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Decreto-Legge 10 gennaio 2006, n. 3
Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
(GU n. 8 del 11-1-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativo alle misure
urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione alla sentenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 giugno 2005 nel procedimento
C-456/03, emessa nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 226
C.E. per inadempimento dell'obbligo di recepimento entro il 30 giugno 2000 della
direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per le
politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto e' adottato nel rispetto degli obblighi derivanti da
accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo,
firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260,
dalla Convenzione sulla diversita' biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno
1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, tenendo conto in
particolare del principio dell'uso sostenibile delle risorse genetiche e
dell'equa distribuzione dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle
medesime, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti
dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo
all'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile
1997 e dal Protocollo addizionale sul divieto di clonazione di esseri umani,
fatto a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168, entrambi ratificati con legge 28
marzo 2001, n. 145, e dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta'
intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), adottato a Marrakech il 15 aprile
1994, ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «materiale biologico»: un materiale contenente informazioni genetiche,
autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;
b) «procedimento microbiologico»: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi
un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale
microbiologico o che produce un materiale microbiologico.
2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali e' essenzialmente
biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o
la selezione.
3. La nozione di varieta' vegetale e' definita dall'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.
Art. 3.
Brevettabilita'
1. Sono brevettabili purche' abbiano i requisiti di novita' e originalita' e
siano suscettibili di applicazione industriale:
a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite
un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;
b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o
impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;
c) qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento
tecnico gia' brevettato;
d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente
prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura e'
identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e
applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e
specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che
soltanto l'uomo e' capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa
non e' in grado di compiere;
e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale,
caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero
genoma, se la loro applicazione non e' limitata, dal punto di vista tecnico,
all'ottenimento di una determinata varieta' vegetale o specie animale e non
siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente
biologici, secondo le modalita' previste dall'articolo 5, comma 6.
Art. 4.
Esclusioni
1. Sono esclusi dalla brevettabilita':
a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo
sviluppo, nonche' la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi
compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che
il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali
sulla dignita' e l'integrita' dell'uomo e dell'ambiente;
b) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o
animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
c) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale e' contrario alla dignita'
umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della
vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della
biodiversita' ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformita' ai
principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei
diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale
esclusione riguarda, in particolare:
1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica
impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la
finalita' della clonazione;
2) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica germinale dell'essere
umano;
3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule
staminali embrionali umane;
4) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica degli animali, atti a
provocare su questi ultimi sofferenze senza utilita' medica sostanziale per
l'essere umano o l'animale, nonche' gli animali risultanti da tali procedimenti;
5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui
sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti
umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche,
ovvero aventi finalita' eugenetiche e non diagnostiche;
d) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata
per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita
l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del
requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia
specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza e' considerata autonoma ai fini
brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non
essenziali all'invenzione;
e) le varieta' vegetali e le razze animali, nonche' i procedimenti
essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;
f) le nuove varieta' vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista
esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta' vegetale, anche se
detta modifica e' il frutto di procedimento di ingegneria genetica.
2. E', comunque, escluso dalla brevettabilita' ogni procedimento tecnico che
utilizzi cellule embrionali umane.
Art. 5.
Procedimento
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della
brevettabilita' di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto
previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), puo' richiedere il parere del
Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.
2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta
alla base dell'invenzione, e' dichiarata all'atto della richiesta di brevetto
sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto
della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in
relazione all'organismo biologico dal quale e' stato isolato.
3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o
utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata
dell'espresso consenso, libero e informato a tale prelievo e utilizzazione,
della persona da cui e' stato prelevato tale materiale, in base alla normativa
vigente.
4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o
utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente
modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l'avvenuto
rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle
normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui
al comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio
2003, n. 224.
5. L'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la
moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine
vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, e secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
6. Nel caso in cui la richiesta di brevetto riguardi l'utilizzo o la modifica
delle identita' genetiche di varieta' italiane autoctone e da conservazione, ai
sensi della direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, o di materiali biologici
vegetali o animali cui facciano riferimento i disciplinari adottati in Italia,
in conformita' alle disposizioni sulla denominazione di origine protetta e sulla
indicazione geografica protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n.
