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Decreto 18 maggio 2009
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sulle isole Eolie.
(GU n. 123 del 29-5-2009)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle
piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato
art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento
turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) dell'11
febbraio 2009, n. 16;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina n.
37561/08/13.12/GAB. del 5 marzo 2009;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato
con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni n. 218, del 16 marzo
2009;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti
provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni
espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di
Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente
residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente calendario:
dal 1° giugno 2009 al 31 ottobre 2009 divieto per le isole di Panarea e
Stromboli;
dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009 divieto per l'isola di Alicudi;
dal 1° luglio 2009 al 30 settembre 2009 divieto per le isole di Lipari,
Vulcano e Filicudi.
Art. 2.
Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
A) Alicudi - Stromboli - Panarea
1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli
esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli
dell'area portuale per lo scarico delle merci;
2 - per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori
elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che; pur non essendo
residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di
nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno 2008, limitatamente ad
uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
3 - agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per
occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni
culturali. Il permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta,
secondo le necessita';
4 - ai veicoli delle forze dell'ordine.
B) Lipari - Vulcano
1 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai
proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che,
pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle
imposte di nettezza urbana per l'anno 2008, limitatamente ad un solo
veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la
relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;
2 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
3 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che
dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni
in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali
residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e
Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la
possibilita' di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la
corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta, in modo visibile,
all'interno del veicolo;
4 - ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di
avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o
parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li' stazionino per tutto
il periodo del soggiorno;
5 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che
trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita'; 6
- alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
7 - agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla
circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.
C) Filicudi
1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di
esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli
autorizzati per lo scarico delle merci;
2 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che
trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
3 - agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in
possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura
alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di
avere la possibilita' di un parcheggio privato o pubblico (ove
esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta, in
modo visibile, all'interno del veicolo.
Art. 3.
Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che
trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto
dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.
Art. 4.
Al comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e
inderogabili necessita', di concedere ulteriori deroghe al divieto di
accesso di cui al presente decreto.
Art. 5.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro
1.559 cosi' come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008, come
arrotondati ai sensi dell' articolo 195 comma 3-bis del sopra richiamato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 6.
Il Prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 18 maggio 2009
Il Ministro : Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n. 383