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Decreto 18 maggio 2009
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sull'isola di Ustica.
(GU n. 123 del 29-5-2009)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle
piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento
turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la circolare n. 5222, dell' 8 settembre 1999, con la quale sono
state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato
art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Vista la delibera della giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 26
novembre 2008, n. 72;
Vista la nota della Prefettura di Palermo n. 88771/Area III Ter, in data
1° aprile 2009, con la quale esprime il proprio nulla-osta;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato
con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni in data 16 marzo
2009, n. 217;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della
circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Dal 1° al 31 agosto 2009 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ustica
di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel
Comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.
Art. 2.
Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire
sull'isola:
a) veicoli per trasporto pubblico;
b) veicoli che trasportano merci deperibili;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito
contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente
autorita' italiana o estera;
d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilita' o
di pubblico interesse;
e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non
residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e
riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di
Ustica;
f) autoveicoli con targa estera, sempreche' siano condotti dal
proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso,
nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti
intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge
n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del
pacchetto turistico agevolato;
g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano
artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per
convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal
comune, di volta in volta, secondo le necessita';
h) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni
sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante
biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di
esercizi alberghieri e/o extra alberghieri;
i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul
territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti
nei ruoli comunali della tassa rifiuti solidi urbani, per l'anno 2008;
j) veicoli appartenenti ai titolari di attivita' commerciali e/o
turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il
veicolo sia intestato all'attivita' medesima, previa autorizzazione
rilasciata dal comune di Ustica.
Art. 3.
Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni
feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci,
sempreche' non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione
vigenti sulle strade dell'isola.
Art. 4.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro
1.559,00 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008, come
arrotondati ai sensi dell'articolo 195, comma 3-bis del sopra richiamato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 5.
Vigilanza
Il Prefetto di Palermo e' incaricato della esecuzione del presente
decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del
rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.
Roma, 18 maggio 2009
Il Ministro : Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n. 384