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Deliberazione 27 dicembre 2001
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio
Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di
rifiuti pericolosi) ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre
2001, n. 443. (G.U. n. 21 del 25
gennaio 2002).
IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed, in particolare, l'art. 1, comma 15, recante la disciplina della continuazione delle attivita' di gestione dei rifiuti la cui classificazione e' stata modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri di iscrizione nelle diverse categorie e classi;
Ritenuto che, ai fini della prosecuzione delle attivita' in esercizio, e' necessario precisare le modalita' e i criteri della domanda per l'iscrizione all'albo nella categoria 5, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi che in base alle citate decisioni della Commissione europea e del Consiglio e dalla entrata in vigore delle stesse vengono ad essere classificati pericolosi;
Considerato che, al fine di garantire alle imprese che presentano la domanda nei termini previsti dall'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la prosecuzione dell'attivita', e' opportuno prevedere un periodo transitorio relativamente ai requisiti del responsabile tecnico stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO per l'iscrizione nella categoria 5;
Considerato che ai medesimi fini, tenuto conto del limitato periodo di tempo previsto per la presentazione della domanda e dell'obiettivo primario dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, di assicurare l'esercizio delle attivita' in essere senza alcuna soluzione di continuita', si ritiene necessario consentire alle imprese gia' iscritte all'albo per l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di continuare a svolgere, nelle more dell'iscrizione nella categoria 5 e comunque per un periodo transitorio temporalmente circoscritto, dette attivita' con i medesimi mezzi compresi nel provvedimento d'iscrizione e per gli stessi rifiuti che in base alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni hanno una nuova classificazione;
Delibera:
Art. 1.
Domanda d'iscrizione all'albo
1. Per la prosecuzione delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi che in base alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni vengono ad essere classificati rifiuti pericolosi, i soggetti interessati devono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443:
a) presentare domanda d'iscrizione all'albo nella categoria 5, qualora non iscritti in tale categoria;
b) presentare
domanda di variazione dell'iscrizione con richiesta di integrazione delle
tipologie di rifiuti per i quali si intende
proseguire l'attivita', qualora gia' iscritti nella categoria 5;
c) presentare domanda di passaggio di classe, qualora la quantita' di rifiuti per i quali si intende proseguire l'attivita' comporti il superamento della quantita' complessiva autorizzata in base alla classe della categoria 5 nella quale sono gia' iscritti.
2. Per la presentazione della domanda d'iscrizione o di variazione di cui al comma 1, deve essere utilizzato il modello allegato sotto la lettera A.
3. La domanda d'iscrizione o di variazione di cui al comma 1, deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 12 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, ad esclusione della documentazione gia' in possesso della sezione regionale cui l'impresa richiedente dovra' fare riferimento. Le imprese gia' iscritte all'albo possono adeguare le dotazione di mezzi e di personale previste per l'iscrizione nella categoria 5 dalla deliberazione del Comitato nazionale 17 dicembre 1998, prot. n. 002/CN/ALBO, entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
4. Qualora la
domanda d'iscrizione o di variazione di cui al comma 1 non venga presentata nel
termine di trenta giorni previsto
dall'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'iscrizione
all'albo per le tipologie di rifiuti la cui classificazione e' modificata dalle
decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e
successive modifiche e integrazioni, si intende decaduta a decorrere dalla data
di scadenza del predetto termine di trenta giorni.
5. L'eventuale richiesta di estendere l'iscrizione nella categoria 5 a tipologie di rifiuti ulteriori e diverse da quelle per le quali l'impresa interessata risulta gia' iscritta alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, resta sottoposta alla procedura ordinaria prevista per le nuove iscrizioni.
Art. 2.
Responsabile tecnico
1. Il responsabile tecnico delle imprese
che presentano domanda d'iscrizione o di variazione nella categoria 5 ai sensi
dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, deve essere in
possesso dei requisiti stabiliti per la medesima categoria dalla deliberazione
del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO.
2.
Limitatamente alla prosecuzione delle attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti la cui classificazione e' stata modificata dalle decisioni della
Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive
modifiche e integrazioni, i requisiti di cui al comma 1 possono essere soddisfatti,
entro un anno dalla data di scadenza del termine di trenta giorni di cui
all'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443; fino alla scadenza
del predetto termine di un anno la funzione di responsabile tecnico puo' essere
affidata ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, del decreto
ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.
Art. 3.
Garanzia finanziaria
1. Alla domanda presentata ai sensi
dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per l'iscrizione
nella categoria 5 oper la variazione di classe all'interno della medesima
categoria, deve essere allegata idonea garanzia finanziaria
immediatamenteefficace a copertura dei rischi connessi all' esercizio
dell'attivita' svolta.
Roma, 27 dicembre 2001
Il presidente: Pernice
Il segretario: Onori
ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
SEZIONE REGIONALE ...............................
Domanda di iscrizione/variazione ai sensi dell'art. 1, comma 15,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443
Il sottoscritto ...., in qualita' di legale rappresentante della
ditta ....... con sede in ..............
non iscritta all'albo*
iscritta all'albo nella/e categoria/e .... con il n. .... chiede ai sensi dell'art. 1, comma 15, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443:
l'iscrizione nella categoria 5, classe..., per le sottoelencate
tipologie di rifiuti:
l'integrazione delle sottoelencate tipologie di rifiuti nella categoria 5:
il passaggio dalla classe ................... alla classe
..............., della categoria 5 con integrazione delle sottoelencate
tipologie di rifiuti:
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Tipologie di rifiuti raccolti
Tipologie di rifiuti per le quali
e trasportati ** si
richiede l'scrizione**
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Codice CER Tipologia Codice dell'elenco dei Tipologia rifiuti di cui alle
decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE, e
successive modifiche e integrazioni
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* imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti, classificati non pericolosi in base alla previdente disciplina, da
esse stesse prodotti, la cui classificazione e' stata modificata dalle
decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e
successive modifiche e integrazioni.
** tipologie di rifiuti classificati non pericolosi in
base alla previgente disciplina, la cui classificazione e' stata modificata
dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE,
2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni.
Si allega la seguente documentazione:
N. ....... dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, con la quale il legale
rappresentante dell'impresa e il responsabile tecnico attestano che le
caratteristiche dei mezzi utilizzati sono conformi a quanto
previsto per l'esercizio dell'attivita' dalla normativa vigente.
N. ....... garanzia finanziaria per l'importo relativo alla cat. 5,
di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, come
modificato con decreto ministeriale 23 aprile 1999.
N. ...... appendice garanzia finanziaria per adeguamento importo
derivante dal passaggio dalla classe ...... alla classe ......., della
categoria 5, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 8 ottobre
1996, come modificato con decreto ministeriale 23 aprile 1999.
N. ......
N. ......
Data, ...............
Legale rappresentante .................