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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio - Indicazioni per la corretta e piena applicazione del
regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in
relazione al nuovo elenco dei rifiuti.
(GU n. 108 del 10-5-2002- Suppl. Ordinario
n.102)
Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio, d’intesa con i Ministri delle Attività Produttive , della
Salute e delle Politiche Agricole e Forstali
Visto il regolamento della Commissione n.
2557/2001 del 28 dicembre 2001, che modifica l'Allegato V del regolamento n.
259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza ed al controllo delle
spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata
e in uscita dal suo territorio;
Considerato che con il predetto regolamento si e' provveduto ad
aggiornare la lista dei rifiuti adottando la versione piu' recente contenuta
nella decisione della Commissione 2000/532, modificata da ultimo con decisione
2001/573;
Considerato che il predetto regolamento e' vincolante in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascun Stato membro dal 1 gennaio
2002;
Considerato che per la corretta e piena applicazione del predetto
regolamento e' necessario che tutti i rifiuti siano classificati fin dalla loro
produzione e in ogni fase della loro gestione con le medesime codificazioni
anche in vista di una loro eventuale movimentazione soggetta al regolamento
predetto;
Considerato che, nelle more del completamento dell'iter
amministrativo per l'emanazione del provvedimento interministeriale, e'
necessario che le Amministrazioni diano agli operatori le opportune indicazioni
perche' siano adottate al piu' presto le misure appropriate;
Visto l'assenso espresso dai Ministeri delle attivita' produttive,
della salute e delle politiche agricole e forestali sulla presente direttiva;
EMANA
la
presente direttiva:
Premessa.
La
seguente direttiva e' finalizzata a fornire indicazioni per la corretta e piena
applicazione del regolamento della Commissione n. 2557/2001 sulle spedizioni
dei rifiuti ed in relazione al nuovo Elenco dei rifiuti. Le indicazioni sono
necessarie affinche' ogni rifiuto fin dalla sua produzione ed in ogni
successiva fase di gestione, incluso il trasporto, sia correttamente
identificato con i codici del nuovo elenco dei rifiuti di cui alla decisione
della Commissione 2000/532 modificata da ultimo con decisione 2001/573. Cio' in
vista di una eventuale movimentazione dei rifiuti stessi soggetta al
regolamento 2557/2001, la cui adozione ha effetti diretti sulla normativa
vigente in materia di rifiuti in diversi punti.
1.
Modifiche introdotte dalla normativa comunitaria al Decreto Legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 ed ai Decreti Ministeriali 141/98, 145/98, 148/98 e
219/2000.
A.
L'allegato A alla presente direttiva contiene la decisione della Commissione
2000/532, modificata da ultimo con decisione 2001/573 e, in particolare,
l'elenco europeo dei rifiuti sostitutivo dell'allegato D del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ogni riferimento alla Sezione A. 2
(catalogo europeo dei rifiuti) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
contenuto nella normativa vigente, si intende relativo all'elenco dei rifiuti
di cui all'allegato A della presente direttiva.
B.
Nell'elenco dei rifiuti indicati nell'Allegato A alla presente direttiva sono
classificati pericolosi - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - i rifiuti
contrassegnati con un asterisco (*), nel rispetto delle procedure previste
dalla normativa nazionale e comunitaria vigenti.
C.
La Sezione A. 2 (catalogo europeo dei rifiuti) del Decreto Legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 risulta soppressa. Ogni riferimento ai rifiuti pericolosi
di cui alla normativa vigente si intende relativo ai rifiuti precisati con
asterisco nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato A alla presente
direttiva.
D.
L'Allegato II del Decreto Ministeriale 11 marzo 1998, n. 141, l'Allegato E del
Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, l'Allegato E del Decreto
Ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 risultano soppressi.
E.
Conseguentemente, nel decreto ministeriale 141/1998 all'articolo 1, comma 2, il
rinvio agli Allegati I e II relativi rispettivamente all'elenco dei rifiuti e a
quello dei rifiuti non pericolosi, considerato il nuovo sistema di
classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria,
richiamato dal regolamento 2557/2001, deve intendersi riferito all'Allegato A
della presente direttiva.
F.
Analogamente nel decreto ministeriale 145/1998, allegato C, punto V, lettera a,
terzo trattino, le parole "individuate sulla base dell'allegato E al
presente decreto," perdono significato considerando il nuovo sistema di
classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria,
richiamato dal Regolamento 2557/2001.
