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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Provvedimento 22 febbraio 2007
Garante per la Protezione dei Dati Personali. Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici.
(GU n. 65 del 19-3-2007)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del
dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali nel seguito denominato «Codice»;
Visto, in particolare, l'art. 90, comma 1, del citato Codice, secondo cui il
trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato e' consentito nei soli casi
previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro
della salute che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di
sanita';
Visto, altresi', l'art. 90, comma 2, del Codice, in base al quale
l'autorizzazione individua anche gli ulteriori elementi da includere
nell'informativa ai sensi dell'art. 13, con particolare riguardo alla
specificazione delle finalita' perseguite e dei risultati conseguibili anche in
relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del
trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi
legittimi;
Vista l'autorizzazione generale del Garante n. 2/2005 che richiama espressamente
(punto 1.4) l'autorizzazione n. 2/2002 (punto 2, lettera b)), relativa al
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
secondo la quale i dati genetici trattati per fini di prevenzione, di diagnosi o
di terapia nei confronti dell'interessato, ovvero per finalita' di ricerca
scientifica, «possono essere utilizzati unicamente per tali finalita' o per
consentire all'interessato di prendere una decisione libera e informata, ovvero
per finalita' probatorie in sede civile o penale, in conformita' alla legge»;
Considerata la necessita' di assicurare, nella disciplina del trattamento dei
dati personali, un elevato livello di tutela per i diritti e le liberta'
fondamentali, nonche' per la dignita' delle persone e, in particolare, per il
diritto alla protezione dei dati personali sancito all'art. 1 del Codice; cio',
anche riducendo al minimo i rischi di danno o di pericolo valutati sulla base
delle raccomandazioni adottate in materia di dati sanitari dal Consiglio
d'Europa e, in particolare, dalla raccomandazione n. R(97)5; rilevato che in
base a quest'ultima sono considerati dati genetici tutti i dati, di qualunque
tipo, che riguardano i caratteri ereditari di un individuo o che sono in
rapporto con i caratteri che formano il patrimonio di un gruppo di individui
affini (par. 1), dati che, nel quadro della piu' ampia categoria dei «dati
sanitari», possano essere trattati solo a determinate condizioni (par. 1);
Rilevato che la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(92)3 sui test e gli
screening genetici a fini di cura afferma (principio n. 8) che la raccolta e la
conservazione di sostanze e di campioni biologici, cosi' come il trattamento dei
dati che ne derivano, devono essere effettuati in conformita' ai principi
fondamentali di protezione e di sicurezza dei dati stabiliti dalla convenzione
per la protezione degli individui con riguardo al trattamento automatizzato dei
dati personali n. 108 del 28 gennaio 1981, nonche' dalle pertinenti
raccomandazioni del Comitato dei ministri in materia;
Rilevato che, riguardo al trattamento dei dati genetici, sono desumibili altri
importanti principi da alcune fonti internazionali e comunitarie tra le quali
figurano:
a) la convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4
aprile 1997, che vieta qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di una
persona in ragione del suo patrimonio genetico (art. 11) e limita l'espletamento
di test genetici predittivi ai soli fini medici o di ricerca medica e sulla base
di una consulenza genetica appropriata (art. 12);
b) la dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani dell'Unesco
dell'11 novembre 1997, che sancisce il diritto della persona al rispetto della
dignita' e dei propri diritti indipendentemente dalle sue caratteristiche
genetiche (art. 2) e vieta ogni discriminazione basata sulle caratteristiche
genetiche che abbia per fine o sortisca l'effetto di violare i diritti umani, le
liberta' fondamentali e la dignita' umana (art. 6);
c) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il
7 dicembre 2000, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in
particolare, sulle caratteristiche genetiche (art. 21);
d) la direttiva 2004/23/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo
2004, che prescrive l'adozione di misure necessarie di protezione dei dati,
compresi quelli genetici, e di altre misure di salvaguardia relativamente ad
informazioni raccolte nell'ambito di attivita' di donazione, approvvigionamento,
controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e
cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, nonche' di prodotti
fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni
sull'uomo (art. 14);
e) la convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (art. 10), la
dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell'uomo (art. 5, lettera
c)) e la dichiarazione internazionale sui dati genetici umani dell'Unesco (art.
