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Decreto 1 febbraio 2008
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Modalita' di effettuazione del rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, a seguito dell'avvenuta rottamazione di un veicolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(GU n. 80 del 4-4-2008)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
prevede il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale
nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad
una annualita', in favore di coloro che provvedono alla rottamazione,
senza sostituzione, di autoveicoli ad uso promiscuo, qualora non
risultino intestatari di veicoli registrati;
Visto l'art. 13, comma 8-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che
prevede l'estensione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 225,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore di coloro che provvedono
alla rottamazione, senza sostituzione, di autovetture, nonche'
l'esclusione dal beneficio medesimo nei confronti dei soggetti che
acquistano un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data
della rottamazione;
Visto l'art. 13, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 7 del 2007,
che, modificando il citato comma 225 della legge n. 296 del 2006,
prevede l'estensione del rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico
locale anche per quello effettuato nel comune ove si presta lavoro;
Visto il comma 225, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006 che
prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, con il
quale sono determinate le modalita' per effettuare il rimborso
dell'abbonamento al trasporto pubblico locale; Acquisita l'intesa con la
Conferenza unificata nella seduta del 15 novembre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Beneficiari, ammontare, oggetto e validita' temporale dell'incentivo
1. A coloro che nel corso dell'anno 2007 effettuano la rottamazione,
senza sostituzione, di autoveicoli per il trasporto promiscuo
immatricolati come «euro 0» o «euro 1», nonche' a coloro che provvedono
alla demolizione di autovetture immatricolate come «euro 0» o «euro 1»,
a partire dal 2 febbraio 2007 e sino al 31 dicembre dello stesso anno,
e' riconosciuto il totale rimborso dell'abbonamento di trasporto
pubblico locale della durata di una annualita', purche' non risultino
intestatari di altri veicoli registrati.
2. Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1 si intende per trasporto
pubblico locale quello limitato al comune di residenza, domicilio o di
lavoro del beneficiario, con esclusione delle fasce di percorrenza
intercomunale.
Art. 2.
Modalita' di conseguimento dell'incentivo
1. L'interessato per ottenere il rimborso dell'abbonamento al
trasporto pubblico locale deve presentare un'apposita istanza, secondo
il modello allegato al presente decreto, disponibile anche sul sito
internet www.finanze.gov.it. All'istanza devono essere obbligatoriamente
allegati:
1) il certificato di rottamazione rilasciato da uno dei centri
autorizzati di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, o, in alternativa, il certificato di
proprieta' con annotata la cessazione della circolazione del veicolo;
2) la copia dell'abbonamento rilasciato dall'azienda di trasporto;
3) la copia della ricevuta attestante il pagamento dell'abbonamento.
2. L'istanza deve essere presentata direttamente ovvero inviata, con
lettera raccomandata A/R, all'ente individuato dalla convenzione di cui
all'art. 3, comma 4, del presente decreto.
Art. 3.
Attivita' di controllo dei requisiti per il riconoscimento del beneficio
1. L'ente incaricato, di cui all'art. 2 del presente decreto,
verifica l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento del rimborso
con i propri strumenti informatici e, nel tempo massimo indicato nella
convenzione prevista nel successivo comma 4, provvede all'invio del
rimborso dell'abbonamento all'indirizzo comunicato dal richiedente,
ovvero al bonifico bancario nel caso di comunicazione delle coordinate
bancarie.
2. Le somme dovute a titolo di rimborso dell'abbonamento al trasporto
pubblico locale sono imputate al capitolo 3871, entro il limite di euro
380.000,00. Le spese sostenute dall'ente di cui al comma 2 dell'art. 2
per la gestione delle procedure di rimborso degli abbonamenti al
servizio di trasporto pubblico locale sono imputate al capitolo 3518,
nel limite di euro 72.000,00.
3. L'erogazione delle somme e' automaticamente interrotta nel caso di
superamento delle disponibilita' finanziarie previste nel capitolo 3871.
Di tale eventualita' sara' data adeguata pubblicita' sul sito
informatico www.finanze.gov.it e sul sito dell'ente a cui e' affidato il
servizio e a mezzo di comunicati stampa.
4. I rapporti finanziari tra il Ministero dell'economia e delle finanze
e l'ente incaricato del servizio di rimborso, scelto in base al criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa sia per il prezzo che per
la qualita' della prestazione, sono regolati da apposita convenzione,
che verra' pubblicata sul sito informatico www.finanze.gov.it, da
stipularsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi per la
registrazione.
Roma, 1° febbraio 2008
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia
e finanze, foglio n. 354
Allegato omesso