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Provvedimento 1 marzo 2007
Garante per la Protezione dei Dati Personali. Trattamento di dati personali relativo all'utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori.
(GU n. 58 del 10-3-2007)
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del
dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Visti i reclami, le segnalazioni e i quesiti pervenuti riguardo ai trattamenti
di dati personali effettuati da datori di lavoro riguardo all'uso, da parte di
lavoratori, di strumenti informatici e telematici;
Vista la documentazione in atti;
Visti gli articoli 24 e 154, comma 1, lettere b) e c) del Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan;
Premesso
1. Utilizzo della posta elettronica e della rete Internet nel rapporto di
lavoro.
1.1. Premessa.
Dall'esame di diversi reclami, segnalazioni e quesiti e' emersa l'esigenza di
prescrivere ai datori di lavoro alcune misure, necessarie o opportune, per
conformare alle disposizioni vigenti il trattamento di dati personali effettuato
per verificare il corretto utilizzo nel rapporto di lavoro della posta
elettronica e della rete Internet.
Occorre muovere da alcune premesse:
a) compete ai datori di lavoro assicurare la funzionalita' e il corretto impiego
di tali mezzi da parte dei lavoratori, definendone le modalita' d'uso
nell'organizzazione dell'attivita' lavorativa, tenendo conto della disciplina in
tema di diritti e relazioni sindacali;
b) spetta ad essi adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la
disponibilita' e l'integrita' di sistemi informativi e di dati, anche per
prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilita'
(articoli 15, 31 ss., 167 e 169 del Codice);
c) emerge l'esigenza di tutelare i lavoratori interessati anche perche'
l'utilizzazione dei predetti mezzi, gia' ampiamente diffusi nel contesto
lavorativo, e' destinata ad un rapido incremento in numerose attivita' svolte
anche fuori della sede lavorativa;
d) l'utilizzo di Internet da parte dei lavoratori puo' infatti formare oggetto
di analisi, profilazione e integrale ricostruzione mediante elaborazione di log
file della navigazione web ottenuti, ad esempio, da un proxy server o da un
altro strumento di registrazione delle informazioni. I servizi di posta
elettronica sono parimenti suscettibili (anche attraverso la tenuta di log file
di traffico e-mail e l'archiviazione di messaggi) di controlli che possono
giungere fino alla conoscenza da parte del datore di lavoro (titolare del
trattamento) del contenuto della corrispondenza;
e) le informazioni cosi' trattate contengono dati personali anche sensibili
riguardanti lavoratori o terzi, identificati o identificabili 1)
1.2. Tutela del lavoratore.
Le informazioni di carattere personale trattate possono riguardare, oltre all'attivita'
lavorativa, la sfera personale e la vita privata di lavoratori e di terzi.La
linea di confine tra questi ambiti, come affermato dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo, puo' essere tracciata a volte solo con difficolta' 2).
Il luogo di lavoro e' una formazione sociale nella quale va assicurata la tutela
dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' degli interessati
garantendo che, in una cornice di reciproci diritti e doveri, sia assicurata
l'esplicazione della personalita' del lavoratore e una ragionevole protezione
della sua sfera di riservatezza nelle relazioni personali e professionali
(articoli 2 e 41, secondo comma, Cost.; art. 2087 cod. civ.; cfr. altresi'
l'art. 2, comma 5, Codice dell'amministrazione digitale (d.lg. 7 marzo 2005, n.
82), riguardo al diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato
mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti
e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato) 3). Non
a caso, nell'organizzare l'attivita' lavorativa e gli strumenti utilizzati,
diversi datori di lavoro hanno prefigurato modalita' d'uso che, tenendo conto
del crescente lavoro in rete e di nuove tariffe di traffico forfettarie,
assegnano aree di lavoro riservate per appunti strettamente personali, ovvero
consentono usi moderati di strumenti per finalita' private.
2. Codice in materia di protezione dei dati e discipline di settore.
2.1. Principi generali.
Nell'impartire le seguenti prescrizioni il Garante tiene conto del diritto alla
protezione dei dati personali, della necessita' che il trattamento sia
disciplinato assicurando un elevato livello di tutela delle persone, nonche' dei
principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia (articoli 1 e 2 del
Codice). Le prescrizioni potranno essere aggiornate alla luce dell'esperienza e
dell'innovazione tecnologica.
