Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 16 febbraio 2009
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Criteri per la presentazione e selezione dei progetti per interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa finalizzati alla promozione e al sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale.
(GU n. 126 del 3-6-2009)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211 e s.m.i. che ha stanziato
risorse per la realizzazione di interventi nel settore dei trasporti
rapidi di massa al fine di migliorare la mobilita' e le condizioni
ambientali nei centri urbani;
Vista la legge 30 maggio 1995, n. 204 e s.m. e i. con la quale e' stata
istituita la Commissione di alta vigilanza preposta alla vigilanza
sull'attuazione dei piani di intervento di cui alle leggi n. 910/1986 e
n. 211/1992;
Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166 che all'art. 32:
ha modificato il livello di progettazione da presentare per l'ammissibilita'
al finanziamento stabilendo che le istanze devono essere corredate dal
progetto preliminare dell'intervento piuttosto che dal progetto
definitivo;
ha modificato la tempistica di presentazione del successivo livello di
progettazione stabilendo che la progettazione definitiva deve essere
presentata entro 270 giorni dalla data di approvazione del programma di
interventi piuttosto che dopo 240 giorni;
ha stabilito i criteri per il rispetto dei programmi temporali di
realizzazione degli interventi e definito la documentazione necessaria a
tal fine per consentire il monitoraggio da parte del Ministero;
ha formulato disposizioni per l'erogazione di contributi;
ha stabilito l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla
norma medesima;
Considerato che la legge n. 133/2008 «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, all'art.
63 comma 12, per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli
squilibri economico-sociali, dispone:
l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e trasporti, del Fondo per la promozione e il sostegno
dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113
milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009
e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;
che per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provveda ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate
alle finalita' di cui all'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e di cui all'art. 9 della
legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalita' previste
da tali disposizioni;
che gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalita' della legge
26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al comma 12 della legge
medesima e individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di
realizzazione in misura non superiore al 20 per cento;
che il finanziamento di nuovi interventi e' subordinato all'esistenza di
parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che puo'
essere finanziata con le risorse di cui al comma 12 della legge
medesima;
Visto l'art. 63, comma 13 della medesima legge n. 133/2008;
Considerato che lo stesso comma 13 prevede che:
in fase di prima applicazione per il triennio 2008-2010 le risorse di
cui al comma 12 sono ripartite in pari misura tra le finalita' previste
dal medesimo comma 12;
a decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le
finalita' di cui al comma 12 e' effettuata con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto di principi di premialita'
che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualita' nell'erogazione
dei servizi, la mobilita' pubblica e la tutela ambientale;
Visto il decreto ministeriale n. 125/T del 23 aprile 2008 con cui sono
stati individuati i criteri per la ripartizione delle risorse destinate
al completamento delle opere in corso di realizzazione e gia' finanziate
ai sensi dell'art. 9 della legge n. 211/1992;
Considerato pertanto che per le finalita' di cui all'art. 9 della legge
26 febbraio 1992, n. 211, l'ammontare delle risorse attualmente
disponibili stanziate dalla suddetta legge n. 133/2008 per il triennio
2008/2010 per il finanziamento di nuovi interventi e' pari ad €
141.200.000;
Considerato che per la ripartizione delle suddette risorse occorre tener
conto di quanto previsto all'art. 32 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
Ritenendo di dover procedere all'allocazione delle risorse in argomento;
Ritenendo, inoltre, necessario impartire delle direttive in merito alla
presentazione delle istanze di finanziamento e delle relative
documentazioni progettuali;
Valutato altresi' opportuno creare una graduatoria di interventi da
ammettere a contributo che sia valida anche per eventuali successivi
rifinanziamenti al fine di semplificare le procedure istruttorie per
l'utilizzo immediato delle risorse disponibili;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
Al fine di procedere all'assegnazione delle risorse di cui all'art.
63, comma 12, della legge n. 133/2008 destinate alle finalita' di cui
all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 possono presentare
istanza per la richiesta di finanziamento i soggetti indicati come
beneficiari all'art. 1, comma 1, della richiamata legge n. 211/1992.
Art. 2.
Presentazione delle istanze
Le istanze per la richiesta di finanziamento devono essere
presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici - Direzione generale del trasporto pubblico locale, entro 120
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto dirigenziale con il quale e' indicata la
documentazione istruttoria da produrre a corredo dell'istanza medesima.
Considerata la limitatezza delle risorse disponibili, nel caso in cui il
costo dell'intervento oggetto di finanziamento superi l'ammontare di M€
100, esso deve prevedere almeno un lotto funzionale prioritario di
importo non superiore al suddetto valore.
Qualora l'intervento interessi diversi enti locali gli stessi, con
apposito accordo di programma, devono individuare l'ente locale cui e'
delegata la gestione del rapporto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ai fini dell'istanza per l'assegnazione e l'erogazione
del contributo.
Art. 3.
Settori di intervento
Le istanze di cui agli articoli precedenti devono riguardare le
seguenti tipologie di sistema:
sistemi di trasporto a guida vincolata, cosi' come previsto all'art. 1,
comma 1, della legge n. 211/1992 e successive modificazioni di cui
all'art. 10 della legge n. 30/1998;
sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune;
sistemi urbani di connessione quali ascensori, scale mobili, tappeti
mobili, cosi' come integrato dall'art. 50, comma 1, della legge n.
448/1998.
Il finanziamento di nuovi interventi e' subordinato alla esistenza di
parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione.
Art. 4.
Disponibilita' finanziarie e ripartizione risorse
Le risorse disponibili ai sensi dell'art. 63, comma 12, della legge
n. 133/2008 per il triennio 2008/2010 per il finanziamento dei nuovi
interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa ammontano €
141.200.000.
