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Decreto 3 luglio 2009
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana.
(GU n. 169 del 23-7-2009)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale.
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di
cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato
art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento
turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale di Favignana in data 26 marzo
2009, n. 51, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei
veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabilmente residente sull'isola e la successiva
puntualizzazione dello stesso comune con nota n. 10340 del 16 giugno
2009;
Vista la nota n. 9678/2009/C.T/ Area III in data 16 aprile 2009, con la
quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il nulla
osta alla limitazione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato
con nota del Dipartimento trasporti e Comunicazioni del 21 maggio 2009,
n. 390/Serv. 6° Tr;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della
circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Divieto
Dal 1° al 31 agosto 2009 e' vietato l'afflusso, sull'isola di
Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabilmente residente nel Comune omonimo. Ad apposite
ordinanze sindacali e' rimandata la decisione per eventuali limitazioni
della circolazione sulle strade dell'isola.
Art. 2.
Autorizzazioni in deroga
Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto
possono affluire sull'isola:
a) veicoli per il trasporto pubblico;
b) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito
contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorita' italiana
o estera;
c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico
interesse;
d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
dell'imposta ICI e TARSU del Comune di Favignana, per l'isola di
Favignana;
e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal
proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;
f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti da
turisti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa
dimostrazione del contratto di noleggio;
g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in
contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade
dell'isola;
h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere
prenotazioni nei campeggi esistenti sull'Isola e li' stazionino per
tutto il periodo del soggiorno;
i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;
j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che
dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di
almeno tre giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno o che
dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in struttura
alberghiera o extralberghiera;
k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi;
l) autoambulanze e carri funebri.
Art. 3.
Ulteriori autorizzazioni in deroga
Al comune di Favignana e' concessa la facolta', in caso di appurata
e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto
di sbarco sull'isola.
Art. 4.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro
1.559 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008, come
arrotondati ai sensi dell'art. 195 comma 3-bis del sopra richiamato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 5.
Vigilanza
Il Prefetto di Trapani e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 3 luglio 2009
Il Ministro : Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2009 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro
n. 6, foglio n. 399