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Decreto 12 dicembre 2008
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2009 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.
(GU n. 304 del 31-12-2008)
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni;
Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di
sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensita' della
stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati,
dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la
circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali
nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168,
commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;
Decreta:
Art. 1.
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai
veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli
altri particolari giorni dell'anno 2009 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio,
ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore
7,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 10 aprile;
f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 11 aprile;
g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 13 aprile ;
h) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 14 aprile;
i) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 24 aprile;
j) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
k) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 aprile;
l) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
m) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 maggio;
n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
o) dalle ore 14,00 alle ore 24,00 del 27 giugno;
p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 4 luglio;
q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 11 luglio;
r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 18 luglio;
s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 25 luglio;
t) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 31 luglio;
u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° agosto;
v) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 7 agosto;
w)dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 8 agosto:
x) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 14 agosto;
y) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
z) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 22 agosto;
aa) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 29 agosto;
bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
cc) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 5 dicembre;
dd) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;
ee) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
ff) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
gg) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel
caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al
comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa
del trattore, nel caso in cui questi ultimo non sia atto al carico, coincide con
la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione.
Art. 2.
1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto
e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero
con un solo conducente e' consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero -
come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza
del posticipo di
cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di
riposo - di un posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante
la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di
ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e'
anticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli
interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica
ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q.
Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma
Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano
smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo
aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si
applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico vuote
(container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi
interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all'estero, nonche' ai
complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals
intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di
idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle
merci. Analoga anticipazione e' accordata ai veicoli impiegati in trasporti
combinati strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione
dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (combinato ferroviario) o
dell'art. 3, comma 2-ter, della legge 22 novembre 2002, n. 265 (combinato
marittimo), purche' muniti di idonea documentazione attestante la destinazione
del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio
(biglietto) per l'imbarco.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte
del territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione attestante
l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore
quattro. Al fine di favorire l'intermodalita' del trasporto, la stessa deroga
oraria e' accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla
rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad
eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio
Calabria e Villa San Giovanni, purche' muniti di idonea documentazione
attestante l'origine del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per
imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente
parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione
di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa
San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare
diretti all'estero, che utilizzano le tratte marittime di cui all'art. 1 del
decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche, che
rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 2-ter, della legge 22
novembre 2002, n. 265 (combinato marittimo); purche' muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il
divieto di cui all'art.1 non trova applicazione.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficolta' di
circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria, nonche' di quelle connesse con le operazioni di
traghettamento, da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e
Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purche'
muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del
viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore 2 e l'orario di
termine del divieto e' anticipato di 2 ore.
7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli
Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano, o diretti negli
stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del
territorio nazionale.
Art. 3.
1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i
complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che
trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco,
Protezione civile, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessita' di
servizio, e delle Forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi
urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio
Nettezza Urbana» nonche' quelli che, per conto delle amministrazioni comunali,
effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purche' muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste italiane S.p.A.,
purche' contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane»,
nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche'
quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, in virtu' di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero
delle Comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni
di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi,
destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in
manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle
quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che
trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili
destinati alla marina mercantile, purche' muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m 1) giornali, quotidiani e periodici;
m 2) prodotti per uso medico;
m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari,
purche', in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al
caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di
altezza, con impressa in nero la lettera «d)» minuscola di altezza pari a 0,20
m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di
cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse
nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi,
carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o
provenienti dall'estero, nonche' i sottoprodotti derivati dalla macellazione
degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del
latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza,
con impressa in nero la lettera «d)» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati
in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi':
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione,
limitatamente alle giornate di sabato, purche' il veicolo sia munito del foglio
di prenotazione e solo per il percorso piu' breve tra la sede dell'impresa
intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di
revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa
intestataria degli stessi, purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza
superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non
percorrano tratti autostradali;
c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede
dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per
il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.
Art. 4.
1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di
autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art.
