Copyright © AmbienteDiritto
Regione Marche
Legge Regionale n. 28 del 17-12-2004
Integrazione e modifica della Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 12 "Tutela
delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano".
(B.U.R. Marche n. 140 del 30 dicembre 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Integrazione all’articolo 2 della l.r. 12/2003
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2
della l.r. 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e
vegetali del territorio marchigiano) è aggiunto il seguente:
“3 bis. Per agricoltori custodi si intendono i soggetti pubblici e privati che a
qualunque titolo provvedono alla conservazione delle risorse genetiche a rischio
di estinzione iscritte nel Repertorio di cui all’articolo 3.”.
ARTICOLO 2
Modifica all’articolo 6 della l.r. 12/2003
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 12/2003 sono soppresse le parole
“residenti negli ambienti nei quali esse hanno sviluppato le loro specifiche e
particolari proprietà”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
regione Marche.
Data ad Ancona, addì 17 dicembre 2004.