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Deliberazione 29 dicembre 2005
Garante per la Protezione dei Dati Personali. Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Garante per la protezione dei dati personali. (Deliberazione n. 26).
(GU n. 68 del 22-3-2006)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del
dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare, le disposizioni secondo cui quando
una disposizione di legge specifica solo la finalita' di rilevante interesse
pubblico, e non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e di operazioni
eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e
di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che effettuano il
trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi
(articoli 20, comma 2, 21, comma 2 e 181, comma 1, lettera a) del citato
codice);
Visto che, ai sensi del medesimo art. 20, comma 2, tale identificazione deve
avvenire con atto di natura regolamentare e visto l'art. 156 del codice nella
parte relativa ai regolamenti che il Garante puo' adottare (cfr. i regolamenti
numeri 1, 2 e 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni);
Visto il provvedimento generale del Garante del 30 giugno 2005 sul trattamento
dei dati sensibili e giudiziari (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio
2005, n. 170) e rilevato che in esso sono state evidenziate le operazioni di
trattamento che possono spiegare effetti maggormente significativi per gli
interessati (operazioni svolte pressoche' interamente mediante siti web, oppure
volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalita' di
interessati; interconnessioni e raffronti fra banche di dati gestite da diversi
titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal
medesimo titolare del trattamento;
comunicazione di dati a terzi e loro diffusione);
Ritenuta la necessita' di individuare quali, tra tali operazioni, sono
effettuate presso l'Autorita', e di dover individuare, altresi', piu'
sinteticamente le operazioni ordinarie di trattamento svolte presso l'Autorita'
per perseguire finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge
(operazioni di raccolta e di registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, cancellazione e distruzione dei dati);
Dato atto che tali individuazioni riguardano i trattamenti di dati sensibili e
giudiziari effettuati dal collegio e presso l'ufficio del Garante;
Rilevato che i dati devono essere comunque trattati nel rispetto dei principi
del codice in tema di dati sensibili e giudiziari, con particolare riguardo ai
requisiti di pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilita', oltre
che di esattezza e di aggiornamento;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Delibera
ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 2 e 156 del codice di adottare
l'allegato regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Autorita'.
Roma, 29 dicembre 2005
Il presidente: Pizzetti
Il relatore: Pizzetti
Il segretario generale: Buttarelli
Allegato
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI PRESSO IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento individua i tipi di dati sensibili e giudiziari
che possono essere trattati e di operazioni eseguibili presso il Garante nello
svolgimento delle relative funzioni
istituzionali.
Art. 2.
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni
1. L'individuazione di cui all'art. 1 e' effettuata in relazione alle
finalita' di rilevante interesse pubblico specificate nel Codice e perseguite
dal Garante nei singoli casi (articoli 65, 67, 68, 71, 73, comma 2, lettera g) e
112 del Codice), con particolare riferimento ai seguenti ambiti di attivita':
a) instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro;
b) attivita' di controllo e ispettive;
c) attivita' a tutela degli interessati e sanzionatorie.
Art. 3.
Collegio del Garante
1. Per l'accertamento delle eventuali cause di incompatibilita', di
impedimento permanente, o comunque superiore a sei mesi, e di decadenza
dall'incarico del presidente e dei componenti del Garante possono essere oggetto
di trattamento, in conformita' alle disposizioni del regolamento del Garante n.
1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, informazioni
personali attinenti alla salute, ovvero idonee a rivelare le opinioni politiche
e l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale (art. 153 del Codice).
2. Relativamente al presidente e ai componenti del Garante possono essere,
altresi', oggetto di trattamento, in conformita' alle disposizioni del predetto
regolamento n. 1/2000, dati giudiziari indispensabili in relazione alle funzioni
istituzionali.
Art. 4.
Rapporti di lavoro
1. Per l'instaurazione e la gestione di rapporti di lavoro di qualunque
tipo, dipendente e autonomo, nonche' di altre forme di impiego che non
comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato presso l'Autorita'
(art. 112 del Codice), possono essere trattati conformemente ai regolamenti del
Garante in materia di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio, di
trattamento giuridico ed economico del personale e di contabilita', dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati giudiziari.