10), le quali riconoscono, con diverso ambito, il diritto di ogni individuo di
essere o non essere informato dei risultati degli esami genetici e delle loro
conseguenze (ovvero dei risultati della ricerca medica e scientifica laddove i
dati genetici, i dati proteomici dell'individuo o i campioni biologici siano
utilizzati per tali scopi);
f) il Codice di condotta dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla
protezione dei dati personali dei lavoratori (novembre 1996), in base al quale
lo svolgimento di screening genetici sui lavoratori dovrebbe essere vietato o
limitato a casi specifici autorizzati espressamente dalla legge (art. 6.12);
g) la dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale (giugno 1964 e
successive modificazioni), in base alla quale occorre acquisire l'assenso della
persona legalmente incapace, in aggiunta a quello del legale rappresentante,
laddove la stessa sia in grado di esprimere il proprio assenso a partecipare ad
una ricerca (par. 25);
h) il documento di lavoro sui dati genetici adottato il 17 marzo 2004 (Wp 91)
dal Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati
personali, istituito dall'art. 29 direttiva n. 95/46/Ce che, nell'individuare le
necessarie garanzie in materia di dati genetici, afferma la necessita' di
prendere in considerazione e di disciplinare anche lo statuto giuridico dei
campioni biologici, suscettibili anch'essi di costituire una fonte di dati
personali;
Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita»;
Visto, altresi', l'Accordo del 15 luglio 2004 tra il Ministro della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante le «Linee-guida
per le attivita' di genetica medica» (in Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2004,
n. 224);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della
direttiva n. 2002/98/Ce, che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la
raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del
sangue umano e dei suoi componenti;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, che disciplina le attivita'
trasfusionali e la produzione nazionale degli emoderivati, nonche', l'ordinanza
del Ministro della salute del 13 aprile 2006 recante «Misure urgenti in materia
di cellule staminali da cordone ombelicale» (in Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2005, n. 106);
Considerato che, ai sensi degli articoli 76 e 81 del Codice, gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono trattare i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute per finalita' di tutela della
salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato solo con il consenso di
quest'ultimo, oppure (quando occorre tutelare la salute o l'incolumita' fisica
di un terzo o della collettivita) anche senza il consenso dell'interessato, ma
previa autorizzazione del Garante;
Considerato che gli articoli 77, 78 e 79 del Codice prevedono modalita'
semplificate per l'informativa di cui all'art. 13 del medesimo Codice da parte
degli esercenti la professione sanitaria e degli organismi sanitari pubblici;
Visto il provvedimento del Garante del 19 luglio 2006 (in www.garanteprivacy.it,
doc. web n. 1318699), con il quale, ai sensi degli articoli 78, comma 3, e 13,
comma 3, del Codice, sono stati indicati gli elementi essenziali che il medico
di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono includere
nell'informativa da fornire all'interessato relativamente al trattamento dei
dati personali;
Considerato che, ai sensi degli articoli 23 e 26 del Codice, i privati e gli
enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa
autorizzazione del Garante e, ove richiesto, con il consenso scritto
dell'interessato;
Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati genetici e' effettuato
per finalita' di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti
dell'interessato e per finalita' di ricerca scientifica;
Considerato che l'art. 40 del Codice prevede il rilascio di autorizzazioni di
carattere generale relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti
e che tali autorizzazioni sinora rilasciate sono risultate un idoneo strumento
per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati;
Ritenuto opportuno rilasciare la specifica autorizzazione prevista dall'art. 90
del Codice, in sostituzione delle prescrizioni gia' impartite in materia di dati
genetici con l'autorizzazione generale del Garante n. 2/2002 richiamata
dall'autorizzazione n. 2/2005;
Ritenuto opportuno prendere in considerazione con separato provvedimento il
trattamento dei dati genetici effettuato da parte delle categorie di soggetti
pubblici ricompresi nei titoli I, II, e III della parte II del Codice;
Considerato che, fuori dei casi appena indicati, ulteriori trattamenti di dati
genetici non ricompresi nella presente autorizzazione non risultano allo stato
leciti, anche in riferimento all'attivita' dei datori di lavoro volta a
determinare l'attitudine professionale di lavoratori o di candidati
all'instaurazione di un rapporto di lavoro, anche se basata sul consenso
dell'interessato, nonche' all'attivita' delle imprese di assicurazione;
Visti gli articoli 41 e 167 del Codice;
Ritenuto opportuno che anche la presente autorizzazione sia a tempo determinato
e riservata ogni determinazione in ordine alla sua integrazione o modifica anche
in relazione al rapido sviluppo della ricerca e delle tecnologie applicate alla
genetica e all'evolversi delle conoscenze nel settore;
Visto, altresi', l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati
trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di
dati personali non possono essere utilizzati;
Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui
all'Allegato B al medesimo Codice, recanti disposizioni e regole sulle misure di
sicurezza;
Sentito il Ministro della salute, che ha acquisito il parere del Consiglio
superiore di sanita', ai sensi dell'art. 90 del Codice;
Esaminate le osservazioni formulate, su richiesta del Garante, da parte di
qualificati esperti della materia;
Visti gli altri atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco
Pizzetti;
Autorizza
ai sensi degli articoli 26, 40, 41 e 90 del Codice il trattamento dei dati
genetici da parte dei soggetti sottoindividuati, secondo le prescrizioni di
seguito indicate.
Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i
programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di
dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento
quando le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di necessita', in conformita' all'art. 3
del Codice.
1) Definizioni.
Ai fini della presente autorizzazione si intende per:
a) dato genetico, il dato che, indipendentemente dalla tipologia, riguarda la
costituzione genotipica di un individuo, ovvero i caratteri genetici
trasmissibili nell'ambito di un gruppo di individui legati da vincoli di
parentela;
b) campione biologico, ogni campione di materiale biologico che contiene le
informazioni genotipiche caratteristiche di un individuo;
c) test genetico, l'analisi a scopo clinico di uno specifico gene o del suo
prodotto o funzione o di altre parti del Dna o di un cromosoma, volta a
effettuare una diagnosi o a confermare un sospetto clinico in un individuo gia'
affetto (test diagnostico), oppure a individuare o escludere la presenza di una
mutazione associata ad una malattia genetica che possa svilupparsi in un
individuo sano (test presintomatico) o, ancora, a valutare la maggiore o minore
suscettibilita' di un individuo a sviluppare patologie comuni (test predittivo);
d) test farmacogenetico, l'analisi finalizzata all'identificazione di sequenza
nel Dna in grado di predire la risposta «individuale» a farmaci in termini di
efficacia e di rischio relativo di eventi avversi;
e) test sulla variabilita' individuale, l'esame genetico volto a definire un
rapporto di consanguineita' o ad attribuire tracce biologiche a determinati
individui;
f) screening genetico, il test genetico effettuato su popolazioni o su gruppi
definiti al fine di delinearne le caratteristiche genetiche comuni o di
identificare precocemente soggetti affetti o portatori di patologie genetiche o
di altre caratteristiche ereditarie;
g) consulenza genetica, il processo di comunicazione consistente nell'aiutare
l'individuo o la famiglia colpita da patologia genetica a comprendere le
informazioni mediche che includono la diagnosi e il probabile decorso della
malattia, le forme di assistenza disponibili, il contributo dell'ereditarieta'
al verificarsi della malattia e il rischio di ricorrenza esistente per se' e per
altri familiari, nonche' tutte le opzioni esistenti nell'affrontare il rischio
di malattia e l'impatto che tale rischio puo' avere su scelte procreative; a
tale processo partecipano, oltre al medico e/o al biologo specialisti in
genetica medica, altre figure professionali competenti nella gestione delle
problematiche psicologiche e sociali connesse alla genetica;
h) informazione genetica, il processo informativo riguardante le specifiche
caratteristiche degli screening genetici.
2) Ambito di applicazione.
La presente autorizzazione e' rilasciata:
a) agli esercenti le professioni sanitarie, in particolare ai genetisti medici,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalita'
di tutela della salute dell'interessato o di un terzo appartenente alla stessa
linea genetica dell'interessato;
b) agli organismi sanitari pubblici e privati, in particolare alle strutture
cliniche di genetica medica, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per esclusive finalita' di tutela della salute dell'interessato o
di un terzo appartenente alla stessa linea genetica dell'interessato;
c) a laboratori di genetica medica, limitatamente alle operazioni indispensabili
rispetto a dati, parimenti indispensabili, destinati ad essere trattati per
esclusive finalita' di prevenzione e di diagnosi genetica nei confronti
dell'interessato, o destinati ad essere utilizzati ad esclusivi fini di
svolgimento delle indagini difensive o per far valere o difendere un diritto
anche da parte di un terzo in sede giudiziaria o, ad esclusivi fini di
ricongiungimento familiare, per l'accertamento della sussistenza di vincoli di
consanguineita' di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea,
apolidi e rifugiati;
d) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti o agli istituti di ricerca, alle
associazioni e agli altri organismi pubblici e privati aventi finalita' di
ricerca, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusivi
scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della
salute dell'interessato, di terzi o della collettivita' in campo medico,
biomedico ed epidemiologico e antropologico, nell'ambito delle attivita' di
pertinenza della genetica medica;
e) agli psicologi, ai consulenti tecnici e ai loro assistenti, nell'ambito di
interventi pluridisciplinari di consulenza genetica, limitatamente ai dati e
alle operazioni indispensabili per esclusive finalita' di consulenza nei
confronti dell'interessato o dei suoi familiari;
f) ai farmacisti, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per
esclusive finalita' di adempimento agli obblighi derivanti da un rapporto di
fornitura di farmaci all'interessato;
g) ai difensori, anche a mezzo di sostituti, consulenti tecnici e investigatori
privati autorizzati, limitatamente alle operazioni e ai dati indispensabili per
esclusive finalita' di svolgimento di investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397; e' altresi' rilasciata per far valere o difendere un
diritto - anche da parte di un terzo - in sede giudiziaria, sempre che il
diritto sia di rango almeno pari a quello dell'interessato e i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
h) agli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari
esteri e alle rappresentanze diplomatiche o consolari per il rilascio delle
certificazioni (allo stato disciplinate dall'art. 49 decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200) ad esclusivi fini di ricongiungimento
familiare e limitatamente ai casi in cui l'interessato non possa fornire
documenti ufficiali che provino i suoi vincoli di consanguineita', in ragione
del suo status, ovvero della mancanza di un'autorita' riconosciuta o della
presunta inaffidabilita' dei documenti rilasciati dall'autorita' locale.
3) Finalita' del trattamento.
