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Provvedimento 19 luglio 2006
Garante per la Protezione dei dati Personali. Informativa semplificata per medici di base.
(GU n. 183 del 8-8-2006)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott.
Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Visti gli articoli 78, comma 3 e 13, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), secondo cui
l'informativa che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta
devono fornire all'interessato relativamente al trattamento dei dati personali
deve includere almeno gli elementi indicati dal Garante;
Viste le osservazioni formulate, su richiesta del Garante, da parte di
associazioni rappresentative delle categorie dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Premesso
Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono
informare l'interessato in forma chiara e comprensibile circa il trattamento dei
suoi dati personali effettuato per lo svolgimento delle attivita' amministrative
e di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a tutela della salute o dell'incolumita'
fisica (articoli 78 e 13 del Codice).
Il Codice prevede che il Garante indichi gli elementi essenziali che devono
essere contenuti in tale informativa, i quali possono essere integrati nel caso
in cui il medico effettui altri particolari trattamenti di dati personali degli
assistiti (art. 78, comma 3, del Codice).
A tal fine l'Autorita' ha consultato le realta' rappresentative delle predette
categorie che sono state individuate, sulla base dell'esame dei regolamenti di
esecuzione degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con
i medici di medicina generale (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
2000, n. 270) e per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri
di libera scelta (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
272), nella Federazione italiana medici medicina generale (F.I.M.M.G.), nel
Sindacato nazionale autonomo medici italiani (S.N.A.M.I.), nella Federazione
italiana medici pediatri (F.I.M.P.) e nella Federazione nazionale area
medica-Confederazione italiana pediatri (F.N.A.M.-C.I.Pe.). L'Autorita' ha
inoltre consultato la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri (FNOMCeO), stanti i compiti di promozione, valorizzazione e
sostegno del ruolo professionale dei medici generali attribuiti a tale
organismo.
Sulla base delle osservazioni formulate da tali realta' rappresentative e, in
particolare, delle riflessioni emerse sugli elementi contenuti in un primo
schema di informativa predisposto dall'Autorita', e' stato elaborato il modello
di informativa riportato in allegato alla presente deliberazione, che potra'
essere utilizzato facoltativamente dai medici di medicina generale e dai
pediatri di libera scelta.
Considerato che:
Il Garante ritiene necessario indicare nell'allegato modello di informativa
alcuni elementi essenziali che i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta devono includere nell'informativa da fornire agli assistiti, ai
quali dovra' essere precisato, in particolare, che:
a) le informazioni relative al loro stato di salute possono essere rese note ai
relativi familiari o conoscenti solo se gli assistiti abbiano manifestato uno
specifico consenso al proprio medico. Al riguardo, l'informativa e il consenso
possono intervenire anche successivamente alla prestazione nei soli casi,
individuati selettivamente dal medico, di impossibilita' fisica o di incapacita'
dell'interessato;
b) il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta raccolgono, di
regola, i dati personali presso l'interessato e possono trattare informazioni
relative ai suoi ricoveri, agli esiti di esami clinici e diagnostici (effettuati
sulla base della prescrizione dello stesso medico di medicina generale o del
pediatra) solo quando l'interessato abbia manifestato alla struttura sanitaria o
al professionista presso cui si e' rivolto il suo consenso.
Resta ferma la necessita' che, a norma di legge, il medico di medicina generale
e il pediatra integrino i suddetti elementi essenziali in relazione ad eventuali
trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici, in particolare
nel caso in cui il medico di medicina generale o il pediatra intendano
effettuare:
a) attivita' di sperimentazione clinica controllata di medicinali (art. 78,
comma 5, lettera a), del Codice);
b) attivita' di teleassistenza o telemedicina (art. 78, comma 5, lettera b), del
Codice);
c) attivita' di fornitura all'interessato di beni o servizi attraverso una rete
di comunicazione elettronica (art. 78, comma 5, lettera c), del Codice);
d) trattamenti per scopi scientifici, di ricerca scientifica, medica, biomedica
ed epidemiologica (articoli 78, comma 5, lettera a) e 110 del Codice).
L'allegato modello di informativa riguarda anche il trattamento di dati
correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di
libera scelta, svolto da un professionista o da altro soggetto, individuabile in
base alla prestazione richiesta. Tale trattamento puo' essere in tal senso
effettuato da chi sostituisca temporaneamente il medico, o fornisca una
prestazione specialistica su richiesta dello stesso, oppure tratti lecitamente i
dati nell'ambito di un'attivita' professionale prestata in forma associata o,
ancora, fornisca i farmaci prescritti o comunichi i dati personali
dell'interessato al medico in conformita' alla disciplina applicabile (art. 78,
comma 4, del Codice).
Considerato, altresi', che:
Gli elementi indicati nell'allegato modello di informativa possono essere
forniti all'interessato nei modi di legge una tantum, attraverso idonee
modalita' che ne facilitino la conoscenza da parte degli assistiti, anche sulla
base del rapporto personale con il singolo paziente e tenendo conto delle
circostanze concrete. I contenuti dell'informativa possono essere comunicati
direttamente all'assistito, a voce o per iscritto, oppure affiggendo il testo
dell'informativa, facilmente visibile, nella sala d'attesa dello studio medico
ovvero con altra idonea modalita' (in aggiunta o in sostituzione delle altre
forme) quale, ad esempio, la riproduzione dell'informativa in carte tascabili
con eventuali allegati pieghevoli (art. 78, comma 3, del Codice).
L'informativa puo' essere fornita anche successivamente alla prestazione, senza
ritardo, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica (art. 117 d.lg. 31
marzo 1998, n. 112), di impossibilita' fisica, di incapacita' di agire o di
incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, di rischio grave,
imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato o nel caso in cui la
prestazione medica puo' essere pregiudicata in termini di tempestivita' o
efficacia (art. 82 del Codice).
Tutto cio' premesso il garante
Ai sensi degli articoli 78, comma 3, e 13, comma 3, del Codice, indica nel
modello riportato in allegato, che forma parte integrante del presente
provvedimento, gli elementi essenziali che il medico di medicina generale e il
pediatra di libera scelta devono includere nell'informativa da fornire
all'interessato relativamente al trattamento dei dati personali.
Roma, 19 luglio 2006
Il presidente
Pizzetti
Il segretario generale
Buttarelli
Il relatore
Pizzetti
Allegato
INFORMAZIONE
Gentili signori,
desidero informarvi che i vostri dati sono utilizzati solo per svolgere
attivita' necessarie per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre
prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche.
Si tratta dei dati forniti da voi stessi o che sono acquisiti altrove, ma con il
vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero o di risultati di esami clinici.
Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezione per garantire la
conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte dei miei collaboratori,
nel rispetto del segreto professionale.
Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il
farmacista, lo specialista) e le strutture che possono conoscerli. I dati non
sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge.
Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti
solo su vostra indicazione.
In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come
sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben
custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo.
Per attivita' piu' delicate da svolgere nel vostro interesse, sara' mia cura
informarvi in modo piu' preciso.