2.2. Discipline di settore.
Alcune disposizioni di settore, fatte salve dal Codice, prevedono specifici
divieti o limiti, come quelli posti dallo Statuto dei lavoratori sul controllo a
distanza (articoli 113, 114 e 184, comma 3, del Codice; articoli 4 e 8 legge 20
maggio 1970, n. 300).
La disciplina di protezione dei dati va coordinata con regole di settore
riguardanti il rapporto di lavoro e ilconnesso utilizzo di tecnologie, nelle
quali e' fatta salva o richiamata espressamente (art. 47, comma 3, lettera b)
Codice dell'amministrazione digitale) 4).
2.3. Principi del Codice.
I trattamenti devono rispettare le garanzie in materia di protezione dei dati e
svolgersi nell'osservanza di alcuni cogenti principi:
a) il principio di necessita', secondo cui i sistemi informativi e i programmi
informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di
dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalita' perseguite
(art. 3 del Codice; paragrafo 5.2);
b) il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei
trattamenti devono essere rese note ai lavoratori (art. 11, comma 1, lettera a),
del Codice). Le tecnologie dell'informazione (in modo piu' marcato rispetto ad
apparecchiature tradizionali) permettono di svolgere trattamenti ulteriori
rispetto a quelli connessi ordinariamente all'attivita' lavorativa. Cio',
all'insaputa o senza la piena consapevolezza dei lavoratori,
considerate anche le potenziali applicazioni di regola non adeguatamente
conosciute dagli interessati (v. paragrafo 3);
c) i trattamenti devono essere effettuati per finalita' determinate, esplicite e
legittime (art. 11, comma 1, lettera b), del Codice: paragrafi 4 e 5),
osservando il principio di pertinenza e non eccedenza (par. 6). Il datore di
lavoro deve trattare i dati «nella misura meno invasiva possibile»; le attivita'
di monitoraggio devono essere svolte solo da soggetti preposti (par. 8) ed
essere «mirate sull'area di rischio, tenendo conto della normativa sulla
protezione dei dati e, se pertinente, del principio di segretezza della
corrispondenza» (Parere n. 8/2001, cit., punti 5 e 12).
3. Controlli e correttezza nel trattamento.
3.1. Disciplina interna.
In base al richiamato principio di correttezza, l'eventuale trattamento deve
essere ispirato ad un canone di trasparenza, come prevede anche la disciplina di
settore (art. 4, secondo comma, Statuto dei lavoratori; allegato VII, paragrafo
3 d.lg. n. 626/1994 e successive integrazioni e modificazioni in materia di «uso
di attrezzature munite di videoterminali», il quale esclude la possibilita' del
controllo informatico «all'insaputa dei lavoratori») 5).
Grava quindi sul datore di lavoro l'onere di indicare in ogni caso, chiaramente
e in modo particolareggiato, quali siano le modalita' di utilizzo degli
strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e con quali
modalita' vengano effettuati controlli.
Cio', tenendo conto della pertinente disciplina applicabile in tema di
informazione, concertazione e consultazione delle organizzazioni sindacali.
Per la predetta indicazione il datore ha a disposizione vari mezzi, a seconda
del genere e della complessita' delle attivita' svolte, e informando il
personale con modalita' diverse anche a seconda delle dimensioni della
struttura, tenendo conto, ad esempio, di piccole realta' dove vi e' una continua
condivisione interpersonale di risorse informative.
3.2. Linee guida.
In questo quadro, puo' risultare opportuno adottare un disciplinare interno
redatto in modo chiaro e senza formule generiche, da pubblicizzare adeguatamente
(verso i singoli lavoratori, nella rete interna, mediante affissioni sui luoghi
di lavoro con modalita' analoghe a quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei
lavoratori, ecc.) e da sottoporre ad aggiornamento periodico.