2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e alla citata direttiva 98/95/CE, e
si riferisca a fini diversi da quelli diagnostici o terapeutici, e' acquisito
preventivamente il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali; il
Ministero si esprime, previa consultazione della commissione consultiva di cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974, sentite le associazioni di produttori di cui all'articolo 5 del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92, entro novanta giorni dalla data nella quale sia
pervenuta al Ministero medesimo la relativa richiesta. Decorso inutilmente il
termine anzidetto, il brevetto puo' essere rilasciato.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con i Ministri della salute e delle attivita' produttive, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinati l'ambito e le modalita' per l'esercizio
della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o
altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro
materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto
o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della
ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attivita' di produzione
commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprieta' siano stati
ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la
possibilita' di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita
rientranti nella normale attivita' agricola.
Art. 6.
Licenza obbligatoria
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria a
favore:
a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta
dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una
varieta' vegetale;
b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per
l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.
2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 e' condizionato al pagamento di
un canone determinato ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30.
3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed
il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto,
reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo
tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 e' subordinato alla
dimostrazione, da parte del richiedente:
a) che si e' rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui
ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;
b) che la varieta' vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico
significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione indicata
nel brevetto o alla varieta' vegetale protetta.
Art. 7.
Nullita'
1. Gli atti giuridici e le operazioni negoziali compiuti in violazione dei
divieti previsti dal presente decreto sono nulli.
Art. 8.
Estensione della tutela
1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale
biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprieta' si
estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o
moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse
proprieta'.
2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che
consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione,
di determinate proprieta' si estende al materiale biologico direttamente
ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato
dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o
moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse
proprieta'.
3. Fatto salvo l'articolo 4, comma 1, lettera a), la protezione attribuita da un
brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si
estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto e' incorporato e nel quale
l'informazione genetica e' contenuta e svolge la sua funzione.
Art. 9.
Limiti all'estensione della tutela
1. La protezione di cui all'articolo 8 non si estende al materiale biologico
ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico
commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o
con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi
necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico e' stato
commercializzato, purche' il materiale ottenuto non venga utilizzato
successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.
Art. 10.
Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico
1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al
pubblico e che non puo' essere descritto nella domanda di brevetto in maniera
tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa
oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione e' ritenuta sufficiente
per l'applicazione del diritto dei brevetti soltanto se:
a) il materiale biologico e' stato depositato presso un ente di deposito
riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono
riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito
tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28
aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento
internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia
di brevetti, di seguito denominato: «Trattato di Budapest»;
b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda
depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il
depositante;
c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il
numero di registrazione del deposito.
2. L'accesso al materiale biologico depositato e' garantito mediante il rilascio
di un campione:
a) fino alla prima pubblicazione della domanda di brevetto, unicamente alle
persone autorizzate ai sensi del diritto nazionale dei brevetti;
b) tra la prima pubblicazione della domanda e la concessione del brevetto, a
qualsiasi persona che ne faccia domanda o, se il depositante lo richieda,
unicamente ad un esperto indipendente;
c) dopo la concessione del brevetto e anche se lo stesso e' stato revocato o
annullato, a qualsiasi persona che ne faccia richiesta. 3. La consegna ha luogo
esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del
brevetto:
a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato
o di materiali da esso derivati; e
b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da
esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il
titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.
4. In caso di rifiuto o di ritiro della domanda di brevetto, l'accesso al
materiale depositato viene limitato, su richiesta del depositante, ad un esperto
indipendente per un periodo di venti anni a decorrere dalla data del deposito
della domanda di brevetto. In tale caso si applica il comma 3.
5. Le domande del depositante di cui al comma 2, lettera b), e al comma 4
possono essere presentate soltanto fino alla data in cui sono considerati
ultimati i preparativi tecnici della pubblicazione della domanda di brevetto.
6. Se il materiale biologico depositato ai sensi dell'articolo 10 non e' piu'
disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, e' consentito un nuovo
deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.
7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal
depositante attestante che il materiale biologico che e' oggetto del nuovo
deposito e' identico a quello oggetto del deposito iniziale.
Art. 11.
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della
salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del
territorio e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenta al
Parlamento ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, una relazione sull'applicazione del decreto
medesimo.
Art. 12.
Disposizioni finanziarie
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal
presente decreto con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli