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Provvedimento 9 marzo 2006
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Protocollo attuativo del comma 10 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sancito tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, relativo alle modalita' di trasmissione dei dati di cui al comma 9 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni.
(GU n. 66 del 20-3-2006)
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTERO DELLA SALUTE
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in
materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza
delle prescrizioni sanitarie;
Visto il comma 10 del citato art. 50, il quale dispone, tra l'altro, che con
protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati
contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al
Ministero della salute e alle regioni, nonche' le modalita' di tale
trasmissione;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze tratta i dati di cui
all'art. 50, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di fornire
periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari; che, perseguita tale
finalita', i dati sono utilizzati per scopi statistici ed altri compiti
istituzionali solo in forma anonima, eliminato ogni riferimento ad informazioni
che rendono identificabili gli interessati, quali il codice fiscale, il codice a
barre della tessera sanitaria e il numero progressivo regionale delle ricette;
Considerato che il comma 9 del citato art. 50, dispone che il Ministero
dell'economia e delle finanze, al momento della ricezione dei dati trasmessi
telematicamente ai sensi del comma 8, con modalita' esclusivamente automatiche,
li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in
modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo
al codice fiscale dell'assistito;
Visto il comma 10 del citato art. 50, il quale dispone, tra l'altro, che gli
archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche
attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione
per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione
definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle
strutture di erogazione di servizi sanitari;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in
materia di protezione dei dati personali, il quale, tra l'altro, non consente ai
soggetti non autorizzati di risalire al codice fiscale dell'assistito;
Considerato che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), istituita ai sensi
dell'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personalita' giuridica
di diritto pubblico, svolge compiti e funzioni originariamente assegnati al
Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi
medici, in particolare controllo e monitoraggio delle prescrizioni e dei consumi
dei farmaci di cui ai commi 3 e 5 del predetto art. 48;
Ritenuto comunque di assicurare al Ministero della salute, all'AIFA e alle
regioni le elaborazioni di carattere statistico con dati anonimi, privi di ogni
riferimento ad informazioni che rendono identificabili gli interessati, quali il
codice fiscale e il codice a barre della tessera sanitaria;
Ritenuto di definire con il presente protocollo le linee generali delle
modalita' di trasmissione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,
salva la possibilita' di recepire peculiari esigenze da definirsi con specifico
protocollo, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso parere
favorevole nella riunione del 20 luglio 2005;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 gennaio
2006;
Sanciscono:
Art. 1.
Modalita' di trasmissione
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette, con modalita'
telematica, al Ministero della salute, Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e
alle regioni, i dati delle ricette mediche recanti le prescrizioni di farmaci e
di prestazioni specialistiche, con esclusione del codice fiscale dell'assistito.
2. I dati delle ricette, di cui al comma 1, vengono trasmessi entro venti giorni
solari dalla data di ricezione dell'ultimo invio relativo al mese precedente; i
dati trasmessi sono quelli risultanti dai trattamenti automatici effettuati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica e il riscontro dei dati
stessi, nonche' per la liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti dalle
strutture di erogazione di servizi sanitari.
3. Le modalita' di trasmissione telematica e le specifiche tecniche di fornitura
dei dati sono definite nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Roma, 9 marzo 2006
p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
Il ragioniere generale dello Stato
Canzio
p. Il Ministero della salute
Il capo del Dipartimento della qualita'
Mastrocola
Allegato 1
Omissis