AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © Ambiente Diritto.it

 

Provvedimento 2 marzo 2006

 

 Garante per la Protezione dei Dati Personali. Differimento del termine relativo al provvedimento in materia di trattamento di alcuni dati personali (immagini e impronte digitali) da parte di banche.

 

(GU n. 68 del 22-3-2006)
 

 


 


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
Visto il provvedimento del Garante del 27 ottobre 2005, in materia di trattamento di dati personali, relativi all'immagine e alle impronte digitali, ai fini di prevenzione e contrasto di fenomeni criminosi presso sportelli bancari;
Visto il punto 6 del medesimo provvedimento, relativo all'obbligo per ciascun istituto di credito di inviare a questa Autorita', entro il 31 gennaio 2006 e con un'unica comunicazione riguardante tutti i propri sportelli bancari, l'elenco di quelli per i quali tali sistemi informativi fossero stati gia' attivati prima della pubblicazione del provvedimento;
Considerata la complessita' delle attivita' che dopo il provvedimento si sono rese necessarie per definire le modalita' tecniche attraverso le quali le banche sono tenute a comunicare all'Autorita' l'attivazione dei sistemi di rilevazione dell'immagine e dell'impronta digitale utilizzati, come pure ad inoltrare la richiesta di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del codice per trattamenti di analoga natura;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di individuare nella data del 31 maggio 2006 il termine per permettere a ciascun istituto di credito di adempiere all'obbligo di trasmettere la suddetta comunicazione al Garante, unicamente in via telematica, compilando i campi del modello a tal fine reso disponibile sul sito web dell'Autorita' all'indirizzo https://web.garanteprivacy.it/pc10;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;


Delibera:


a parziale modifica del provvedimento del 27 ottobre 2005 di fissare al 31 maggio 2006, anziche' al 31 gennaio 2006, il termine per permettere a ciascun istituto di credito di adempiere all'obbligo di trasmettere la comunicazione al Garante di cui al punto 6 del provvedimento medesimo.

 
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 2 marzo 2006
Il presidente: Pizzetti
Il relatore: Fortunato
Il segretario generale: Buttarelli