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Decreto del Presidente della Repubblica 9 Novembre 2007, n. 252
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, in materia di ecobonus per le imprese di autotrasporto.
(GU n. 5 del 7-1-2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per
disciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di
cui al comma 2-ter del medesimo articolo 3, in relazione agli interventi
correlati alle finalita' specificate nello stesso comma 2-ter;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 aprile 2006, n. 205, recante le modalita' di ripartizione e di
erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto
merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalita';
Ravvisata l'opportunita' di modificare l'articolo 3, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 205 del 2006, affinche' le
imprese beneficiarie degli incentivi per l'utilizzo delle vie del mare
possano accedere agli incentivi medesimi anche per l'imbarco di veicoli
adibiti al trasporto di vetture, ovvero del corrispondente volume di
carico, espresso in metri lineari;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11
aprile 2006, n. 205
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, e' sostituito dal seguente:
"1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di
raggruppamenti temporanei o permanenti, o societa' tra operatori del
trasporto che imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto
merci i propri veicoli e cassemobili, o veicoli adibiti al trasporto di
vetture, ovvero il corrispondente volume di carico espresso in metri
lineari, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere
le tratte marittime individuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, e'
concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non
sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime
individuate.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 3, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre
2002, n. 275 recante disposizioni urgenti in materia di
razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione
fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e
di imposta di bollo, e' il seguente:
"2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di
merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalita',
con particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonche' per lo
sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione
aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di
miglioramento ambientale, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la
spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a
carico dello Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2002 per le necessita' del piano straordinario di attivita' di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 2002, n. 96. Per la
realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture
finalizzate al sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di
14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate
derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento
delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una
percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di
eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonche' la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004
quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di
dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'art. 52,
comma 59, della legge 28 dicembre 20001, n. 448.
2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in
relazione agli interventi correlati alle finalita' di cui al medesimo
comma 2-ter.".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, cosi'
recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici
dipendenti in base agli accordi sindacali.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante "Regolamento recante
modalita' di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione
del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene
logistiche e del potenziamento delle intermodalita", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2006, n. 130, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 3 (Contributi). - 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), alle imprese di autotrasporto,
costituite anche in forma di raggruppamenti, temporanei o permanenti, o
societa' tra operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata
prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, o
veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero il corrispondente volume
di carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai relativi
autisti, al fine di percorrere le tratte marittime individuate con
decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri
previsti al comma 6, e' concesso un contributo diretto alla
compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada,
relativamente alle tratte marittime individuate.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica, nel
triennio successivo a quello di concessione dei contributi, il
mantenimento, in termini di viaggi e di tonnellate trasportate, dei
volumi di traffico trasferiti sulle tratte marittime interessate dal
contributo di cui al comma 1. In caso di diminuzione di detti volumi di
traffico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al
recupero del contributo accordato ai soggetti che non hanno mantenuto
l'impegno di cui all'art. 5, comma 2. Il decreto ministeriale di cui al
comma 1 stabilisce le modalita' operative per l'effettuazione delle
verifiche e per l'eventuale recupero del contributo. A tali attivita' si
provvede con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione
all'amministrazione stessa.
3. Per ognuna delle tratte marittime, il decreto ministeriale di cui al
comma 1 fissa l'importo massimo dei contributo previsto dal comma 1, per
ogni viaggio effettuato, tenendo conto della differenza esistente, in
ognuna delle medesime tratte, tra i costi esterni originati dal
trasporto stradale e quelli del trasporto via mare.
4. L'individuazione dei costi esterni prodotti, su ciascuna tratta
interessata dal beneficio, dal trasporto via mare e da quello stradale,
in base ai quali e' determinata l'entita' della compensazione per i
costi esterni non pagati dal trasporto stradale, avviene sulla base
dell'apposito studio gia' approvato dalla Commissione europea, al punto
13 della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del
2003. In ogni caso, sono esclusi dal beneficio coloro che, alla fine
dell'anno solare, utilizzando la modalita' marittima, non abbiano
complessivamente effettuato un numero minimo di 80 viaggi su ciascuna
tratta. L'importo del contributo non puo' superare il 20 per cento delle
tariffe praticate sulle tratte esistenti e il 30 per cento delle tariffe
applicate sulle nuove rotte.
5. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 prevede il riconoscimento
di un ulteriore contributo alle imprese od aggregazioni imprenditoriali
che raggiungano il livello di 1.600 viaggi annui per ciascuna tratta.
L'importo globale dei contributi non supera comunque i massimali di cui
all'art. 2, comma 3.
6. Le tratte marittime di cui al comma 1 sono individuate con un decreto
ministeriale, sulla base dei seguenti criteri:
a) idoneita' della tratta marittima a favorire il trasferimento di
consistenti quote di traffico dalla modalita' stradale a quella
marittima;
b) idoneita' della tratta marittima a ridurre la congestione stradale
sulla rete viaria nazionale;
c) prevedibile miglioramento degli standard ambientali ottenibile a
seguito della percorrenza della tratta marittima, in luogo del
corrispondente percorso stradale.
7. I benefici sono erogati a condizione che i livelli tariffari si
mantengano costanti, in rapporto all'andamento del tasso di inflazione".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
11 aprile 2006, n 205, si vedano le note alle premesse.
Art. 2.
Oneri a carico dello Stato
1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, fermo restando che la misura complessiva dei
contributi non puo' superare le risorse allo scopo autorizzate
dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265, o da successivi provvedimenti che modifichino le risorse
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2007 Ufficio controllo
atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro
n. 9, foglio n. 325
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 3, comma 2-ter del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, si vedano le note alle premesse.