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Decreto 8 gennaio 2008
Ministero dei Trasporti. Misure percentuali dei contributi previsti dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, articolo 3, comma 2-quater e successivi decreti attuativi, a favore degli autotrasportatori che utilizzano le vie del mare.
(GU n. 23 del 28-1-2008)
IL MINISTRO
DEI TRASPORTI
Visto l'art. 3, comma 2-quater del decreto legge 24 settembre 2002, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265;
Visto il regolamento adottato con il decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalita' di ripartizione
ed erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto
merci, lo sviluppo delle catene logistiche ed il potenziamento dell'intermodalita',
ed in particolare l'art. 3, commi 2, 4 e 5, che prevedono,
rispettivamente:
il comma 2, la verifica del mantenimento degli impegni assunti dai
beneficiari degli incentivi per l'utilizzo delle vie del mare, le
modalita' operative per l'effettuazione delle necessarie verifiche e per
l'eventuale recupero del contributo erogato;
il comma 4, la fissazione dell'importo massimo del contributo per ogni
viaggio effettuato sulle tratte marittime individuate con il decreto
ministeriale di cui al comma 6, nel limite del 20% delle tariffe
praticate sulle rotte esistenti e del 30% delle tariffe applicate sulle
nuove rotte;
il comma 5, il riconoscimento di un ulteriore contributo a favore delle
imprese di autotrasporto che raggiungano il livello di 1600 viaggi annui
su ciascuna tratta marittima incentivabile;
Visti i propri decreti, emessi rispettivamente, il primo in data 31
gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio
2007 ed il secondo, ad integrazione del primo, in data 26 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2007, con i quali
sono state individuate, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del richiamato
decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, le rotte
incentivabili;
Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 2007, con il quale e' stato
stabilito il modello di domanda per accedere ai predetti contributi, che
comprende, in particolare, l'impegno, per i beneficiari degli stessi, ad
effettuare un numero minimo di ottanta viaggi, su ciascuna tratta, per
ogni anno solare relativo al triennio per il quale chiede il contributo,
nonche' a mantenere, per il secondo triennio successivo a quello per il
quale chiede il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo
stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente, fatta
salva la fattispecie propria dell'evento inevitabile, vale a dire dovuta
a cause di «forza maggiore» che il soggetto beneficiario degli incentivi
non ha avuto la capacita' (materiale) di controllare;
Visto il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale», ed in particolare l'art. 8, concernente interventi per il
trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del
trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina;
Visto il proprio decreto 23 novembre 2007, n. 187/T, ed in particolare
l'art. 1, che, a decorrere dalla data del decreto stesso e fino al 31
dicembre 2007, prevede una riduzione aggiuntiva sulle tariffe applicate
alle rotte da e per la Sicilia, nel limite di spesa di due milioni di
euro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2007, n.
252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2008, recante
modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile
2006, n. 205;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ed in
particolare l'art. 2, comma 232, che autorizza la spesa di 77 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di consentire la
piena operativita' agli incentivi di cui al richiamato
decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205;
Visto l'art. 2, comma 234, della richiamata legge n. 244/2007, che
autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni
di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da
destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50%, per
interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilita' e sicurezza
connessi ai lavori sull'autostrada A3 e per migliorare la qualita' dei
servizi di trasporto nello Stretto di Messina, nonche' il successivo
comma 235, che prevede, tra l'altro, l'adozione di uno o piu' decreti
del Ministro dei trasporti per la programmazione di detti interventi e
la ripartizione delle relative risorse;
Vista la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ai trasporti
marittimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. C. 205 del 5 luglio 1997, e successive modificazioni;
Preso atto dei risultati del Rapporto intermedio, trasmesso in data 21
dicembre 2007 dall'Associazione amici della terra, sull'aggiornamento
dello Studio, effettuato dalla stessa Associazione, riguardante la
valutazione dei costi esterni evitati dal trasporto marittimo delle
merci rispetto al trasporto su strada; Vista la relazione del
Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale per
l'autotrasporto di persone e cose n. 1483 dell'8 gennaio 2008;
Decreta:
Art. 1.
Contributi
1. Sulle rotte nazionali esistenti alla data di entrata in vigore
del decreto ministeriale del 26 marzo 2007, citato in premessa, i
contributi alle imprese di autotrasporto che utilizzano la modalita'
marittima, cosi' come definite dall'art. 3, comma 1, del regolamento
adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006,
n. 205, pure citato in premessa, ed in considerazione dell'emergenza
determinata dai lavori di manutenzione sull'autostrada A3 nel tratto
Gioia Tauro-Reggio Calabria sono fissati nelle misure percentuali di cui
alla seguente tabella, da calcolarsi sulla tariffa corrisposta al
vettore marittimo:
Tabella omessa
2. I contributi relativi alle rotte comunitarie, determinati sulla base
dei criteri indicati nello Studio dell'Associazione amici della terra,
citato in premessa, sono fissati nelle misure percentuali di cui alla
seguente tabella, da calcolarsi sulla tariffa corrisposta al vettore
marittimo:
Tabella omessa
3. Le misure dei contributi di cui ai commi 1 e 2 restano in vigore per
il triennio 2008-2010 e potranno essere rimodulate con successivo
decreto, in funzione delle istanze pervenute e delle risorse
disponibili.
Art. 2.
Monitoraggio
1. L'attivita' di monitoraggio preordinata alla verifica, nei confronti
dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente decreto,
della sussistenza dello stesso numero di viaggi effettuati sulle tratte
marittime interessate dal contributo, ovvero della sussistenza dello
stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio per il quale hanno
ricevuto i contributi medesimi, e' svolta dalle competenti strutture del
Ministero dei trasporti, ovvero da soggetto a cio' espressamente
incaricato da tali strutture.
2. L'attivita' di verifica, di cui al comma 1, sara' eseguita, anche a
campione, dal momento in cui sono stati erogati i contributi e nel
triennio successivo a quello per il quale i beneficiari hanno ricevuto i
contributi stessi, mediante l'esame della documentazione inerente
l'utilizzazione delle tratte marittime, in raffronto all'impegno assunto
dall'impresa interessata all'atto della presentazione dell'istanza di
ammissione ai benefici.
3. Il beneficiario dei contributi e' tenuto ad agevolare l'attivita' di
verifica posta in essere, fornendo al soggetto incaricato della verifica
ogni utile collaborazione.
4. Fatte salve cause di forza maggiore, in caso di accertato
inadempimento dell'impegno di mantenere, per il secondo triennio
successivo a quello per il quale il beneficiario ha ottenuto il
contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso
quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente, sulle tratte
marittime interessate, verra' disposta la revoca del beneficio
accordato. In tale ipotesi, le competenti strutture del Ministero dei
trasporti procederanno al recupero delle relative somme, nelle forme
previste dalle vigenti disposizioni.
5. Gli oneri per gli adempimenti di cui ai commi precedenti fanno carico
alle risorse stanziate dalla legge n. 244/2007, citata in premessa.
Roma, 8 gennaio 2008
Il Ministro: Bianchi