2. In particolare, per la finalita' di cui al comma 1 possono essere trattati i
dati relativi ad infortuni, infermita', lesioni o terapie, a domanda
dell'interessato o degli aventi diritto in caso di suo decesso, ovvero d'ufficio
per riconoscere la dipendenza da causa di servizio, anche ai fini del
riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio o di un equo
indennizzo, nonche' di stati invalidanti, di inabilita' non dipendenti da causa
di servizio, della pensione di inabilita' o di benefici connessi o rimborsi o
coperturaspese di tipo assicurativo (art. 112 del Codice). Possono essere
trattati, altresi', dati relativi a stati di tossicodipendenza anchedi familiari
del dipendente, ai soli fini e se indispensabile per riconoscere al dipendente i
diritti in materia di trattamenti riabilitativi e programmi terapeutici
(attualmente, ai sensi dell'art. 99 della legge 22 dicembre 1975, n. 685). Il
trattamento finalizzato alla concessione di benefici oggetto di specifica
richiesta dell'interessato puo' riguardare, ove indispensabile in rapporto alle
decisioni da assumere, i dati sulla salute relativi ai familiari o conviventi.
3. Nell'ambito delle medesime finalita' di cui al comma 1 possono essere
trattati, altresi', dati giudiziari ed informazioni attinenti alla salute,
ovvero idonee a rivelare le opinioni politiche e l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, ai fini dell'accertamento delle eventuali cause di
impedimento permanente, incompatibilita', recesso o decadenza dal rapporto,
impiego o incarico (art. 65 del Codice).
4. I dati giudiziari possono essere, altresi', oggetto di trattamento per
adottare i conseguenti provvedimenti amministrativo-contabili, ovvero
nell'ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso dei
requisiti di ammissione.
5. I dati, raccolti su iniziativa degli interessati o presso di essi o presso
soggetti pubblici o privati, sono trattati in forma sia cartacea, sia
telematica, per applicare i vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge
e dai regolamenti del Garante in materia di trattamento giuridico, economico,
previdenziale e pensionistico, nonche' di accertamento della responsabilita'
civile, amministrativa, disciplinare e contabile, o di aggiornamento e
formazione del personale.
6. Sui dati di cui al presente articolo possono essere eseguite le operazioni
ordinarie di trattamento richiamate in premessa. I medesimi dati possono essere
altresi' oggetto di comunicazione:
a) ad organizzazioni sindacali, a fini di gestione di permessi e trattenute
sindacali relativamente a coloro che hanno conferito una delega;
b) ad enti assistenziali, previdenziali ed assicurativi o autorita' locali di
pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonche' per la denuncia
di malattie professionali o infortuni sul lavoro;
c) ad enti previdenziali, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata
(attualmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
1092/1973), della pensione di inabilita' (attualmente, ai sensi dell'art. 2,
comma 12, legge n. 335/1995), di maggiorazioni sul trattamento pensionistico
derivanti da particolari stati invalidanti, della rendita o indennita' di
inabilita' (attualmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965);
d) ai servizi sanitari competenti per le visite fiscali di cui all'art. 19 del
regolamento del Garante n. 2/2000, nonche' ad organi preposti all'accertamento o
al riconoscimento di cause di servizio e di un equo indennizzo o dell'inabilita'
al lavoro non dipendente da causa di servizio (attualmente, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 461/2001), o al rimborso delle spese di cura
(attualmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
686/1957);
e) ad enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi
di lavoro (attualmente, ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni), ad uffici e servizi competenti per il
collocamento obbligatorio, relativamente a dati degli assumendi e degli assunti
disabili o appartenenti alle «categorie protette» (attualmente, ai sensi della
legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni), nonche' dei
centralinisti non vedenti (attualmente, ai sensi della legge 29 marzo 1985, n.
113 e successive modificazioni ed integrazioni);
f) alle amministrazioni e agli enti di appartenenza dei lavoratori in posizione
di fuori ruolo o equiparato, al fine di definire il trattamento giuridico ed
economico del dipendente;
g) agli enti che forniscono prestazioni di lavoro temporaneo, ovvero ai soggetti
datori di lavoro di personale utilizzato ad altro titolo presso l'Autorita';
h) ad organi competenti in materia di tributi ed imposte dirette, nel caso in
cui l'Ufficio svolga funzioni di centro di assistenza fiscale.