3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e
stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di
un tempestivo trasferimento dai luoghi di' produzione a quelli di deposito o
vendita, nonche' i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di
prodotti destinati all'alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole,
destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata
necessita' ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per
esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che
tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate,
temporalmente limitate e quantitativamente definite.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione
in deroga, devono altresi' essere muniti di cartelli indicatori di colore verde,
delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la
lettera «a)» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su
ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 5.
1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, le richieste
di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci
giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che,
accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto
a), del comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia
il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate
le targhe di piu' veicoli se connessi alla stessa necessita';
c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' i percorsi consentiti in base
alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una
provincia puo' essere indicata l'area territoriale ove e' consentita la
circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali e' consentita la
circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il
trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere
fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalita' gia' specificate
all'art. 4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1,
dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter
circolare, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia
interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara'
indicato:
a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla durata della campagna di
produzione agricola che in casi particolari puo' essere esteso all'intero anno
solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con
l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o
semiportato, autorizzati a circolare;
c) l'area territoriale ove e' consentita la circolazione specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, nel caso
in cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di deroga e la
costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e' ammessa la facolta', da
parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, di rinnovare, anche
piu' di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare,
l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a
seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
Art. 6.
1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 4, le richieste
di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile,
di norma alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di
partenza, che, valutate le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione
alle condizioni locali e generali della circolazione, puo' rilasciare il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa solo in
relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe e' ammessa solo
in relazione alla necessita' di suddividere il trasporto in piu' parti;
c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' il percorso consentito in base
alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il
trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli
indicatori, con le caratteristiche e le modalita' gia' specificate all'art. 4,
comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c), relative ai
veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente, dovra' esaminare e
valutare l'indispensabilita' della richiesta, sulla base di specifica
documentazione che comprovi la necessita', da parte dell'azienda di produzione,
per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei
giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai veicoli
utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al
trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte
dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare piu' viaggi in regime di deroga
per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture - Uffici
territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano
un'unica autorizzazione di validita' temporale non superiore a quattro mesi,
sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui e' ammessa la
circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso
consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto
di attrezzature per spettacoli dal vivo l'autorizzazione puo' essere rilasciata
anche dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di
competenza si svolge lo spettacolo, previo benestare della Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.
Art. 7.
1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, puo'
essere rilasciata anche dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nel
cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che e'
comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di' competenza ha inizio il
viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio
preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla
circolazione puo' essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio
italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia
di servizi a cio' delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione
delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare,
oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto,
anche della distanza della localita' di arrivo, del tipo di percorso e della
situazione dei servizi presso le localita' di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori
prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.
4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficolta' derivanti dalla specifica
posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le
operazioni di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di
confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti
dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in
prossimita' della frontiera.
Art. 8.
1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali
e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che
trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco,
protezione civile, ecc.);
b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle Forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi
urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio
nettezza urbana» nonche' quelli che per conto delle amministrazioni comunali
effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purche' muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a.,
purche' contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane»,
nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonche'
quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, in virtu' di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero
delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni
di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati
alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su
strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
Art. 9.
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della
classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, e' vietato comunque, indipendentemente dalla
massa complessiva massima del veicolo, oltreche' nei giorni di calendario
indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 20 settembre compresi, dalle ore 18,00 di
ogni venerdi' alle ore 24,00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla
circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella
IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del
testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel
rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi
temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le esigenze della
sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essere rilasciate
autorizzazioni prefettizie per motivi di necessita' ed urgenza, per la
realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi
di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile,
sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la
lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni
potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da
modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al
cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire
potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse
autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalita' che gli
stessi prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di
massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere
in ogni caso esclusi i giorni nei quali si
ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.
Art. 10.
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai
veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si
verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto
e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
Art. 11.
1. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo attueranno, ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive
contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od
associazione interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture - Uffici
territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri
dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai
sensi dell'art. 4 del presente decreto.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del
presente decreto, sara' verificata, avvalendosi anche della Consulta generale
per l'autotrasporto, la possibilita' di apportare modifiche e integrazioni
finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza
stradale con l'esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a
specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 dicembre 2008
Il Ministro : Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2008 Ufficio controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio
n. 288