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Decreto 18 maggio 2009
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sull'isola di Ponza.
(GU n. 123 del 29-5-2009)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle
piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato
art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento
turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data 2
aprile 2009, n. 38;
Vista la nota prot. n. 0007548 in data 5 maggio 2009 con la quale la
Prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lazio con nota prot.
n. 73102/2D/04 del 21 aprile 2009;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti
provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni
espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Divieto
Dal 1° giugno al 30 settembre 2009 e' vietato l'afflusso e la
circolazione sull'isola di Ponza degli autocaravan e caravan intestati a
persone residenti e non residenti nel comune.
Art. 2.
Divieto
Dal 1° giugno al 16 settembre 2009, dalle ore 00,00 del venerdi'
alle ore 24,00 della domenica, e' vietato l'afflusso e la circolazione
sull'isola di Ponza dei veicoli di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t che trasportano merce non alimentare.
Art. 3.
Divieto
Dal 1° giugno al 30 settembre 2009 e' vietato l'afflusso e la
circolazione sull'isola di Ponza, nei giorni di venerdi', sabato,
domenica e festivi, dei veicoli di massa complessiva a pieno carico
superiore a 15 t.
Art. 4.
Deroghe
Durante il periodo di vigenza dei divieti possono affluire
sull'isola:
a) veicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni
turistiche, culturali e religiose, previa autorizzazione rilasciata dal
comune;
b) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito
contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente
autorita' italiana o estera;
c) veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 15 t,
intestati a soggetti residenti sull'isola, per comprovate necessita';
d) veicoli delle forze dell'ordine, carri funebri, nettezza urbana.
Art. 5.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro
1.559,00 cosi' come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008, come
arrotondati ai sensi dell'articolo 195 comma 3-bis del sopra richiamato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 6.
Autorizzazioni in deroga
Al comune di Ponza e' concessa la facolta', in caso di appurata e
reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in
deroga al divieto di sbarco.
Art. 7.
Vigilanza
Il Prefetto di Latina e' incaricato della esecuzione e della assidua
e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il
presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 18 maggio 2009
Il Ministro : Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n. 385