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Provvedimento 2 marzo 2006
Garante per la Protezione dei Dati Personali. Differimento del termine relativo al provvedimento in materia di trattamento di alcuni dati personali (immagini e impronte digitali) da parte di banche.
(GU n. 68 del 22-3-2006)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del
dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196);
Visto il provvedimento del Garante del 27 ottobre 2005, in materia di
trattamento di dati personali, relativi all'immagine e alle impronte digitali,
ai fini di prevenzione e contrasto di fenomeni criminosi presso sportelli
bancari;
Visto il punto 6 del medesimo provvedimento, relativo all'obbligo per ciascun
istituto di credito di inviare a questa Autorita', entro il 31 gennaio 2006 e
con un'unica comunicazione riguardante tutti i propri sportelli bancari,
l'elenco di quelli per i quali tali sistemi informativi fossero stati gia'
attivati prima della pubblicazione del provvedimento;
Considerata la complessita' delle attivita' che dopo il provvedimento si sono
rese necessarie per definire le modalita' tecniche attraverso le quali le banche
sono tenute a comunicare all'Autorita' l'attivazione dei sistemi di rilevazione
dell'immagine e dell'impronta digitale utilizzati, come pure ad inoltrare la
richiesta di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del codice per
trattamenti di analoga natura;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di individuare nella data del 31 maggio 2006
il termine per permettere a ciascun istituto di credito di adempiere all'obbligo
di trasmettere la suddetta comunicazione al Garante, unicamente in via
telematica, compilando i campi del modello a tal fine reso disponibile sul sito
web dell'Autorita' all'indirizzo https://web.garanteprivacy.it/pc10;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
Delibera:
a parziale modifica del provvedimento del 27 ottobre 2005 di fissare al 31
maggio 2006, anziche' al 31 gennaio 2006, il termine per permettere a ciascun
istituto di credito di adempiere all'obbligo di trasmettere la comunicazione al
Garante di cui al punto 6 del provvedimento medesimo.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2006
Il presidente: Pizzetti
Il relatore: Fortunato
Il segretario generale: Buttarelli