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Provvedimento 21 giugno 2006

Garante per la Protezione dei Dati Personali. Pubblicazioni di trascrizioni di intercettazioni telefoniche.

 (GU n. 147 del 27-6-2006)


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

 

Visti gli atti acquisiti d'ufficio in relazione alla reiterata pubblicazione nei giorni scorsi, da parte di varie testate giornalistiche, di numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte da autorita' giudiziarie e che hanno coinvolto diverse persone;


Considerato che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha il compito di prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;


Rilevata la necessita' di esaminare d'ufficio e in via d'urgenza, anche in assenza di ricorsi, reclami e segnalazioni allo stato non pervenuti al Garante, la problematica del rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali delle diverse persone coinvolte dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignita' ed identita' personale, nonche' al diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati personali;

 

Rilevato dagli atti che, nell'ambito delle indagini preliminari in corso presso uffici giudiziari, le ipotesi di reato in fase di accertamento denotano circostanze ed episodi per i quali, su un piano generale, e' legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed e' altresi' configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti;


Rilevato, tuttavia, che si pone con seria evidenza la necessita' di assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoche' integrale di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche, intercorse anche con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale o che non risultano allo stato indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora, persone semplicemente lese dai fatti; rilevato che alcuni brani di tali conversazioni attengono, altresi', a comportamenti strettamente personali di persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti;

 

Considerato che, dagli atti al momento disponibili e dall'attuale quadro normativo riferito al processo penale, non risulta allo stato comprovato che le piu' recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale;


Rilevato, infatti, che il codice di procedura penale:

a) vieta la pubblicazione di atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.);
b) vieta anche la pubblicazione di atti non piu' coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.);

c) consente sempre, pero', la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria non piu' coperti dal segreto quando l'imputato ne possa avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v. anche art. 268, comma 6, c.p.p. relativo al deposito di atti concluse le operazioni di intercettazione);


Rilevato che, anche per effetto del meccanismo previsto dalla legge per acquisire agli atti processuali le sole conversazioni rilevanti per il procedimento penale, meccanismo non piu' adeguato rispetto al fenomeno dell'incessante pubblicazione integrale di materiali processuali, si pone a volte in modo discriminato a disposizione dell'opinione pubblica un vasto materiale di documentazione di conversazioni telefoniche che non e' oggetto di adeguata selezione e valutazione; rilevato che tale materiale, oltre a non risultare sempre essenziale per una doverosa informazione dell'opinione pubblica, puo' favorire anche una percezione inesatta di fatti, circostanze e relazioni interpersonali;

 

Considerato che la vigente disciplina di protezione dei dati personali che contempera i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la liberta' di stampa (decreto legislativo n. 196/2003; codice di deontologia relativo all'attivita' giornalistica) prevede invece espresse e puntuali garanzie da rispettare e, in particolare:
a) garantisce al giornalista il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, ma nel rispetto dell'essenzialita' dell'informazione;
b) considera quindi legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalita' dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti;
c) prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti;
d) esige il pieno rispetto della dignita' della persona;

e) tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il giornalista ad astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o identificabili e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell'essenzialita' dell'informazione, sia la dignita';


Considerato che l'indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce per suscitare la curiosita' del pubblico su aspetti intimi e privati senza rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico, puo' configurare anche una violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali che contemperano il diritto al rispetto della vita privata e familiare con la liberta' di espressione (articoli 8 e 10 Conv. europea diritti dell'uomo);

 

Considerato, quindi, anche sulla base dei principi affermati nei provvedimenti di divieto o di blocco del trattamento dei dati personali gia' adottati dal Garante sulle tematiche in esame, che risulta necessario prescrivere a tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione piu' attenta ed approfondita, autonoma e responsabile, circa l'effettiva essenzialita' dei dettagli pubblicati, nella consapevolezza che l'affievolita sfera di riservatezza di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall'imprescindibile necessita' di filtrare comunque le fonti disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignita' delle persone e i diritti di terzi;


Riservata l'adozione di eventuali altre decisioni in casi specifici, all'esito dell'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di persone interessate;

 

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;


Relatori il dott. Giuseppe Chiaravalloti e il dott. Mauro Paissan;

 

Rilevata in conclusione la necessita', ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c) del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), di prescrivere a tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato, anche al fine di prevenire ulteriori violazioni, i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai principi richiamati nel presente provvedimento;

 

Rilevata, infine, la necessita' di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

 

Tutto cio premesso il Garante:


a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c) del Codice in materia di protezione dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice e dall'allegato codice di deontologia per l'attivita' giornalistica, richiamati nel presente provvedimento;


b) dispone l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.


Roma, 21 giugno 2006
Il Presidente: Pizzetti

I relatori: Chiaravallotti - Paissan

Il segretario generale: Buttarelli