A seconda dei casi andrebbe ad esempio specificato:
se determinati comportamenti non sono tollerati rispetto alla «navigazione» in
Internet (ad es., il download di software o di file musicali), oppure alla
tenuta di file nella rete interna;
in quale misura e' consentito utilizzare anche per ragioni personali servizi di
posta elettronica o di rete, anche solo da determinate postazioni di lavoro o
caselle oppure ricorrendo a sistemi di webmail, indicandone le modalita' e
l'arco temporale di utilizzo (ad es., fuori dall'orario di lavoro o durante le
pause, o consentendone un uso moderato anche nel tempo di lavoro);
quali informazioni sono memorizzate temporaneamente (ad es., le componenti di
file di log eventualmente registrati) e chi (anche all'esterno) vi puo' accedere
legittimamente;
se e quali informazioni sono eventualmente conservate per un periodo piu' lungo,
in forma centralizzata o meno (anche per effetto di copie di back up, della
gestione tecnica della rete o di file di log);
se, e in quale misura, il datore di lavoro si riserva di effettuare controlli in
conformita' alla legge, anche saltuari o occasionali, indicando le ragioni
legittime - specifiche e non generiche - per cui verrebbero effettuati (anche
per verifiche sulla funzionalita' e sicurezza del sistema) e le relative
modalita' (precisando se, in caso di abusi singoli o reiterati, vengono
inoltrati preventivi avvisi collettivi o individuali ed effettuati controlli
nominativi o su singoli dispositivi e postazioni);
quali conseguenze, anche di tipo disciplinare, il datore di lavoro si riserva di
trarre qualora constati che la posta elettronica e la rete Internet sono
utilizzate indebitamente;
le soluzioni prefigurate per garantire, con la cooperazione del lavoratore, la
continuita' dell'attivita' lavorativa in caso di assenza del lavoratore stesso
(specie se programmata), con particolare riferimento all'attivazione di sistemi
di risposta automatica ai messaggi di posta elettronica ricevuti;
se sono utilizzabili modalita' di uso personale di mezzi con pagamento o
fatturazione a carico dell'interessato;
quali misure sono adottate per particolari realta' lavorative nelle quali debba
essere rispettato l'eventuale segreto professionale cui siano tenute specifiche
figure professionali;
le prescrizioni interne sulla sicurezza dei dati e dei sistemi (art. 34 del
Codice, nonche' Allegato B), in particolare regole 4, 9, 10).
3.3. Informativa (art. 13 del Codice).
All'onere del datore di lavoro di prefigurare e pubblicizzare una policy interna
rispetto al corretto uso dei mezzi e agli eventuali controlli, si affianca il
dovere di informare comunque gli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice,
anche unitamente agli elementi indicati ai punti 3.1. e 3.2.
Rispetto a eventuali controlli gli interessati hanno infatti il diritto di
essere informati preventivamente, e in modo chiaro, sui trattamenti di dati che
possono riguardarli.
Le finalita' da indicare possono essere connesse a specifiche esigenze
organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro, quando comportano un
trattamento lecito di dati (art. 4, secondo comma, legge n. 300/1970); possono
anche riguardare l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
Devono essere tra l'altro indicate le principali caratteristiche dei
trattamenti, nonche' il soggetto o l'unita' organizzativa ai quali i lavoratori
possono rivolgersi per esercitare i propri diritti.
4. Apparecchiature preordinate al controllo a distanza.
Con riguardo al principio secondo cui occorre perseguire finalita' determinate,
esplicite e legittime (art. 11, comma 1, lettera b), del Codice), il datore di
lavoro puo' riservarsi di controllare (direttamente o attraverso la propria
struttura) l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se
necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. articoli 2086,
2087 e 2104 cod. civ.).
Nell'esercizio di tale prerogativa occorre rispettare la liberta' e la dignita'
dei lavoratori, in particolare per cio' che attiene al divieto di installare
«apparecchiature per finalita' di controllo a distanza dell'attivita' dei
lavoratori» (art. 4, primo comma, legge n. 300/1970), tra cui sono certamente
comprese strumentazioni hardware e software mirate al controllo dell'utente di
un sistema di comunicazione elettronica.
Il trattamento dei dati che ne consegue e' illecito, a prescindere dall'illiceita'
dell'installazione stessa. Cio', anche quando i singoli lavoratori ne siano
consapevoli 6).
In particolare non puo' ritenersi consentito il trattamento effettuato mediante
sistemi hardware e software preordinati al controllo a distanza, grazie ai quali
sia possibile ricostruire - a volte anche minuziosamente - l'attivita' di
lavoratori. E' il caso, ad esempio:
della lettura e della registrazione sistematica dei messaggi di posta
elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di la' di quanto tecnicamente
necessario per svolgere il servizio e-mail;
della riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web
visualizzate dal lavoratore;
della lettura e della registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o
analogo dispositivo;
dell'analisi occulta di computer portatili affidati in uso.