Possono essere trattati i dati genetici inerenti alle seguenti finalita' che non
possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi
o di dati personali di natura diversa:
a) tutela della salute, con particolare riferimento alle patologie di natura
genetica e alla tutela dell'identita' genetica dell'interessato, con il suo
consenso, salvo quanto previsto dagli articoli 26 e 82 del Codice in riferimento
al caso in cui l'interessato non possa prestare il proprio consenso per
incapacita' d'agire, impossibilita' fisica o incapacita' di intendere o di
volere;
b) tutela della salute, con particolare riferimento alle patologie di natura
genetica e tutela dell'identita' genetica di un terzo appartenente alla stessa
linea genetica dell'interessato, nel caso in cui il consenso non sia prestato o
non possa essere prestato per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o
per incapacita' d'intendere o di volere; cio', limitatamente ai dati genetici
gia' raccolti e qualora il trattamento sia indispensabile per consentire al
terzo di compiere una scelta riproduttiva consapevole o sia giustificato dalla
disponibilita', per il terzo, di interventi di natura preventiva o terapeutica;
c) ricerca scientifica e statistica, finalizzata alla tutela della salute della
collettivita' in campo medico, biomedico ed epidemiologico (sempre che la
disponibilita' di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta
alla ricerca di raggiungere i suoi scopi), da svolgersi con il consenso
dell'interessato salvo che nei casi di indagini statistiche o di ricerca
scientifica previste dalla legge.
Nell'ambito delle finalita' di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente
punto, l'autorizzazione e' rilasciata anche all'esclusivo fine di consentire ai
destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di
eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi o da
regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanita' pubblica, di
prevenzione delle malattie professionali, di diagnosi e cura, anche per i
trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione degli stati di invalidita' e di
inabilita' fisica e psichica, di tutela della salute mentale, di assistenza
farmaceutica, in conformita' alla legge. Il trattamento puo' riguardare anche la
compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo
sanitario.
La presente autorizzazione e' rilasciata, altresi', quando il trattamento dei
dati genetici sia indispensabile:
a) per lo svolgimento da parte del difensore delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, anche a mezzo di sostituti, di
consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria,
anche senza il consenso dell'interessato eccetto il caso in cui il trattamento
presupponga lo svolgimento di test genetici. Cio', sempre che il diritto da far
valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta'
fondamentale e inviolabile e i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il
trattamento deve essere comunque effettuato nel rispetto delle autorizzazioni
generali del garante al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi
professionisti e da parte degli investigatori privati (allo stato,
autorizzazioni nn. 4 e 6/2005). Il trattamento puo' comprendere anche le
informazioni relative a stati di salute pregressi o relative ai familiari
dell'interessato;
b) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per
eseguire specifici compiti previsti espressamente dalla normativa comunitaria,
da leggi o da regolamenti in materia di previdenza e assistenza o in materia di
igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, anche senza il consenso
dell'interessato, nei limiti previsti dall'autorizzazione generale del Garante
al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (allo stato,
l'autorizzazione n. 1/2005) e ferme restando le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui all'art. 111 del Codice. Il trattamento
puo' comprendere anche le informazioni relative a stati di salute pregressi o
relative ai familiari dell'interessato;
c) per l'accertamento dei vincoli di consanguineita' per il ricongiungimento
familiare di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi e
rifugiati (attualmente disciplinato dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286). Non si considerano, in particolare, indispensabili i trattamenti di dati
genetici effettuati nonostante la disponibilita' di procedure alternative che
non comportano il trattamenti dei dati medesimi.
4) Modalita' di trattamento.
I destinatari della presente autorizzazione conformano il prelievo e l'utilizzo
dei campioni biologici e il trattamento dei dati genetici secondo modalita'
volte a prevenire la violazione dei diritti, delle liberta' fondamentali e della
dignita' degli interessati. Tali attivita' sono effettuate, comunque, in modo
lecito e secondo correttezza, nonche' per scopi determinati in conformita' alla
presente autorizzazione e resi noti all'interessato nei modi indicati al
successivo punto 5.
Sono predisposte specifiche misure per accertare univocamente l'identita' del
soggetto al quale viene prelevato il materiale biologico per l'esecuzione
dell'analisi (art. 11, comma 1, lettera c), del Codice).
Il trattamento dei dati genetici e' effettuato unicamente con operazioni,
nonche' con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente
indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalita'.
Restano fermi gli obblighi deontologici relativi alle singole figure
professionali oggetto della presente autorizzazione.
4.1) Raccolta e conservazione.
Quando le finalita' del trattamento di dati genetici non possono essere
realizzate senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, il
titolare adotta specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi
gia' al momento della raccolta, salvo
che cio' risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del
trattamento o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato.
La raccolta di dati genetici effettuata per l'esecuzione di test e di screening
genetici e' limitata alle sole informazioni personali e familiari strettamente
indispensabili all'esecuzione dell'analisi (art. 11, comma 1, lettera d), del
Codice).
