Copyright © Ambiente Diritto.it
Provvedimento 21 giugno 2006
Garante per la Protezione dei Dati Personali. Pubblicazioni di trascrizioni di intercettazioni telefoniche.
(GU n. 147 del 27-6-2006)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del
dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Visti gli atti acquisiti d'ufficio in relazione alla reiterata pubblicazione nei giorni scorsi, da parte di varie testate giornalistiche, di numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte da autorita' giudiziarie e che hanno coinvolto diverse persone;
Considerato che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c) del
Codice in materia di protezione dei dati personali, ha il compito di prescrivere
anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al
fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
Rilevata la necessita' di esaminare d'ufficio e in via d'urgenza, anche in
assenza di ricorsi, reclami e segnalazioni allo stato non pervenuti al Garante,
la problematica del rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali delle
diverse persone coinvolte dalla predetta pubblicazione, con particolare
riferimento alla loro riservatezza, dignita' ed identita' personale, nonche' al
diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati personali;
Rilevato dagli atti che, nell'ambito delle indagini preliminari in corso presso uffici giudiziari, le ipotesi di reato in fase di accertamento denotano circostanze ed episodi per i quali, su un piano generale, e' legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed e' altresi' configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti;
Rilevato, tuttavia, che si pone con seria evidenza la necessita' di assicurare,
con immediatezza e su un piano generale, un'adeguata tutela dei diritti di
soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoche' integrale di innumerevoli
brani di conversazioni telefoniche, intercorse anche con terzi estranei ai fatti
oggetto di indagine penale o che non risultano allo stato indagati, o brani che
riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora,
persone semplicemente lese dai fatti; rilevato che alcuni brani di tali
conversazioni attengono, altresi', a comportamenti strettamente personali di
persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente connessi a fatti
penalmente rilevanti;
Considerato che, dagli atti al momento disponibili e dall'attuale quadro normativo riferito al processo penale, non risulta allo stato comprovato che le piu' recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale;
Rilevato, infatti, che il codice di procedura penale:
a) vieta la pubblicazione di atti
coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.);
b) vieta anche la pubblicazione di atti non piu' coperti dal segreto fino alla
conclusione delle indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare
(art. 114, comma 2, c.p.p.);
c) consente sempre, pero', la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria non piu' coperti dal segreto quando l'imputato ne possa avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v. anche art. 268, comma 6, c.p.p. relativo al deposito di atti concluse le operazioni di intercettazione);
Rilevato che, anche per effetto del meccanismo previsto dalla legge per
acquisire agli atti processuali le sole conversazioni rilevanti per il
procedimento penale, meccanismo non piu' adeguato rispetto al fenomeno
dell'incessante pubblicazione integrale di materiali processuali, si pone a
volte in modo discriminato a disposizione
dell'opinione pubblica un vasto materiale di documentazione di conversazioni
telefoniche che non e' oggetto di adeguata selezione e valutazione; rilevato che
tale materiale, oltre a non risultare sempre essenziale per una doverosa
informazione dell'opinione pubblica, puo' favorire anche una percezione inesatta
di fatti, circostanze e relazioni interpersonali;
Considerato che la vigente
disciplina di protezione dei dati personali che contempera i diritti
fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con
la liberta' di stampa (decreto legislativo n. 196/2003; codice di deontologia
relativo all'attivita' giornalistica) prevede invece espresse e puntuali
garanzie da rispettare e, in particolare:
a) garantisce al giornalista il diritto all'informazione su fatti di interesse
pubblico, ma nel rispetto dell'essenzialita' dell'informazione;
b) considera quindi legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse
pubblico o sociale solo quando l'informazione, anche dettagliata, sia
indispensabile per l'originalita' dei fatti, o per la qualificazione dei
protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti;
c) prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non
interessati ai fatti;
d) esige il pieno rispetto della dignita' della persona;
e) tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il giornalista ad astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o identificabili e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell'essenzialita' dell'informazione, sia la dignita';
Considerato che l'indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di
intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce per
suscitare la curiosita' del pubblico su aspetti intimi e privati senza
rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende
di interesse pubblico, puo' configurare anche una violazione delle disposizioni
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
che contemperano il diritto al rispetto della vita privata e familiare con la
liberta' di espressione (articoli 8 e 10 Conv. europea diritti dell'uomo);
Considerato, quindi, anche sulla base dei principi affermati nei provvedimenti di divieto o di blocco del trattamento dei dati personali gia' adottati dal Garante sulle tematiche in esame, che risulta necessario prescrivere a tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione piu' attenta ed approfondita, autonoma e responsabile, circa l'effettiva essenzialita' dei dettagli pubblicati, nella consapevolezza che l'affievolita sfera di riservatezza di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall'imprescindibile necessita' di filtrare comunque le fonti disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignita' delle persone e i diritti di terzi;
Riservata l'adozione di eventuali altre decisioni in casi specifici, all'esito
dell'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o
segnalazioni da parte di persone interessate;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatori il dott. Giuseppe Chiaravalloti e il dott. Mauro Paissan;
Rilevata in conclusione la necessita', ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c) del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), di prescrivere a tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato, anche al fine di prevenire ulteriori violazioni, i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai principi richiamati nel presente provvedimento;
Rilevata, infine, la necessita' di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;
Tutto cio premesso il Garante:
a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c) del Codice in materia di
protezione dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento in ambito
giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati
personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni
telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice e dall'allegato
codice di deontologia per l'attivita' giornalistica, richiamati nel presente
provvedimento;
b) dispone l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti.
Roma, 21 giugno 2006
Il Presidente: Pizzetti
I relatori: Chiaravallotti - Paissan
Il segretario generale: Buttarelli