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Legge 20 agosto 2001, n. 335

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 luglio 2001, n. 286


Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286
, convertito, senza modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 335 recante: “Differimento dei termini in materia di smaltimento di rifiuti".

 

(in Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 164 del 17 luglio 2001)

 

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

 

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

 

Art. 1.


1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e' differito fino all'adozione delle norme tecniche previste dai medesimi articoli e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e l), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 6-ter dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto all'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' differito al 31 ottobre 2001.



Riferimenti normativi:

- Il comma 6 dell'art. 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
"6. Dal 1o gennaio 2000 e' consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B.

Per casi di comprovata necessita' e per periodi di tempo determinati il Presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e
delle norme vigenti in materia".

- Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e' il seguente:

"1. Il termine del 1o gennaio 2000, di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' prorogato sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26  aprile 1999, che fissera' modalita', termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001".

- La legge 25 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, reca:
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB,  nonche' l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie neccessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto".
- Il testo del comma 2, lettera a) ed l), dell'art. 18 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
"2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti,  nonche' delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b)-i) (omissis);

l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica".

- Il comma 4 dell'art. 10 della legge 23 marzo 2001, n. 31, e' il seguente:

"4. All'art. 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
"6-ter. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.

6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte della meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all'alinea del medesimo comma 6-ter.
6-quinquies. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire 100 mila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti:

a) nelle ipotesi cui alla lettera a) del comma 2, dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 48 con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2, dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecurliaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene .".

 

Art. 2.


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.