In particolare, nei trattamenti effettuati mediante test sulla variabilita'
individuale non sono raccolti dati sullo stato di salute o su altre
caratteristiche degli interessati, ad eccezione del sesso.
Il campione e' prelevato da un incaricato del laboratorio di genetica medica o
da un medico da esso designato ovvero, in caso di ricongiungimento familiare, da
esercenti le professioni sanitarie appositamente incaricati dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari o da organismi internazionali ritenuti idonei dal
Ministero degli affari esteri.
4.2) Ricerca scientifica e statistica.
La ricerca scientifica e statistica, per il cui svolgimento e' consentito il
trattamento dei dati genetici e l'utilizzo dei campioni biologici, e'
effettuata, altresi', sulla base di un progetto redatto conformemente agli
standard del pertinente settore disciplinare, anche al fine di documentare che
il trattamento dei dati e l'utilizzo dei campioni biologici sia effettuato per
idonei ed effettivi scopi scientifici. Possono essere utilizzati a tal fine i
dati e i campioni biologici strettamente pertinenti agli scopi perseguiti, avuto
riguardo ai dati disponibili e ai trattamenti gia' effettuati dallo stesso
titolare, nonche' all'esistenza di altre modalita' che permettano di raggiungere
gli scopi della ricerca mediante dati personali diversi da quelli identificativi
o genetici, ovvero che non comportino il prelievo di campioni biologici.
Il progetto specifica le misure da adottare nel trattamento dei dati personali
per garantire il rispetto della presente autorizzazione, nonche' della normativa
sulla protezione dei dati personali, anche per i profili riguardanti la custodia
e la sicurezza dei dati e dei campioni biologici, e individua gli eventuali
responsabili del trattamento (articoli 29, 31, 33, 34 e 35 del Codice e Allegato
B al medesimo Codice). In particolare, laddove la ricerca preveda il prelievo
e/o l'utilizzo di campioni biologici, il progetto indica l'origine, la natura e
le modalita' di prelievo e di conservazione dei campioni, nonche' le misure
adottate per garantire la volontarieta' del conferimento del materiale biologico
da parte dell'interessato.
Il progetto e' conservato a cura del titolare in forma riservata almeno per un
anno dopo la conclusione della ricerca. Il titolare fornisce le informazioni
contenute nel progetto agli interessati che ne facciano richiesta.
4.3) Misure di sicurezza.
Per la custodia e la sicurezza dei dati genetici e dei campioni biologici sono
adottate, in ogni caso, le seguenti cautele.
L'accesso ai locali e' controllato mediante incaricati della vigilanza o
strumenti elettronici che prevedano specifiche procedure di identificazione
anche mediante dispositivi biometrici. Le persone ammesse, a qualunque titolo,
dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate.
La conservazione, l'utilizzo e il trasporto dei campioni biologici sono posti in
essere con modalita' volte anche a garantirne la qualita', l'integrita', la
disponibilita' e la tracciabilita'.
Il trasferimento dei dati genetici in formato elettronico e' effettuato con
posta elettronica certificata previa cifratura delle informazioni trasmesse da
realizzarsi con firma digitale. E' ammesso il ricorso a canali di comunicazione
di tipo «web application» che
prevedano protocolli di comunicazione sicuri e garantiscano, previa verifica, l'identita'
digitale del server che eroga il servizio e della postazione client da cui si
effettua l'accesso ai dati,ricorrendo a certificati digitali emessi in
conformita' alla legge da un'autorita' di certificazione.
La consultazione dei dati genetici trattati con strumenti elettronici e'
consentita previa adozione di sistemi di autenticazione basati sull'uso
combinato di informazioni note agli incaricati e di dispositivi, anche
biometrici, in loro possesso.
I dati genetici e i campioni biologici contenuti in elenchi, registri o banche
di dati, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di
codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente
inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettano di
identificare gli interessati solo in caso di necessita', in modo da ridurre al
minimo i rischi di conoscenza accidentale e di accesso abusivo o non
autorizzato. Laddove gli elenchi, i registri o le banche di dati contengano
anche dati riguardanti la genealogia o lo stato di salute degli interessati, le
predette tecniche devono consentire, altresi', il trattamento disgiunto dei dati
genetici e sanitari dagli altri dati personali che permettono di identificare
direttamente le persone interessate.
Restano comunque fermi gli altri obblighi previsti dagli articoli 11, 14, 22 e
31 e seguenti del Codice e le modalita' tecniche in materia di misure minime di
sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al medesimo Codice, anche
per cio' che attiene alla conservazione e al trasporto dei dati all'esterno dei
locali protetti e all'accesso controllato a tali locali. Tali obblighi vanno
osservati anche in riferimento ai campioni biologici.
5) Informativa.