Il controllo a distanza vietato dalla legge riguarda l'attivita' lavorativa in
senso stretto e altre condotte personali poste in essere nel luogo di lavoro 7).
A parte eventuali responsabilita' civili e penali, i dati trattati illecitamente
non sono utilizzabili (art. 11, comma 2, del Codice) 8).
5. Programmi che consentono controlli «indiretti».
5.1. Il datore di lavoro, utilizzando sistemi informativi per esigenze
produttive o organizzative (ad es., per rilevare anomalie o per manutenzioni) o,
comunque, quando gli stessi si rivelano necessari per la sicurezza sul lavoro,
puo' avvalersi legittimamente, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori (art.
4, comma 2), di sistemi che consentono indirettamente un controllo a distanza
(c.d. controllo preterintenzionale) e determinano un trattamento di dati
personali riferiti o riferibili ai lavoratori 9). Cio', anche in presenza di
attivita' di controllo discontinue 10).
Il trattamento di dati che ne consegue puo' risultare lecito. Resta ferma la
necessita' di rispettare le procedure di informazione e di consultazione di
lavoratori e sindacati in relazione all'introduzione o alla modifica di sistemi
automatizzati per la raccolta e l'utilizzazione dei dati 11), nonche' in caso di
introduzione o di modificazione di procedimenti tecnici destinati a controllare
i movimenti o la produttivita' dei lavoratori 12).
5.2. Principio di necessita'.
In applicazione del menzionato principio di necessita' il datore di lavoro e'
chiamato a promuovere ogni opportuna misura, organizzativa e tecnologica volta a
prevenire il rischio di utilizzi impropri (da preferire rispetto all'adozione di
misure «repressive») e, comunque, a «minimizzare» l'uso di dati riferibili ai
lavoratori (articoli 3, 11, comma 1, lettera d) e 22, commi 3 e 5, del Codice;
aut. gen. al trattamento dei dati sensibili n. 1/2005, punto 4).
Dal punto di vista organizzativo e' quindi opportuno che:
si valuti attentamente l'impatto sui diritti dei lavoratori (prima
dell'installazione di apparecchiature suscettibili di consentire il controllo a
distanza e dell'eventuale trattamento);
si individui preventivamente (anche per tipologie) a quali lavoratori e'
accordato l'utilizzo della posta elettronica e l'accesso a Internet 13);
si determini quale ubicazione e' riservata alle postazioni di lavoro per ridurre
il rischio di un loro impiego abusivo.
Il datore di lavoro ha inoltre l'onere di adottare tutte le misure tecnologiche
volte a minimizzare l'uso di dati identificativi (c.d. privacy enhancing
technologie PETs). Le misure possono essere differenziate a seconda della
tecnologia impiegata (ad esempio, posta elettronica o navigazione in Internet):
a) Internet: la navigazione web. - Il datore di lavoro, per ridurre il rischio
di usi impropri della «navigazione» in Internet (consistenti in attivita' non
correlate alla prestazione lavorativa quali la visione di siti non pertinenti,
l'upload o il download di file, l'uso di servizi di rete con finalita' ludiche o
estranee all'attivita), deve adottare opportune misure che possono, cosi',
prevenire controlli successivi sul lavoratore. Tali controlli, leciti o meno a
seconda dei casi, possono determinare il trattamento di informazioni personali,
anche non pertinenti o idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, opinioni politiche, lo stato di salute o la vita sessuale (art. 8
legge n. 300/1970; articoli 26 e 113 del Codice; Provv. 2 febbraio 2006, cit.).
In particolare, il datore di lavoro puo' adottare una o piu' delle seguenti
misure opportune, tenendo conto delle peculiarita' proprie di ciascuna
organizzazione produttiva e dei diversi profili professionali:
individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la
prestazione lavorativa;
configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate
operazioni - reputate inconferenti con l'attivita' lavorativa - quali l'upload o
l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di black list) e/o il
download di file o software aventi particolari caratteristiche (dimensionali o
di tipologia di dato);
trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata
identificazione di utenti mediante loro opportune aggregazioni (ad esempio, con
riguardo ai file di log riferiti al traffico web, su base collettiva o per
gruppi sufficientemente ampi di lavoratori);
eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al
perseguimento di finalita' organizzative, produttive e di sicurezza;
b) Posta elettronica. - Il contenuto dei messaggi di posta elettronica - come
pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati - riguardano forme
di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche
costituzionalmente, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale
della dignita' umana e il pieno sviluppo della personalita' nelle formazioni
sociali; un'ulteriore protezione deriva dalle norme penali a tutela dell'inviolabilita'
dei segreti (articoli 2 e 15 Cost.; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281 e 11
marzo 1993, n. 81; art. 616, quarto comma, c.p.; art. 49 Codice
dell'amministrazione digitale) 14).
Tuttavia, con specifico riferimento all'impiego della posta elettronica nel
contesto lavorativo e in ragione della veste esteriore attribuita all'indirizzo
di posta elettronica nei singoli casi, puo' risultare dubbio se il lavoratore,
in qualita' di destinatario o mittente, utilizzi la posta elettronica operando
quale espressione dell'organizzazione datoriale o ne faccia un uso personale pur
operando in una struttura lavorativa.
La mancata esplicitazione di una policy al riguardo puo' determinare anche una
legittima aspettativa del lavoratore, o di terzi, di confidenzialita' rispetto
ad alcune forme di comunicazione.
Tali incertezze si riverberano sulla qualificazione, in termini di liceita', del
comportamento del datore di lavoro che intenda apprendere il contenuto di
messaggi inviati all'indirizzo di posta elettronica usato dal lavoratore (posta
«in entrata») o di quelli inviati da quest'ultimo (posta «in uscita»).
E' quindi particolarmente opportuno che si adottino accorgimenti anche per
prevenire eventuali trattamenti in violazione dei principi di pertinenza e non
eccedenza. Si tratta di soluzioni che possono risultare utili per contemperare
le esigenze di ordinato svolgimento dell'attivita' lavorativa con la prevenzione
di inutili intrusioni nella sfera personale dei lavoratori, nonche' violazioni
della disciplina sull'eventuale segretezza della corrispondenza.
In questo quadro e' opportuno che:
il datore di lavoro renda disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi
tra piu' lavoratori (ad esempio, info@ente.it, ufficiovendite@ente.it,
ufficioreclami @societa'.com, urp@ente.it, ecc.), eventualmente affiancandoli a
quelli individuali (ad esempio, m.rossi @ente.it, rossi@societa'.com, mario.rossi@societa'.it);
il datore di lavoro valuti la possibilita' di attribuire al lavoratore un
diverso indirizzo destinato ad uso privato del lavoratore 15).
il datore di lavoro metta a disposizione di ciascun lavoratore apposite
funzionalita' di sistema, di agevole utilizzo, che consentano di inviare
automaticamente, in caso di assenze (ad esempio, per ferie o attivita' di lavoro
fuori sede), messaggi di risposta contenenti le «coordinate» (anche elettroniche
o telefoniche) di un altro soggetto o altre utili modalita' di contatto della
struttura. E' parimenti opportuno prescrivere ai lavoratori di avvalersi di tali
modalita', prevenendo cosi' l'apertura della posta elettronica 16). In caso di
eventuali assenze non programmate (ad esempio, per malattia), qualora il
lavoratore non possa attivare la procedura descritta (anche avvalendosi di
servizi webmail), il titolare del trattamento, perdurando l'assenza oltre un
determinato limite temporale, potrebbe disporre lecitamente, sempre che sia
necessario e mediante personale appositamente incaricato (ad esempio,
l'amministratore di sistema oppure, se presente, un incaricato aziendale per la
protezione dei dati), l'attivazione di un analogo accorgimento, avvertendo gli
interessati;
in previsione della possibilita' che, in caso di assenza improvvisa o prolungata
e per improrogabili necessita' legate all'attivita' lavorativa, si debba
conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica, l'interessato sia
messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il
contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti
rilevanti per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. A cura del titolare del
trattamento, di tale attivita' dovrebbe essere redatto apposito verbale e
informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile;
i messaggi di posta elettronica contengano un avvertimento ai destinatari nel
quale sia dichiarata l'eventuale natura non personale dei messaggi stessi,
precisando se le risposte potranno essere conosciute nell'organizzazione di
appartenenza del mittente e con eventuale rinvio alla predetta policy datoriale.
6. Pertinenza e non eccedenza.
6.1. Graduazione dei controlli.
Nell'effettuare controlli sull'uso degli strumenti elettronici deve essere
evitata un'interferenza ingiustificata sui diritti e sulle liberta' fondamentali
di lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano
comunicazioni elettroniche di natura personale o privata.
L'eventuale controllo e' lecito solo se sono rispettati i principi di pertinenza
e non eccedenza.
Nel caso in cui un evento dannoso o una situazione di pericolo non sia stato
impedito con preventivi accorgimenti tecnici, il datore di lavoro puo' adottare
eventuali misure che consentano la verifica di comportamenti anomali.
Deve essere per quanto possibile preferito un controllo preliminare su dati
aggregati, riferiti all'intera struttura lavorativa o a sue aree.
Il controllo anonimo puo' concludersi con un avviso generalizzato relativo ad un
rilevato utilizzo anomalo degli strumenti aziendali e con l'invito ad attenersi
scrupolosamente a compiti assegnati e istruzioni impartite. L'avviso puo' essere
circoscritto a dipendenti afferenti all'area o settore in cui e' stata rilevata
l'anomalia. In assenza di successive anomalie non e' di regola giustificato
effettuare controlli su base individuale.
Va esclusa l'ammissibilita' di controlli prolungati, costanti o indiscriminati.
6.2. Conservazione.
I sistemi software devono essere programmati e configurati in modo da cancellare
periodicamente ed automaticamente (attraverso procedure di sovraregistrazione
come, ad esempio, la cd. rotazione dei log file) i dati personali relativi agli
accessi ad Internet e al traffico telematico, la cui conservazione non sia
necessaria. In assenza di particolari esigenze tecniche o di sicurezza, la
conservazione temporanea dei dati relativi all'uso degli strumenti elettronici
deve essere giustificata da una finalita' specifica e comprovata e limitata al
tempo necessario - e predeterminato - a raggiungerla (v. art. 11, comma 1,
lettera e), del Codice).
Un eventuale prolungamento dei tempi di conservazione va valutato come
eccezionale e puo' aver luogo solo in relazione:
ad esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari;
all'indispensabilita' del dato rispetto all'esercizio o alla difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
all'obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica
richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria.
In questi casi, il trattamento dei dati personali (tenendo conto, con riguardo
ai dati sensibili, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali
numeri 1/2005 e 5/2005 adottate dal Garante) deve essere limitato alle sole
informazioni indispensabili per perseguire finalita' preventivamente determinate
ed essere effettuato con logiche e forme di organizzazione strettamente
correlate agli obblighi, compiti e finalita' gia' esplicitati.
7. Presupposti di liceita' del trattamento: bilanciamento di interessi.
7.1. Datori di lavoro privati.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, se ricorrono i
presupposti sopra indicati (v., in particolare, art. 4, secondo comma, dello
Statuto), possono effettuare lecitamente il trattamento dei dati personali
diversi da quelli sensibili.
Cio', puo' avvenire:
a) se ricorrono gli estremi del legittimo esercizio di un diritto in sede
giudiziaria (art. 24, comma 1, lettera f) del Codice);
b) in caso di valida manifestazione di un libero consenso;
c) anche in assenza del consenso, ma per effetto del presente provvedimento che
individua un legittimo interesse al trattamento in applicazione della disciplina
sul c.d. bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lettera g), del Codice).
Per tale bilanciamento si e' tenuto conto delle garanzie che lo Statuto prevede
per il controllo «indiretto» a distanza presupponendo non il consenso degli
interessati, ma un accordo con le rappresentanze sindacali (o, in difetto,
l'autorizzazione di un organo periferico dell'amministrazione del lavoro).
L'eventuale trattamento di dati sensibili e' consentito con il consenso degli
interessati o, senza il consenso, nei casi previsti dal Codice (in particolare,
esercizio di un diritto in sede giudiziaria, salvaguardia della vita o
incolumita' fisica; specifici obblighi di legge anche in caso di indagine
giudiziaria: art. 26).
