta all'Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia,
abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di
cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto
di trasporto di merci su strada;
b) per catene logistiche: l'insieme della capacita' di integrazione
sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del
trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;
c) per miglioramento ambientale: la realizzazione di standards piu'
elevati di quelli prescritti dalla disciplina vigente in materia di
emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario
al raggiungimento degli obbiettivi fissati in materia di tutela
dell'ambiente;
d) per strutture logistiche intermodali di I livello: gli interporti di
Bologna, Livorno, Marcianise Nola, Orbassano, Padova, Parma, Rivalta
Scrivia e Verona.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1, commi 108 e 105 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), pubblicata nel
supplemento ordinario n. 302 alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005,
e' il seguente:
"108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore
dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1" marzo 2005, n. 32,
favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante
la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle piu'
competitive sul mercato interno ed internazionale, e' istituito nello
stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della
riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica",
con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al
primo periodo.".
"105. Per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'art. 45, comma
1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno
2005, e' autorizzata una ulteriore spesa di 170 milioni di euro.".
- La legge 1° marzo 2005, n. 32 recante: "Delega al Governo per il
riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge.".
- Il testo dell'art. 1, commi 916, 920 e 1223 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299, e' il seguente:
"916. Il 40 per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo
istituito dall'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
deve essere destinato per la realizzazione e il completamento di
strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e servizi
sono gia' previsti dai piani regionali trasporti.".
"920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l'anno 2006, ai
sensi del comma 108 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
prelevato l'importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa, per essere destinato alla misura prevista
all'art. 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del
presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.".
"1223. I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure
agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non
rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e
specificati nel decreto di cui al presente comma.".
- Il testo dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 24 dicembre
2002, n. C 325/37 e' il seguente:
"Art. 87. - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli
scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o
talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita'
naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della
Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi
economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni
ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave
forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di
talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della
concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.".
- Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 recante: "testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Testo A) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
20 febbraio 2001, n. 42, e' il seguente:
"Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto
di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa
e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui
all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo'
riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non
espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia
all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e'
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007
recante: "Disciplina delle modalita' con cui e' effettuata la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente
determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione
europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n.
296", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2007, n. 160.
- Il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300 recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni diverse" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
2006, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione
legislativa - (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47), e' il seguente:
"8. Le somme stanziate dall'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006 sono mantenute in
bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno
successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti. Il regolamento di cui all'art. 1, comma 108,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' emanato entro il 30 giugno
2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo
istituito dal medesimo comma 108 e' interamente destinato alle finalita'
di cui all'art. 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.".
- Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 recante
"Disposizioni urgenti in materia finanziaria", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 luglio 2007, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2007, n. 190, e' il seguente:
Art. 12 (Misure in materia di autotrasporto merci). - 1. Le misure di
sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi con il regolamento
previsto dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,
possono essere concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante
credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, secondo le modalita' da stabilire con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del
reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma
del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e
1994, da compiere ai sensi delle decisioni della Commissione delle
Comunita' europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del
22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia
delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, e'
effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo
2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002,
n. 96, nell'anno 2007, mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, secondo modalita' da definire con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le predette somme sono riassegnate, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui all'art. 1,
comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle
disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469. Una quota dell'importo riassegnato, fino a 5
milioni di euro, puo' essere destinata alle finalita' di cui all'art. 1,
comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'art. 6, comma
8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' prorogato al 30
settembre 2007.".
- Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999
recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del trattato CE, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1999, n. L 83.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 108, della legge n. 266/2005,
dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 300 del 2006 e dell'art. 1,
comma 916 della legge n. 296 del 2006 si vedano le note alle premesse.
Capo II
Modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo
Art. 2.
Ripartizione percentuale del fondo
1. La somma di 15,2 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 2,
e' destinata all'acquisizione ed all'approntamento di sistemi di analisi
automatizzati dei contenuti delle Unita' di trasporto intermodali (UTI),
da utilizzare nelle strutture interportuali individuate all'articolo 1,
comma 3, lettera d).