Il contributo statale puo' essere concesso nella misura massima del 60%
del costo dell'intervento.
Art. 5.
Pareri regionali sulla priorita' d'intervento
I soggetti proponenti devono presentare alle rispettive regioni,
entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto dirigenziale di cui all'art. 2, una
documentazione preliminare dell'intervento che intendono proporre, cio'
affinche' ciascuna amministrazione regionale possa nei successivi 40
giorni esprimere delle priorita' nell'ambito delle proposte ricadenti
nel territorio di rispettiva pertinenza. Ove il soggetto proponente non
rispettasse tale obbligo, la presentazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dell'istanza di finanziamento viene
considerata non esaminabile. Ove una regione non si esprimesse in merito
a quanto di competenza, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti valuta le proposte anche in assenza di tale provvedimento.
Art. 6.
Procedura di assegnazione delle risorse
Ai fini della valutazione delle istanze presentate e della
definizione del piano di riparto delle risorse, le istanze di cui
all'art. 2 sono sottoposte alla Commissione di alta vigilanza di cui
all'art. 3 della legge n. 204/1995 che entro 90 giorni deve completare
la propria istruttoria presentando al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti la graduatoria di merito.
La Commissione di alta vigilanza definisce le modalita' di valutazione
degli interventi, oggetto di finanziamento, ai fini della formulazione
della graduatoria di merito, sulla base dei criteri di cui al successivo
art. 7.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al C.I.P.E.
il conseguente piano di riparto delle risorse per la successiva
approvazione.
Art. 7.
Criteri di valutazione dei progetti
Ai fini dell'ammissibilita', tutte le istanze pervenute vengono
esaminate in via preliminare in ragione della rispondenza
dell'intervento proposto alle esigenze di mobilita' dell'area
interessata ed alla completezza della documentazione progettuale nei
termini fissati dalla normativa vigente.
Le istanze che hanno superato tale preliminare giudizio di
ammissibilita' sono valutate, ai fini della predisposizione di una
graduatoria utile per l'accesso ai contributi, in relazione ai seguenti
aspetti:
1) inserimento dell'intervento nell'ambito di un piano strategico di
sistema dei trasporti del territorio interessato con particolare
riferimento all'integrazione con altre infrastrutture esistenti o di
prossima realizzazione (interconnessioni, effetto rete, ecc.), coerenza
dell'intervento con gli strumenti urbanistici e pianificatori adottati o
approvati e con gli obiettivi di qualita' ambientale;
2) benefici dell'intervento in materia di riequilibrio tra trasporto
privato e trasporto pubblico e in ogni caso effetti misurabili
sull'utilizzo globale del trasporto pubblico; valutazione della qualita'
e attendibilita' dell'analisi presentata;
3) effetti dell'intervento in materia di risparmio energetico, riduzione
delle emissioni di CO2, riduzione dell'incidentalita', riduzione
dell'inquinamento atmosferico e acustico; valutazione della qualita' e
attendibilita' dell'analisi presentata;
4) dimostrazione della fattibilita' tecnico-economica dell'intervento;
valutazione della qualita' della progettazione;
5) attendibilita' e coerenza dei tempi previsti per le varie fasi di
attuazione del programma (progettazioni, approvazioni, appalto dei
lavori, esecuzione dell'opera), attribuendo nella valutazione maggior
peso agli interventi per i quali risulta piu' avanzato lo stato della
progettazione e il successivo iter di approvazione;
6) attendibilita' del piano economico-finanziario nel quale siano
esplicitate le quote di finanziamento non statale, le loro fonti e gli
impegni dai quali esse derivano, anche con riferimento alla copertura
dei futuri costi del servizio da attivare; valutazione del rapporto
(min. 0,35) tra ricavi tariffari e costi del servizio al netto del costo
di gestione dell'infrastruttura;
7) validita' del sistema proposto in termini di analisi costi/benefici;
8) dimostrazione dell'efficienza, efficacia e qualita' dei servizi di
trasporto erogati con l'attivazione dell'esercizio del sistema proposto.
Art. 8.
Attestazioni da parte del soggetto proponente
All'istanza di finanziamento di cui all'art. 2 deve essere allegata
idonea documentazione volta ad attestare l'impegno al cofinanziamento e
l'impegno alla copertura delle spese di esercizio secondo quanto
previsto nel piano economico finanziario allegato all'istanza medesima.
Art. 9.
Ulteriori disposizioni
Le graduatorie che vengono disposte per l'ammissibilita' ai
finanziamenti restano valide per eventuali successivi rifinanziamenti,
qualora gli interventi proposti mantengano la loro validita' in termini
trasportistici, economici e temporali; tale validita' viene verificata
periodicamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Qualora l'intervento proposto comprenda parcheggi di interscambio per i
quali si richieda il finanziamento, questi ultimi devono rappresentare,
sia in termini tecnici che economici una quota marginale rispetto
all'intervento globale.
Art. 10.
Erogazione dei contributi
La modalita' di erogazione dei contributi a favore dei soggetti
beneficiari e' effettuata nel rispetto del disposto dell'art. 32, comma
4 della legge n. 166/2002, previa stipula di apposita convenzione
stipulata tra i medesimi soggetti ed il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
Art. 11.
Revoca dei finanziamenti
Il mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento
proposto, esposti nell'istanza di cui all'art. 2 dai soggetti
richiedenti, potra' comportare, previa valutazione della Commissione di
alta vigilanza, la revoca dei finanziamenti e la successiva assegnazione
ad altri soggetti ammessi in graduatoria.
Roma, 16 febbraio 2009
Il Ministro : Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2009 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro
n. 3, foglio n. 336