Salvo che per i trattamenti non sistematici di dati genetici effettuati dal
medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta nell'ambito degli
ordinari rapporti con l'interessato per la tutela della salute e dell'incolumita'
fisica di quest'ultimo, l'informativa evidenzia, oltre agli elementi previsti in
base agli articoli 13, 77 e 78 del Codice:
a) l'esplicitazione analitica di tutte le specifiche finalita' perseguite;
b) i risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono
essere conosciute per effetto del trattamento dei dati genetici;
c) il diritto dell'interessato di opporsi al trattamento dei dati genetici per
motivi legittimi;
d) la facolta' o meno, per l'interessato, di limitare l'ambito di comunicazione
dei dati genetici e il trasferimento dei campioni biologici, nonche' l'eventuale
utilizzo di questi per ulteriori scopi;
e) il periodo di conservazione dei dati genetici e dei campioni biologici.
Dopo il raggiungimento della maggiore eta' l'informativa e' fornita
all'interessato anche ai fini dell'acquisizione di una nuova manifestazione del
consenso quando questo e' necessario (art. 82, comma 4, del Codice).
Per i trattamenti effettuati per scopi di ricerca scientifica e statistica
l'informativa evidenzia, altresi':
a) che il consenso e' manifestato liberamente ed e' revocabile in ogni momento
senza che cio' comporti alcuno svantaggio o pregiudizio per l'interessato, salvo
che i dati e i campioni biologici, in origine o a seguito di trattamento, non
consentano piu' di identificare il medesimo interessato;
b) gli accorgimenti adottati per consentire l'identificabilita' degli
interessati soltanto per il tempo necessario agli scopi della raccolta o del
successivo trattamento (art. 11, comma 1, lettera e), del Codice);
c) l'eventualita' che i dati e/o i campioni biologici siano conservati e
utilizzati per altri scopi di ricerca scientifica e statistica, per quanto noto,
adeguatamente specificati anche con riguardo alle categorie di soggetti ai quali
possono essere eventualmente comunicati i dati oppure trasferiti i campioni;
d) le modalita' con cui gli interessati che ne facciano richiesta possono
accedere alle informazioni contenute nel progetto di ricerca.
Per i trattamenti effettuati mediante test e screening genetici per finalita' di
tutela della salute, di ricerca o di ricongiungimento familiare, l'informativa
e' resa all'interessato prima del prelievo, ovvero dell'utilizzo del suo
campione biologico qualora lo stesso sia stato gia' prelevato, anche in forma
scritta, in modo specifico e comprensibile, anche quando il trattamento e'
effettuato da esercenti la professione sanitaria o da organismi sanitari
pubblici e privati che abbiano informato in precedenza il medesimo interessato
utilizzando le modalita' semplificate previste dagli articoli 77, 78 e 79 del
Codice.
I trattamenti per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per
l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria possono essere effettuati mediante
l'esecuzione di test genetici soltanto previa informativa all'interessato da
rendersi con le modalita' sopra indicate.
5.1) Consulenza genetica e attivita' di informazione.
Per i trattamenti effettuati mediante test genetici per finalita' di tutela
della salute o di ricongiungimento familiare e' fornita all'interessato una
consulenza genetica prima e dopo lo svolgimento dell'analisi, nel corso della
quale l'interessato riceve informazioni complete e accurate su tutte le
possibili implicazioni dei risultati. Prima dell'introduzione di screening
genetici finalizzati alla tutela della salute sono adottate idonee misure per
garantire un'attivita' di informazione al pubblico in merito alla disponibilita'
dei test effettuati, alla loro natura, alle loro specifiche finalita' e
conseguenze, anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di
comunicazione elettronica.
Il consulente genetista aiuta i soggetti interessati a prendere in piena
autonomia le decisioni ritenute piu' adeguate, tenuto conto del rischio
genetico, delle aspirazioni familiari e dei loro principi etico-religiosi,
aiutandoli ad agire coerentemente con le scelte compiute, nonche' a realizzare
il miglior adattamento possibile alla malattia e/o al rischio di ricorrenza
della malattia stessa.
Nei casi in cui il test sulla variabilita' individuale e' volto ad accertare la
paternita' o la maternita' gli interessati sono, altresi', informati circa la
normativa in materia di filiazione, ponendo in evidenza le eventuali conseguenze
psicologiche e sociali dell'esame.
L'attuazione di ricerche scientifiche su isolati di popolazione e' preceduta da
un'attivita' di informazione presso le comunita' interessate, anche mediante
mezzi di comunicazione di massa su base locale e presentazioni pubbliche, volta
ad illustrare la natura della ricerca, le finalita' perseguite, le modalita' di
attuazione, le fonti di finanziamento e i rischi o benefici attesi per le
popolazioni coinvolte. L'attivita' di informazione evidenzia anche gli eventuali
rischi di discriminazione o stigmatizzazione delle comunita' interessate,
nonche' quelli inerenti alla conoscibilita' di inattesi rapporti di
consanguineita' e le azioni intraprese per ridurre al minimo tali rischi.
6) Consenso.
In conformita' a quanto previsto dagli articoli 23 e 26 del Codice, i dati
genetici possono essere trattati e i campioni biologici utilizzati soltanto per
gli scopi indicati nella presente autorizzazione e rispetto ai quali la persona
abbia manifestato previamente e per iscritto il proprio consenso informato.
