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Legge 20 agosto 2001, n. 335
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe
corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art.
1.
1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2000, n. 33, e' differito fino all'adozione delle norme
tecniche previste dai medesimi articoli e dall'articolo 18, comma 2, lettere a)
e l), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei
rifiuti in discarica, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il termine di cui al
comma 6-ter dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
introdotto all'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e'
differito al 31 ottobre 2001.
Riferimenti normativi:
- Il comma 6 dell'art.
5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
"6. Dal 1o gennaio 2000 e' consentito smaltire in discarica solo i rifiuti
inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che
residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui
ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B.
Per casi di comprovata
necessita' e per periodi di tempo determinati il Presidente della regione,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento in discarica
nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e
delle norme vigenti in materia".
- Il comma 1 dell'art.
1 del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e' il seguente:
"1. Il termine del
1o gennaio 2000, di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' prorogato sino alla data di entrata in vigore del provvedimento
di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fissera' modalita', termini
e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre
il termine del 16 luglio 2001".
- La legge 25 febbraio
2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000,
reca:
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini
per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB,
nonche' l'immediata utilizzazione di
risorse finanziarie neccessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto".
- Il testo del comma 2, lettera a) ed l), dell'art. 18 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
"2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle
norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di
specifiche tipologie di rifiuti, nonche'
delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di
cui agli articoli 31, 32 e 33;
b)-i) (omissis);
l) l'individuazione
delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed
economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica".
- Il comma 4 dell'art.
10 della legge 23 marzo 2001, n. 31, e' il seguente:
"4. All'art. 51
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis sono
aggiunti i seguenti:
"6-ter. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non adempiono
all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui
alla lettera a) del comma 2, dell'art. 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o
prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui
alla lettera b) del comma 2, dell'art. 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 10 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o
prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 48, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di
beni in polietilene.
6-quater. Le sanzioni
di cui al comma 6-ter sono ridotte della meta' nel caso di adesione effettuata
entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all'alinea del
medesimo comma 6-ter.
6-quinquies. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, sono tenuti a versare un
contributo annuo superiore a lire 100 mila. In caso di omesso versamento di
tale contributo essi sono puniti:
a) nelle ipotesi cui
alla lettera a) del comma 2, dell'art. 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o
prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui
alla lettera b) del comma 2 dell'art. 48 con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 10 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o
prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui
alle lettere c) e d) del comma 2, dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecurliaria
di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene .".
Art.
2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.