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Decreto 28 gennaio 2008

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Ammissione a cofinanziamento dei comuni aderenti al programma per la realizzazione di interventi strutturali per la razionalizzazione della mobilita' in ambiente urbano diretti alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dal traffico urbano.

(GU n. 71 del 25-3-2008)

 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE
per la salvaguardia ambientale
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, con il quale e' stato avviato il programma «Mobilita' Sostenibile nelle aree urbane»;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente»;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999, recante la ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto l'art. 3, comma 1 della legge n. 179 del 31 luglio 2002 che autorizza la spesa di Euro 1.953.000 annui a decorrere dall'anno 2003 «per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilita'...»;
Vista la Direttiva Generale GAB/DEC/062/2007 per l'anno 2007 emanata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 22 marzo 2007, registrata alla Corte dei conti l'11 maggio 2007, che identifica gli obiettivi strategici assegnati alla Direzione SA nei settori della mobilita', della qualita' dell'aria e del contenimento delle emissioni in atmosfera;
Visto il decreto del Direttore generale del Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente n. 95 del 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, con il quale sono stati attivati i «Programmi Radicali per la Mobilita' Sostenibile»; .
Visto il decreto del Direttore generale della Direzione inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 1275 del 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 10 marzo 2003, mediante il quale sono stati individuati i progetti ammessi a cofinanziamento ai sensi del decreto n. 95 del 22 dicembre 2000;
Visto il decreto del Direttore generale della Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 1330/DSA/2004 del 29 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo del 2005, con il quale sono state impegnate risorse pari ad Euro 1.951.800,00 ai sensi del citato art. 3, comma 1, della legge 179 del 31 luglio 2002 per l'annualita' 2004, e che definisce i criteri di attuazione e le modalita' operative alle quali gli enti locali si devono attenere per accedere al programma di cofinanziamento che promuove la realizzazione di interventi strutturali per la razionalizzazione della mobilita' in ambiente urbano diretti alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dal traffico urbano;
Visto il decreto del Direttore generale della Direzione per la salvaguardia ambientale n. 1122 del 27 ottobre 2005, con il quale sono state impegnate risorse pari ad Euro 976.500,00 pari al 50% dei fondi stanziati dall'art. 3, comma 1, della legge 179 del 31 luglio 2002 per l'annualita' 2005, per l'attuazione del programma di finanziamento di cui al decreto n. 1330 del 29 dicembre 2004;
Visto il decreto del Direttore generale della Direzione per la salvaguardia ambientale n. 1211 del 17 novembre 2005, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2005, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 9 del decreto n. 95 del 22 dicembre 2000, al fine di promuovere, mediante l'istituzione di un nuovo programma di finanziamento, la realizzazione di interventi di razionalizzazione della mobilita' in ambiente urbano;
Considerato che i fondi recuperati in attuazione del disposto dell'art. 9 del decreto n. 95 del 22 dicembre 2000, come sostituito dal disposto dell'art. 1 del Decreto del direttoriale n. 1211 del 17 novembre 2005 risultano pari a Euro 5.450.597,26, e che detti fondi sono allo stato disponibili per il finanziamento di un nuovo programma di cofinanziamento che promuove la realizzazione di interventi di razionalizzazione della mobilita' in ambiente urbano;
Considerato che per il finanziamento del nuovo Programma, si sono quindi rese disponibili risorse pari a Euro 8.378.897,26;
Visto il decreto n. 820 del 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2006, che sostituisce ed integra le disposizioni del decreto direttoriale n. 1330 del 29 dicembre 2004, che destina Euro 8.378.897,26 per la realizzazione di un «Programma di cofinanziamento che promuove la realizzazione di interventi strutturali per la razionalizzazione della mobilita' in ambiente urbano diretti alla riduzione dell'impatto ambientale derivante da traffico urbano»;
Considerato che, cosi' come previsto dall'art. 6, comma 4 del Programma di cofinanziamento, a seguito della valutazione delle condizioni di ricevibilita' e di ammissibilita' e della successiva valutazione tecnico economica dei progetti pervenuti presso questo Ministero, e' stata predisposta una graduatoria per ciascuna area di intervento, relativa all'accesso al cofinanziamento;
Considerato che l'art. 8, comma 1 del Programma stabilisce che con decreto del Direttore della Direzione generale per la Salvaguardia Ambientale, si provvede all'individuazione dei progetti da cofinanziare sulla base delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 4 del Programma stesso;