In conformita' all'art. 23 del Codice, il consenso resta valido solo se
l'interessato e' libero da ogni condizionamento o coercizione e resta revocabile
liberamente in ogni momento.
Nel caso in cui l'interessato revochi il consenso al trattamento dei dati per
scopi di ricerca, e' distrutto anche il campione biologico sempre che sia stato
prelevato per tali scopi, salvo che, in origine o a seguito di trattamento, il
campione non possa piu' essere riferito ad una persona identificata o
identificabile. Per i trattamenti effettuati mediante test genetici, compreso lo
screening, anche a fini di ricerca o di ricongiungimento familiare, deve essere
acquisito il consenso informato dei soggetti cui viene prelevato il materiale
biologico necessario all'esecuzione dell'analisi. In questi casi,
all'interessato e' richiesto di dichiarare se vuole conoscere o meno i risultati
dell'esame o della ricerca, comprese eventuali notizie inattese che lo
riguardano, qualora queste ultime rappresentino per l'interessato un beneficio
concreto e diretto in termini di terapia o di prevenzione o di consapevolezza
delle scelte riproduttive.
Per le informazioni relative ai nascituri il consenso e' validamente prestato
dalla gestante. Nel caso in cui il trattamento effettuato mediante test
prenatale possa rivelare anche dati genetici relativi alla futura insorgenza di
una patologia del padre, e' previamente acquisito anche il consenso di
quest'ultimo.
Quando il trattamento e' necessario per la salvaguardia della vita e dell'incolumita'
fisica dell'interessato, e quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso
per impossibilita' fisica, incapacita' d'agire o incapacita' di intendere o di
volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la potesta',
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 82 del Codice.
L'opinione del minore, nella misura in cui lo consente la sua eta' e il suo
grado di maturita', e' presa in considerazione. Negli altri casi di incapacita'
d'agire, impossibilita' fisica o di incapacita' di intendere o di volere, il
trattamento e' consentito se le finalita' perseguite comportano un beneficio
diretto per l'interessato e la sua opinione e', nei limiti del possibile, presa
in considerazione.
I trattamenti di dati connessi all'esecuzione di test genetici presintomatici
possono essere effettuati sui minori non affetti, ma a rischio per patologie
genetiche solo nel caso in cui esistano concrete possibilita' di terapie o di
trattamenti preventivi prima del raggiungimento della maggiore eta'. I test
sulla variabilita' individuale non possono essere condotti su minori senza che
venga acquisito il consenso di ambedue i genitori, ove esercitano entrambi la
potesta' sul minore.
I trattamenti di dati connessi all'esecuzione di test genetici per lo
svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in
sede giudiziaria possono essere effettuati soltanto con il consenso informato
della persona cui appartiene il materiale biologico necessario all'indagine,
salvo che un'espressa disposizione di legge disponga altrimenti.
7) Trattamenti in settori particolari.
I dati genetici trattati e i campioni biologici prelevati per l'esecuzione di
test sulla variabilita' individuale ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in un procedimento
penale non possono essere utilizzati per altri fini. I dati trattati e i
campioni biologici prelevati per l'esecuzione di test genetici a fini di
prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato o per
finalita' di ricerca scientifica e statistica possono essere utilizzati per lo
svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in un
procedimento penale, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge.
8) Conservazione dei dati e dei campioni.
Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lettera e), del
Codice, i campioni biologici e i dati genetici possono essere conservati per il
periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere
agli obblighi o ai compiti indicati al punto 3 della presente autorizzazione o
per perseguire le finalita' ivi menzionate per le quali sono stati raccolti o
successivamente utilizzati.
I campioni biologici prelevati e i dati genetici trattati per l'esecuzione di
test e di screening genetici sono conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario allo svolgimento dell'analisi o al perseguimento
degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente utilizzati.
I dati genetici trattati a fini di ricongiungimento familiare sono conservati
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario all'esame dell'istanza
di ricongiungimento, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene. A seguito del rigetto o
dell'accoglimento dell'istanza, i campioni prelevati per l'accertamento dei
vincoli di consanguineita' devono essere distrutti (art. 11, comma 1, lettera
e), del Codice). Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e), del
Codice, i soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati, nonche' la loro pertinenza, completezza, non eccedenza
e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche
con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non possono essere utilizzati.
I campioni biologici prelevati e i dati genetici raccolti per scopi di tutela
della salute possono essere conservati ed utilizzati per finalita' di ricerca
scientifica o statistica, ferma restando la necessita' di acquisire il consenso
informato delle persone interessate, eccetto che nei casi di indagini
statistiche o ricerche scientifiche previste dalla legge. La conservazione e
l'ulteriore utilizzo di campioni biologici e di dati genetici raccolti per la
realizzazione di progetti di ricerca e indagini statistiche, diversi da quelli
per i quali e' stato originariamente acquisito il consenso informato degli
interessati, sono consentiti limitatamente al perseguimento di scopi scientifici
e statistici direttamente collegati con quelli originari. Cio', a meno che venga
nuovamente acquisito il consenso degli interessati, ovvero i campioni biologici
e i dati genetici, in origine o a seguito di trattamento, non consentano piu' di
identificare i medesimi interessati, oppure a causa di particolari ragioni non
sia possibile informarli malgrado sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo per
raggiungerli e il programma di ricerca, oggetto di motivato parere favorevole
del competente comitato etico a livello territoriale, sia autorizzato
appositamente dal Garante ai sensi dell'art. 90 del Codice.
9) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati genetici non possono essere comunicati e i campioni biologici non possono
essere messi a disposizione di terzi salvo che sia indispensabile per il
perseguimento delle finalita' indicate dalla presente autorizzazione.
I dati genetici e i campioni biologici raccolti per scopi di ricerca scientifica
e statistica possono essere comunicati o trasferiti a enti e istituti di
ricerca, alle associazioni e agli altri organismi pubblici e privati aventi
finalita' di ricerca, esclusivamente nell'ambito di progetti congiunti.
I dati genetici e i campioni biologici raccolti per scopi di ricerca scientifica
e statistica possono essere comunicati o trasferiti ai soggetti sopra indicati,
non partecipanti a progetti congiunti, limitatamente alle informazioni prive di
dati identificativi, per scopi scientifici direttamente collegati a quelli per i
quali sono stati originariamente raccolti e chiaramente determinati per iscritto
nella richiesta dei dati e/o dei campioni. In tal caso, il soggetto richiedente
si impegna a non trattare i dati e/o utilizzare i campioni per fini diversi da
quelli indicati nella richiesta e a non comunicarli o trasferirli ulteriormente
a terzi. I dati genetici raccolti a fini di ricongiungimento familiare possono
essere comunicati unicamente alle rappresentanze diplomatiche o consolari
competenti all'esame della documentazione prodotta dall'interessato o
all'organismo internazionale ritenuto idoneo dal Ministero degli affari esteri
cui questi si sia rivolto. I campioni biologici prelevati ai medesimi fini
possono essere trasferiti unicamente al laboratorio designato per
l'effettuazione del test sulla variabilita' individuale o all'organismo
internazionale ritenuto idoneo dal Ministero degli affari esteri. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 84 del Codice, i dati genetici devono essere resi noti
di regola direttamente all'interessato o a persone diverse dal diretto
interessato sulla base di una delega scritta di quest'ultimo, adottando ogni
mezzo idoneo a prevenire la conoscenza non autorizzata da parte di soggetti
anche compresenti. La comunicazione nelle mani di un delegato dell'interessato
e' eseguita in plico chiuso.
Gli esiti di test e di screening genetici, nonche' i risultati delle ricerche
qualora comportino per l'interessato un beneficio concreto e diretto in termini
di terapia, prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive, devono
essere comunicati al medesimo interessato anche nel rispetto della sua
dichiarazione di volonta' di conoscere o meno tali eventi e, ove necessario, con
un'appropriata consulenza genetica.
I risultati delle ricerche, qualora comportino un beneficio concreto e diretto
in termini di terapia, prevenzione o di consapevolezza delle scelte
riproduttive, anche per gli appartenenti alla stessa linea genetica
dell'interessato, possono essere comunicati a questi ultimi, qualora ne facciano
richiesta e l'interessato vi abbia espressamente acconsentito, o sia deceduto e,
in vita, non abbia espressamente fornito indicazioni contrarie. In caso di
ricerche condotte su popolazioni isolate, devono essere resi noti alle comunita'
interessate e alle autorita' locali gli eventuali risultati della ricerca che
rivestono un'importanza terapeutica o preventiva per la tutela della salute
delle persone appartenenti a tali comunita'.
I dati genetici non possono essere diffusi. I risultati delle ricerche non
possono essere diffusi se non in forma aggregata, ovvero secondo modalita' che
non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi
indiretti, anche nell'ambito di pubblicazioni.
10) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della
presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di
autorizzazione a questa Autorita', qualora il trattamento che si intende
effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente
alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei
termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prendera' in considerazione richieste di autorizzazione per
trattamenti da effettuarsi in difformita' alle prescrizioni del presente
provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze
del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente
autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in
particolare, del numero di persone interessate.
11) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero
dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di
trattamento di dati genetici. Resta fermo per il titolare del trattamento di
dati genetici l'obbligo di effettuare, nei casi previsti, la notificazione al
Garante prima dell'inizio del trattamento medesimo (articoli 37 e 163 del
Codice).
12) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
La presente autorizzazione ha efficacia dal 1° aprile 2007 al 31 dicembre 2008.
Qualora alla data di pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento
non sia gia' conforme alle sue prescrizioni, il titolare deve adeguarsi ad esse
entro il 1° settembre 2007.
La presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2007
Il presidente: Pizzetti
Il relatore: Pizzetti
Il segretario generale: Buttarelli