7.2. Datori di lavoro pubblici.
Per quanto riguarda i soggetti pubblici restano fermi i differenti presupposti
previsti dal Codice a seconda della natura dei dati, sensibili o meno (articoli
18-22 e 112).
In tutti i casi predetti resta impregiudicata la facolta' del lavoratore di
opporsi al trattamento per motivi legittimi (art. 7, comma 4, lettera a), del
Codice).
8. Individuazione dei soggetti preposti.
Il datore di lavoro puo' ritenere utile la designazione (facoltativa), specie in
strutture articolate, di uno o piu' responsabili del trattamento cui impartire
precise istruzioni sul tipo di controlli ammessi e sulle relative modalita'
(art. 29 del Codice).
Nel caso di eventuali interventi per esigenze di manutenzione del sistema, va
posta opportuna cura nel prevenire l'accesso a dati personali presenti in
cartelle o spazi di memoria assegnati a dipendenti.
Resta fermo l'obbligo dei soggetti preposti al connesso trattamento dei dati (in
particolare, gli incaricati della manutenzione) di svolgere solo operazioni
strettamente necessarie al perseguimento delle relative finalita', senza
realizzare attivita' di controllo a distanza, anche di propria iniziativa.
Resta parimenti ferma la necessita' che, nell'individuare regole di condotta dei
soggetti che operano quali amministratori di sistema o figure analoghe cui siano
rimesse operazioni connesse al regolare funzionamento dei sistemi, sia svolta
un'attivita' formativa sui profili tecnico-gestionali e di sicurezza delle reti,
sui principi di protezione dei dati personali e sul segreto nelle comunicazioni
(cfr. allegato B) al Codice, regola n. 19.6; Parere n. 8/2001 cit., punto 9).
Tutto cio' premesso il Garante:
1) prescrive ai datori di lavoro privati e pubblici, ai sensi dell'art. 154,
comma 1, lettera c), del Codice, di adottare la misura necessaria a garanzia
degli interessati, nei termini di cui in motivazione, riguardante l'onere di
specificare le modalita' di utilizzo della posta elettronica e della rete
Internet da parte dei lavoratori (punto 3.1.), indicando chiaramente le
modalita' di uso degli strumenti messi a disposizione e se, in che misura e con
quali modalita' vengano effettuati controlli;
2) indica inoltre, ai medesimi datori di lavoro, le seguenti linee guida a
garanzia degli interessati, nei termini di cui in motivazione, per cio' che
riguarda:
a) l'adozione e la pubblicizzazione di un disciplinare interno (punto 3.2.);
b) l'adozione di misure di tipo organizzativo (punto 5.2.) affinche',
segnatamente:
si proceda ad un'attenta valutazione dell'impatto sui diritti dei lavoratori;
si individui preventivamente (anche per tipologie) a quali lavoratori e'
accordato l'utilizzo della posta elettronica e dell'accesso a Internet;
si individui quale ubicazione e' riservata alle postazioni di lavoro per ridurre
il rischio di impieghi abusivi;
c) l'adozione di misure di tipo tecnologico, e segnatamente:
I. rispetto alla «navigazione» in Internet (punto 5.2., a):
l'individuazione di categorie di siti considerati correlati o non correlati con
la prestazione lavorativa;
la configurazione di sistemi o l'utilizzo di filtri che prevengano determinate
operazioni;
il trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata
identificazione degli utenti mediante opportune aggregazioni;
l'eventuale conservazione di dati per il tempo strettamente limitato al
perseguimento di finalita' organizzative, produttive e di sicurezza;
la graduazione dei controlli (punto 6.1.);
II. rispetto all'utilizzo della posta elettronica (punto 5.2., b):
la messa a disposizione di indirizzi di posta elettronica condivisi tra piu'
lavoratori, eventualmente affiancandoli a quelli individuali;
l'eventuale attribuzione al lavoratore di un diverso indirizzo destinato ad uso
privato;
la messa a disposizione di ciascun lavoratore, con modalita' di agevole
esecuzione, di apposite funzionalita' di sistema che consentano di inviare
automaticamente, in caso di assenze programmate, messaggi di risposta che
contengano le «coordinate» di altro soggetto o altre utili modalita' di contatto
dell'istituzione presso la quale opera il lavoratore assente;
