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Regione Piemonte
Legge Regionale n. 12 del 21-05-2007
Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all’Autostrada A/26. Abrogazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24.
(B.U.R. Piemonte n. 21 del 24.5.2007)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, al fine di tutelare la sicurezza dei
cittadini della fascia litoranea del Lago Maggiore, di salvaguardare
l’ambiente, di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località della
costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada
statale 33 e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle
merci trasportate con la modalità gomma, assume l’onere, entro i limiti
di spesa di cui all’articolo 5, del pagamento del pedaggio autostradale
degli autoveicoli pesanti di cui all’articolo 2, adibiti al trasporto
merci sia in conto proprio sia in conto terzi, obbligatoriamente deviati
sull’autostrada A/26, nei due sensi di marcia, all’interno della
stagione turistica di ogni anno.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Sono considerati autoveicoli pesanti, ai fini della presente legge,
gli autoveicoli, superiori a 7,5 tonnellate, indicati all’articolo 54,
comma 1, lettere d), e), h), i), e n), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché gli autoveicoli
immatricolati per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali,
previsti dagli articoli 10 e 54, comma 2, del d.lgs. 285/1992.
ARTICOLO 3
(Protocollo d’intesa)
1. I tempi, le modalità di attuazione dell’intervento, la specificazione
delle tratte e le relative modifiche sono stabiliti con protocollo
d’intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
Regione Piemonte, la società concessionaria dell’autostrada A/26 e le
associazioni degli autotrasportatori.
2. Nel protocollo d’intesa sono definite le quote di partecipazione a
carico di ciascun soggetto interessato di cui al comma 1.
ARTICOLO 4
(Pagamento pedaggi)
1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le
modalità di pagamento dei pedaggi ammessi al rimborso.
2. La liquidazione della spesa è disposta dalla struttura regionale
competente in materia di trasporti in favore della società
concessionaria dell’autostrada A/26 nonché degli altri soggetti aventi
titolo.
ARTICOLO 5
(Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di
165.000,00 euro per il triennio 2007-2009.
2. Per l’esercizio finanziario 2007, lo stanziamento, pari a 165.000,00
euro, in termini di competenza e di cassa, è iscritto nell’unità
previsionale di base (UPB) 26021 (Trasporti Viabilità ed Impianti Fissi
- Titolo 1 - spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2007, unità che presenta la necessaria copertura
finanziaria.
3. Per gli anni finanziari 2008 e 2009, al finanziamento della spesa di
cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede ai sensi
dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2
(Legge finanziaria per l’anno 2003) e dell’articolo 8 della legge
regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione
Piemonte).
ARTICOLO 6
(Abrogazione)
1. La legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24 (Deviazione alla
circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago
Maggiore all’autostrada A/26), è abrogata.
ARTICOLO 7
1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è
disposta dopo il parere favorevole dell’Unione europea.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 maggio 2007
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