2. Le restanti risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari a
22,8 milioni di euro, sono destinate alla erogazione di contributi alle
imprese di autotrasporto, ivi comprese le imprese controllate dalle
stesse, operanti nel settore delle infrastrutture di supporto
all'attivita' di autotrasporto, per le iniziative di seguito indicate:
a) investimenti in impianti tecnologici, informatici e telematici, con
particolare riguardo alla tracciabilita' dei percorsi ed
all'organizzazione aziendale;
b) investimenti in aree attrezzate ed in infrastrutture, atte a favorire
la sosta dei veicoli pesanti e la custodia delle merci, nonche' le pause
di riposo dei conducenti in condizioni di sicurezza ed ambientalmente
favorevoli;
c) interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalita' di trasporto
alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della catena
logistica;
d) investimenti per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a
migliorare la sicurezza e l'impatto ambientale del trasporto stradale;
e) interventi a favore dello smaltimento dei rifiuti prodotti dal
trasporto stradale di merci;
f) iniziative per la formazione del personale.
3. Alle iniziative di cui al comma 2 sono destinati, compatibilmente con
la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed entro i limiti
massimi di intensita' fissati dalla normativa europea per le singole
tipologie di intervento, contributi nelle misure percentuali di seguito
indicate, rispetto all'importo globale disponibile, di 22,8 milioni di
euro:
40 per cento per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c);
30 per cento per gli interventi di cui alla lettera d);
20 per cento per gli interventi di cui alla lettera e);
10 per cento per le iniziative di cui alla lettera f).
4. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
definite le modalita' operative per l'erogazione delle risorse di cui ai
commi 1 e 2, nonche', per ciascuna iniziativa indicata al comma 2, le
specifiche tipologie degli interventi finanziabili. Limitatamente agli
interventi relativi ad infrastrutture materiali, e' acquisito il
concerto del Ministro delle infrastrutture. Con lo stesso decreto, in
funzione delle disponibilita' finanziarie e delle istanze presentate dai
soggetti interessati, possono essere rimodulate le percentuali di cui al
comma 3.
Art. 3.
Finanziamenti
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 2, sono
concesse mediante contributi.
2. Le stesse risorse finanziarie sono concesse anche mediante credito di
imposta, da utilizzare in compen-sazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
secondo le modalita' da stabilire con decreto del Ministero dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, e' il
seguente:
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari
delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a
favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con
eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti
dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce
periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i
debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute
alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e
33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662 ;
d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione
assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali,
comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di
lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi
dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e
del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale
cinematografiche.
2-bis. (Soppresso)".
Art. 4.
Procedura di richiesta dei benefici - Istanze
1. Con il decreto di cui all'articolo 2, sono stabiliti termini e
modalita' per accedere ai benefici di cui al medesimo articolo, nonche'
i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno
contenere, fra le quali dovranno obbligatoriamente figurare quelle
relative a:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento
di imprese;
e) dichiarazione di cui al comma 1223 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di
imprese.
Nota all'art. 4:
- Per il testo del comma 1223, dell'art. 1, della legge n. 296/2006 si
vedano le note alle premesse.
Art. 5.
Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi
1. Con il decreto di cui all'articolo 2, e' istituita una
Commissione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, che provvede, con
le risorse umane e strumentali gia' in dotazione alla stessa
Amministrazione, a valutare le istanze presentate ai sensi dell'articolo
4.
2. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui la Commissione
istituita ai sensi del comma 1 dovra' attenersi nella valutazione delle
istanze, fra i quali il volume dei trasporti effettuati in ambito
comunitario, il numero dei dipendenti occupati e quello dei veicoli in
disponibilita' dell'impresa.
Art. 6.
Oneri a carico dello Stato
1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 settembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti 28 novembre 2007 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro
n. 9, foglio n. 241