consentire che, qualora si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta
elettronica in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili
necessita' legate all'attivita' lavorativa, l'interessato sia messo in grado di
delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi
e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa. Di tale attivita' dovrebbe
essere redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima
occasione utile;
l'inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari nel quale sia
dichiarata l'eventuale natura non personale del messaggio e sia specificato se
le risposte potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del
mittente;
la graduazione dei controlli (punto 6.1.);
3) vieta ai datori di lavoro privati e pubblici, ai sensi dell'art. 154, comma
1, lettera d), del Codice, di effettuare trattamenti di dati personali mediante
sistemi hardware e software che mirano al controllo a distanza di lavoratori
(punto 4), svolti in particolare mediante:
a) la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica
ovvero dei relativi dati esteriori, al di la' di quanto tecnicamente necessario
per svolgere il servizio e-mail;
b) la riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web
visualizzate dal lavoratore;
c) la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o
analogo dispositivo;
d) l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso;
4) individua, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g), del Codice, nei
termini di cui in motivazione (punto 7), i casi nei quali il trattamento dei
dati personali di natura non sensibile possono essere effettuati per perseguire
un legittimo interesse del datore di lavoro anche senza il consenso degli
interessati;
5) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della
giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma
2, del Codice.
Roma, 1° marzo 2007
1) Cfr. Gruppo art. 29 sulla protezione dei dati, Parere n. 8/2001 sul
trattamento dei dati personali nel contesto dell'occupazione, 13 settembre 2001,
punti 5 e 12, in http://ec.europa.eu/justice home/fsj/privacy/docs/wpdocs/20
01/wp48en.pdf.
2) Cfr. Niemitz v. Germany, 23 novembre 1992, par. 29; v. pure Halford v. United
Kingdom, 25 giugno 1997, parr. 44-46.
3) V. pure Gruppo art. 29 cit., Documento di lavoro riguardante la vigilanza
sulle comunicazioni elettroniche sul posto di lavoro, Wp 55, 29 maggio 2002, p.
4, in http://ec.europa.eu/justice home/fsj/privacy/docs/wpdocs/20 02/wp55
it.pdf.
4) V. pure la Direttiva per l'impiego della posta elettronica nelle pubbliche
amministrazioni del 27 novembre 2003; Raccomandazione n. R (89)2 del Consiglio
d'Europa in materia di protezione dei dati personali nel contesto del rapporto
di lavoro, in http://cm.coe.int/ta/rec/1989/word/89r2.doc); Parere n. 8/2001,
cit., punto 5.
5) V. altresi' la Raccomandazione n. R (89) 2, cit., punto 3; Parere n. 8/2001,
cit., punto 9.1 e Wp 55, cit., punto 3.1.3.
6) Cass. 18 febbraio 1983, n. 1236 e 16 settembre 1997, n. 9211.
7) Cfr. Cass. 11 marzo 1986, n. 1490.
8) Cfr. anche Cass., 17 giugno 2000, n. 8250 rispetto all'uso probatorio.
9) Cass. 18 febbraio 1983, n. 1236 e 16 settembre 1997, n. 9211.
10) Cass. 11 marzo 1986, n. 1490 cit.
11) Raccomandazione n. R (89)2, cit., art. 3, comma 1.
12) Art. 3 cit., comma 2; disposizione in base alla quale, in presenza di rischi
«per il diritto al rispetto della vita privata e della dignita' umana dei
lavoratori, dovra' essere ricercato l'accordo dei lavoratori o dei loro
rappresentanti prima dell'introduzione o della modifica di tali sistemi o
procedimenti, a meno che altre garanzie specifiche non siano previste dalla
legislazione nazionale»: art. 3, comma 3.
13) Cfr. Provv. 2 febbraio 2006, in http://www.garanteprivacy.it, doc. web n.
1229854.
14) Cfr. nota del Garante 16 giugno 1999, Boll. n. 9, giugno 1999, p. 96; Tar
Lazio, Sez. I ter, 15 novembre 2001, n. 9425.
15) Cfr. il documento Wp 55, cit., p. 23.
16) Cfr. il documento Wp 55, cit., p. 5.
Il presidente
Pizzetti
Il relatore
Paissan
Il segretario generale
Buttarelli
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