Decreta:

Art. 1.
Progetti ammessi

A seguito della verifica delle condizioni di ricevibilita' e ammissibilita' di cui all'art. 6, comma 4 del Programma di cofinanziamento ed a seguito della successiva valutazione dei progetti effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la Salvaguardia Ambientale, sono ammessi a cofinanziamento i progetti elencati nell'allegato A, distinti per aree di intervento.

Art. 2.
Piano Operativo di dettaglio

I soggetti beneficiari, che abbiano ottenuto l'ammissione al cofinanziamento dei progetti devono trasmettere entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto il Programma operativo di dettaglio, cosi' come previsto all'art. 9, comma 1 del Programma di cofinanziamento.
Qualora il finanziamento concesso con il presente decreto sia inferiore a quanto richiesto, il Piano Operativo di dettaglio dovra' essere redatto tenendo conto del cofinanziamento attribuito e conformemente al progetto approvato.
Il Comune beneficiario potra' comunque realizzare il progetto per il quale e' stato richiesto il finanziamento, provvedendo al reperimento delle necessarie risorse alla copertura finanziaria per la quota non coperta dal contributo ministeriale.
Il Programma operativo di dettaglio dovra' essere redatto in conformita' con quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del Programma di cofinanziamento e dovra' riportare:
a) la descrizione delle fasi del progetto finanziato, coerentemente con quanto gia' riportato nella richiesta di finanziamento, e i tempi di attuazione di ciascuna fase del progetto;
b) nel piano finanziario le voci di costo devono essere indicate al netto dell'IVA, e quest'ultima dovra' essere indicata separatamente per il suo importo complessivo;
c) i benefici ambientali derivanti dall'attuazione del progetto dovranno essere espressi in termini quantitativi, ed al riguardo dovra' essere specificata la metodologia per la misurazione dei benefici ed il soggetto pubblico o privato che provvedera' al monitoraggio dei benefici ambientali. Nel piano finanziario del progetto allegato al programma operativo di dettaglio dovra' essere riportata la spesa prevista per tale attivita' di monitoraggio e la relativa copertura finanziaria.

Art. 3.
Economie e ribassi d'asta

Relativamente alle economie e ai ribassi d'asta si rimanda a quanto stabilito dall'art. 11, comma 4 del Programma di cofinanziamento.

Art. 4.
Modalita' di trasferimento del cofinanziamento

Relativamente alle modalita' di trasferimento si rimanda a quanto stabilito nell'art. 8, comma 2 del Programma di cofinanziamento.
L'effettiva disponibilita' delle risorse cofinanziate e' subordinata alla preventiva verifica di tutti gli adempimenti di natura sia tecnica che amministrativa previste nel Bando.

Art. 5.
Verifica dell'attuazione del progetto e revoca

Relativamente alla verifica dell'attuazione del progetto e alla revoca si rimanda a quanto stabilito agli articoli 11 e 12 del Programma di cofinanziamento.

Art. 6.
Utilizzo del logo del Ministero

Il Comune si impegna sia nella fase di realizzazione degli interventi che ad ultimazione degli stessi ad utilizzare il logo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 7.
Dati ambientali
Il Comune si impegna ad attivare un programma di monitoraggio degli interventi e a rendere disponibili al Ministero i relativi dati, secondo quanto definito dalla Convenzione del 28 dicembre 2006 stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'ANCl per il monitoraggio della spesa ed altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale. Il Comune si impegna inoltre a rendere accessibile al Ministero le banche dati a disposizione del Comune stesso relative alla situazione della mobilita' e della qualita' dell'aria secondo le modalita' definite dal Sistema pubblico di Connettivita' e Cooperazione di cui al decreto-legge n. 42 del 28 febbraio 2005 e le specifiche prodotte dal Comitato Nazionale per le Regole Tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 59 del decreto-legge n. 82 del 7 marzo 2005.

Roma, 28 gennaio 2008
Il direttore generale: Agricola



Allegato omesso