7. Sono inoltre effettuati raffronti con dati detenuti da amministrazioni o
gestori di pubblici servizi, ai fini dell'accertamento d'ufficio di stati,
qualita' e fatti, ovvero del controllo sulle dichiarazioni sostitutive prodotte
dall'interessato (attualmente, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000), e con riferimento alle informazioni oggetto
di accertamento o di controllo.
8. Il trattamento concerne i dati relativi all'instaurazione e alla gestione del
rapporto di lavoro o di impiego, a qualunque titolo, presso il Garante, a
partire dai procedimenti concorsuali o di selezione. I dati sono oggetto di
trattamento presso le competenti strutture dell'Ufficio per la gestione
dell'orario di lavoro, per le certificazioni sanitarie attestanti lo stato di
malattia, l'infortunio o la malattia professionale o per verificare specifiche
cause di assenza. I dati sulle convinzioni religiose possono venire in
considerazione allorche' il trattamento sia indispensabile per concedere
permessi per festivita' oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata
da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; le informazioni
sulla vita sessuale possono desumersi unicamente se indispensabili per le
funzioni istituzionali in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di
sesso o di commissione di illecito. I dati relativi alle opinioni politiche e
all'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni politiche sono
trattati esclusivamente ai fini della concessione di permessi o di periodi di
aspettativa riconosciuti dalla legge o dal protocollo sulle relazioni sindacali,
in relazione all'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, di
attivita' o di incarichi sindacali, o alla partecipazione a pubbliche
iniziative,
nonche' ai fini della individuazione della rappresentativita' sindacale e dei
connessi diritti, del versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote
di iscrizione a organizzazioni sindacali o di fatti di eventuale rilievo
disciplinare. I dati sulle convinzioni filosofiche o d'altro genere possono
desumersi venire dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di
leva come obiettore di coscienza (art. 70 del Codice).
Art. 5.
Attivita' di controllo e ispettive o a tutela degli interessati
1. Nell'ambito dei propri compiti istituzionali previsti da specifiche norme
di legge, anche di ratifica di accordi o convenzioni internazionali, o dalla
normativa comunitaria, possono essere trattati dati personali sensibili e
giudiziari indispensabili allo svolgimento delle finalita' di assistenza o di
controllo della liceita' e correttezza dei trattamenti in ordine al rispetto
della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (art. 67
del Codice).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono essere trattati in particolare i
dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale, nonche' dati
giudiziari che sono oggetto di trattamento, se indispensabili rispetto:
a) alla trattazione e alle decisioni da assumere in ordine a reclami,
segnalazioni, ricorsi ed altri interpelli presentati da interessati, loro
difensori o associazioni, anche attraverso l'Ufficio relazioni con il pubblico.
I dati sono raccolti sia presso gli interessati, sia presso terzi nel corso sia
dell'istruttoria preliminare, sia del procedimento, anche dalla documentazione
prodotta;
b) allo svolgimento, anche d'ufficio, di compiti di impulso, indirizzo e
vigilanza in ordine al rispetto della disciplina sul trattamento dei dati
personali nonche', se necessario, nell'esercizio dei poteri cautelari,
prescrittivi o interdittivi nei confronti dei soggetti che effettuano un
trattamento illecito o non corretto di dati personali, anche nel quadro di
provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento;
c) allo svolgimento delle attivita' ispettive o di accertamento degli illeciti
in materia rilevante per la protezione dei dati personali, originate da
segnalazioni, reclami o altri interpelli ricevuti dall'ufficio, da esigenze di
approfondimento emerse nell'ambito dell'esame di ricorsi, o su iniziativa dell'Autorita'
nello svolgimento di verifiche e controlli, ovvero sulla base di notizie
comunque acquisite direttamente. I trattamenti effettuati nell'ambito delle
predette attivita' sono finalizzati anche all'applicazione delle sanzioni
constatate (v. art. 71 del Codice);
d) all'assistenza in materia di protezione degli interessati rispetto al
trattamento dei dati personali, prevista da specifiche norme di legge, anche di
ratifica di accordi o convenzioni internazionali, o dalla normativa comunitaria,
con particolare riferimento ai compiti di controllo e di verifica del corretto
funzionamento, elaborazione ed utilizzazione dei dati inseriti nell'archivio
della sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen (Sis), nel sistema
informativo Eurodac per il confronto delle impronte digitali di coloro che
richiedono l'asilo, nel Sistema informativo doganale (Sid), negli archivi
Europol, nel sistema Vis e nel Centro elaborazione dati istituito presso il
Dipartimento di pubblica sicurezza.