G.
Anche nel decreto ministeriale 148/1998, allegati C/1, C/2, punto III, lettera
b quarto trattino, le parole "individuate sulla base dell'allegato E al
presente decreto" perdono significato considerando il nuovo sistema di
classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria,
richiamato dal Regolamento 2557/2001.
H.
Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2, del Decreto Ministeriale 26 giugno
2000 n. 219, le parole "tra i rifiuti" devono intendersi "tra i
rifiuti pericolosi". Gli allegati 1 e 2 del Decreto Ministeriale 26 giugno
2000, n. 219, per quanto riguarda la codificazione riportata, hanno perso
significato. Una guida per l'individuazione dei nuovi codici applicabili e'
riportata negli allegati D ed E alla presente direttiva.
2.
Registri, formulari e MUD.
A.
Nella compilazione dei registri e dei formulari di cui agli articoli 12 e 15
del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 gli operatori dovranno
utilizzare i codici di cui all'allegato A alla presente direttiva. Ai fini
della compilazione del Modello Unico di dichiarazione (MUD) di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 70, i codici di cui all'allegato A alla presente direttiva,
dovranno essere inseriti a partire dalla comunicazione in scadenza il 30 aprile
2003, relativa ai dati riferiti al 2002.
B.
Si ricorda che per i rifiuti che hanno acquisito la classificazione di
pericolosita', gli operatori interessati hanno dato applicazione al disposto di
cui all'art. 1 comma 15 della legge 6 dicembre 2001 n. 443.
C.
I codici dei rifiuti da utilizzare ai fini della lettera a sono individuati da
parte dei soggetti interessati nell'allegato B "Schema di
trasposizione" della presente direttiva. Nelle ipotesi in cui lo schema di
trasposizione non contenga adeguati elementi per l'individuazione del codice in
relazione alla singola fattispecie di rifiuti, gli operatori interessati
possono utilizzare codici diversi da quelli individuati nello schema in parola
previa autorizzazione della Provincia territorialmente competente, da
rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, e previa comunicazione ai
Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e delle Attivita'
produttive nonche' all'Agenzia Nazionale per l'Ambiente, anche ai fini
dell'eventuale revisione dell'Allegato B.
3.
Autorizzazioni di gestione dei rifiuti ex articoli 28 e 30 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
A.
Gli operatori interessati utilizzano lo schema di trasposizione di cui
all'allegato B per l'individuazione dei codici dei rifiuti gestiti, con le
procedure indicate al punto 1, in attesa che le Autorita' competenti al
rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di recupero e di
smaltimento di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.
22, ovvero alle iscrizioni di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 5
febbraio 1997 n. 22, provvedano, in occasione della prima richiesta utile di
rinnovo, ad aggiornare i codici dei rifiuti indicati nelle autorizzazioni o
nelle iscrizioni,
B.
Per i rifiuti che, per effetto delle decisioni di cui al punto 1, acquisiscono
la classificazione di rifiuti pericolosi, si applica l'articolo 1 comma 15
della legge 6 dicembre 2001 n. 443.
4.
D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22":
A.
I codici dei rifiuti non pericolosi relativi alle tipologie dei rifiuti di cui
agli allegati 1 suballegato 1 e 2 suballegato 1 del Decreto Ministeriale 5
febbraio 1998, si conformano alla Decisione CE di cui al punto 1 secondo quanto
indicato nell'allegato C alla presente direttiva. Le tipologie e le
caratteristiche dei rifiuti non pericolosi descritte negli allegati in parola rimangono
immodificate.
B.
Fermo restando le indicazioni di cui al punto 2 lettera c, le comunicazioni
relative ad attivita' di recupero in corso mantengono la propria validita' ed
efficacia fino alla scadenza desunta ai sensi dell'articolo 33 comma 5 del Decreto
legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.
5.
Materiali da costruzione contenenti amianto.
A.
Si ricorda che, per quanto riguarda lo smaltimento in discarica dei rifiuti
costituiti da materiali di costruzione contenenti amianto di cui al codice
170605, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 16 luglio
2002, conformemente a quanto previsto dalla Decisione 2001/573/CE.
Roma. 9 aprile 2002
Il
Ministro: MATTEOLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 197
ALLEGATI Omessi