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Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n.273
Regolamento recante la modalita' di erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'articolo 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(GU n. 36 del 12-2-2008)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che, al fine di agevolare il processo di riforma del settore
dell'autotrasporto delle merci e di favorire la tutela dell'ambiente e
promuovere l'innalzamento degli standard di sicurezza del trasporto
stradale, ha incrementato di 186 milioni di euro il «Fondo per le misure
di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo
sviluppo della logistica», istituito nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti dall'articolo 1, comma 108, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n.
296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro
all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto per
l'acquisto di veicoli di ultima generazione aventi peso complessivo pari
o superiore a 11,5 tonnellate;
Visto l'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai
sensi del quale i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea possono avvalersi di misure
agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e secondo le modalita' stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di non rientrare fra coloro che
hanno ricevuto e, successivamente, non hanno visto rimborsato, o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Trattato istitutivo della Comunita' europea, ed in particolare
l'articolo 87;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed in
particolare il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo
1999, recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del Trattato
CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 agosto 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza n. 3805 del 22 ottobre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per le politiche europee;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito d'applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le
modalita' di ripartizione e di erogazione del «Fondo per il
proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto» di cui in
premessa, relativamente alla quota di 70 milioni di euro da destinare, a
fini di miglioramento ambientale, all'acquisizione di mezzi pesanti di
ultima generazione.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) per «impresa di autotrasporto» si intende l'impresa iscritta all'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non
stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e'
parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
b) per «raggruppamento di imprese» si intendono le strutture societarie
costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo
X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile;
c) per «miglioramento ambientale» si intende la realizzazione di
«standard» piu' elevati di quelli prescritti dalla disciplina
comunitaria vigente in materia di emissioni gassose, acustiche,
elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli
obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1, commi 918, 919 e 1223, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007 - pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario),
cosi' recita:
«918. Per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto
di merci, nonche', ove si individuino misure compatibili con il mercato
comune ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese
di autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo istituito
dall'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
assegnata la somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee,
sono disciplinate le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al
primo periodo.
L'efficacia delle modalita' di utilizzazione di tale fondo e' comunque
subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, alla autorizzazione della Commissione europea.
919. A carico del fondo di cui al comma 918 e' prelevato l'importo di 70
milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti
che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli
adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a
11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918 sono determinati
criteri e modalita' per la fruizione di dette agevolazioni.
(Omissis).
1223. I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure
agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non
rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e
specificati nel decreto di cui al presente comma.».
- Il testo dell'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006 - pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale 29
dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario), cosi' recita:
•«108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore
dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32,
favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante
la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle piu'
competitive sul mercato interno ed internazionale, e' istituito nello
stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della
riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica",
con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al
primo periodo.».
- Il testo dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1.
L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che
siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle
modalita' di cui all'art. 38 (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo'
riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non
espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia
all'Autorita' di Polizia giudiziaria e' presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e'
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva (R).».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta.
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, cosi'
recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;•
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (abrogata).».
- Il testo dell'art. 87, del Trattato 25 marzo 1957, trattato che
istituisce la Comunita' europea (versione in vigore dal 1° febbraio
2003), versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002,
n. 325, cosi' recita:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente
trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati,
ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita'
naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della
Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi
economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni
ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave
forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di
talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della
concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.».
- Il regolamento (CE) 22 marzo 1999, n. 659, recante «Regolamento del
Consiglio recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del trattato
CE.» e' pubblicato nella G.U.C.E. 27 marzo 1999, n. L 83, ed e' entrato
in vigore il 16 aprile 1999.
Note all'art. 1:
- Il libro V, titolo VI, capo I, del codice civile, reca: «Libro quinto
- Del lavoro - Titolo VI - Delle imprese cooperative e delle mutue
assicuratrici - Capo I - Delle imprese cooperative.».
- Il libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile,
reca: «Libro quinto - Del lavoro - Titolo X - Della disciplina della
concorrenza e dei consorzi - Capo II - Dei consorzi per il coordinamento
della produzione e degli scambi - Sezione II - Dei consorzi con
attivita' esterna - Sezione II-bis - Art. 2615-ter. Societa'
consortili.».
Art. 2.
Entita' e modalita' di erogazione dei contributi
1. La somma di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 1, e'
destinata a contributi a favore delle imprese o raggruppamenti di
imprese di autotrasporto che acquisiscano, nel biennio 2007-2008, anche
mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di
merci di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate,
appartenenti alla categoria Euro 5 o superiori.
2. Il contributo per ogni nuovo veicolo acquisito e' fissato in euro
3.400 per le piccole e medie imprese ed in euro 2.550 per le altre
imprese di autotrasporto.
3. Per le imprese situate nelle aree in via di sviluppo, rientranti fra
quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, e' applicata un'ulteriore
maggiorazione del 10 per cento, per cui l'importo massimo del contributo
ascende ad euro 4.250 per le piccole e medie imprese, e ad euro 3.400
per le altre imprese. L'importo massimo del contributo attribuibile
resta fissato al 50 per cento dei costi ammissibili, e cioe' in euro
4.250 conformemente agli orientamenti di cui alla disciplina comunitaria
in materia di aiuti di stato a finalita' regionale 2007-2013.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le
modalita' operative per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1,
nonche' l'eventuale rimodulazione dell'entita' del contributo, in
funzione del numero delle istanze pervenute.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 87, comma 3, lettera a), del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, si vedano le note alle premesse.
Art. 3.
Finanziamenti
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, sono
concesse mediante contributi a fondo perduto.
Art. 4.
Procedura di richiesta dei contributi Valutazione delle istanze
1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, sono stabiliti
termini e modalita' per accedere ai contributi previsti dai commi 2 e 3
del medesimo articolo, nonche' i modelli delle istanze e le indicazioni
che le stesse dovranno contenere, fra le quali dovranno figurare quelle
relative a:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento
di imprese;
e) dichiarazione di cui al comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di
imprese.
2. Con lo stesso decreto, e' istituita una Commissione, nell'ambito del
Ministero dei trasporti, che provvede, con le risorse umane e
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente presso
la stessa amministrazione, a valutare le istanze presentate.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, si vedano le note alle premesse.
Art. 5.
Clausola sospensiva
1. L'applicazione delle misure di cui al presente regolamento e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita'
europea.
Nota all'art. 5:
- Il testo del 3° paragrafo, dell'art. 88, del citato Trattato 25 marzo
1957, e' il seguente:
«3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le
sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se
ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a
norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo'
dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia
condotto a una decisione finale.».
Art. 6.
Oneri a carico dello Stato
1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Bonino, Ministro per le politiche europee
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 79