3. Le informazioni che risultano eccedenti, non pertinenti o non indispensabili
all'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo non sono utilizzate,
salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge dell'atto o del
documento che le contiene.
4. Nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo possono essere
eseguite le operazioni ordinarie di trattamento richiamate in premessa; i dati
sensibili e i dati giudiziari possono essere comunicati altresi' ai titolari e
ai responsabili del trattamento o agli altri soggetti coinvolti a vario titolo
nelle fattispecie oggetto di trattazione, ovvero ad organi giudiziari o di
polizia laddove ineriscano a fatti configurabili come reati.
5. I medesimi dati possono essere in particolare comunicati, per l'esercizio
delle funzioni di cui al presente articolo, anche alla Guardia di finanza, nei
casi in cui il Garante si avvale della sua collaborazione ai sensi dell'art.
158, comma 2, del Codice, ed eventualmente diffusi mediante la pubblicazione del
bollettino, anche attraverso strumenti telematici, qualora laddove risultino
indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicita' dell'attivita'
istituzionale, anche in caso di applicazione della disciplina in materia di
comunicazione istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute.
6. I medesimi dati possono essere trattati ai fini della tenuta del registro dei
trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'art. 37 del Codice
e resi accessibili tramite
consultazione, anche per via telematica, per esclusive finalita' di applicazione
della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 6.
Contenzioso e difesa in giudizio
1. Possono essere effettuati trattamenti di dati sensibili e giudiziari
nell'ambito delle attivita' relative alla difesa dell'Autorita', anche tramite
l'Avvocatura dello Stato, in sede giudiziaria di ogni ordine e grado o
amministrativa, nonche' nei procedimenti disciplinari, nelle procedure di
arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria,
dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi, in quanto applicabili
(articoli 71 e 112 del Codice).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono in particolare costituire oggetto
di trattamento i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita
sessuale, nonche' i dati giudiziari che riguardano le fattispecie che danno o
possono dar luogo ad un contenzioso.
3. Sui dati di cui al comma 2 possono essere effettuate le operazioni ordinarie
nell'ambito di scritti difensivi eventualmente prodotti in sede contenziosa,
ovvero resi all'Avvocatura dello Stato o all'autorita' giudiziaria penale, cosi'
come nell'ambito delle richieste di indennizzo e/o di risarcimento danni
inerenti alla responsabilita' civile verso terzi a favore o a carico
dell'amministrazione, ivi compresa l'azione di rivalsa nei confronti del
soggetto civilmente responsabile in caso di infortunio non sul lavoro occorso al
dipendente relativamente alle retribuzioni corrisposte durante il periodo di
assenza, alle responsabilita' derivanti da fatto illecito e nell'ambito
dell'azione di responsabilita' amministrativo-contabile.
4. I medesimi dati possono essere altresi' comunicati ai seguenti soggetti:
a) Avvocatura dello Stato, autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado, enti
previdenziali e di patronato, associazioni sindacali, avvocati e procuratori,
consulenti tecnici, soggetti lecitamente incaricati di collaborare ad indagini
difensive;
b) societa' di assicurazione e relativi consulenti per la valutazione e la
copertura economica dei danni inerenti alla responsabilita' civile, anche
patrimoniale, verso terzi;
c) organi preposti alla trattazione dei ricorsi in materia di riconoscimento
della causa di servizio e dell'equo indennizzo e dell'inabilita' al lavoro non
dipendente da causa di servizio (attualmente, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 461/2001), della pensione privilegiata
(attualmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
1092/1973), della pensione di inabilita' (attualmente, ai sensi dell'art. 2,
comma 12, legge n. 335/1995), di maggiorazioni sul trattamento pensionistico
derivanti da particolari stati invalidanti, della rendita o indennita' di
inabilita' (attualmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965).
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.