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Ordinanza Commissariale 19 novembre 2002.

Determinazione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti in discarica.

(G.U.R.S. n. 54, 29/11/2002) 

 


IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE


Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;
Vista l'Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002, con cer nenti l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;
Visto, in particolare, l'art.3, comma 1, della predetta legge n. 225/92, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
Visto, inoltre, il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n. 225/92, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana - n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'avv. Felice Crosta è stato nominato Vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Visto l'art. 7, comma 3, della predetta ordinanza n. 2983/99, il quale dispone che il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, istituisca un'apposita tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti effettuato attraverso gli impianti pubblici finanziati dal Commissario stesso;
Visto il comma 5 dello stesso art. 7, introdotto dal l'art. 2, comma 11, dell'ordinanza n. 3072/2000, il quale dispone che il commissario delegato adegui, su proposta dei prefetti, la tariffa per il conferimento dei rifiuti nelle discariche comunque in esercizio;
Visto il verbale dell'incontro del 20 marzo 2002 tra la struttura commissariale ed i rappresentanti delle prefetture dell'Isola, durante il quale è emersa la data del 1° gennaio 2003 come decorrenza di applicazione della tariffa;
Visto il verbale della riunione del 25 luglio 2002, tra gli stessi organismi di cui sopra, durante la quale è stata esaminata la proposta di tariffa risultante dalla scheda appresso riportata ed è stato confermato che la menzionata tariffa entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2003 per le discariche autorizzate ex artt. 27 e 28, ivi comprese le discariche ex art. 13 per le quali i prefetti avranno chiesto il finanziamento per l'adeguamento ex artt. 27 e 28 ed hanno in corso la relativa istruttoria;
Vista la scheda contenente il calcolo della tariffa per il conferimento dei rifiuti in discarica - allegato 1 al verbale in data 25 luglio 2002 - riportata come segue:

 

SCHEDA TARIFFA CONFERIMENTO IN DISCARICA

 

Descrizione Euro/tonn. 
Ammortamento 17,60 
Gestione 17,80
Post-mortem  13,50 
Tariffa come somma delle tre voci  51,60 
Contributo rd  5,20 
Royalties 5,20
Totale 62,00
Tributo   10,30
Penalizzazioni   1,50
Totale  73,80


 BONUS PER CERTIFICAZIONI DI QUALITA' (% SU QUOTA GESTIONE)

Descrizione

ISO 9001 5% 
ISO 14001 o EMAS 2  10% 
OHSAS 18001 5% 


Ordina:


Art. 1
A partire dal 1° gennaio 2003, per le discariche autorizzate ex artt. 27 e 28, ivi comprese le discariche ex art. 13 per le quali i prefetti avranno chiesto il finanziamento per l'adeguamento ex artt. 27 e 28 ed hanno in corso la relativa istruttoria, si applicherà la tariffa di smaltimento dei rifiuti in discarica pari ad E 62,00 la tonnellata, di cui:


Descrizione  Euro/tonn
Ammortamento  17,60 
Gestione  17,80 
Post-mortem  13,50 
Tariffa come somma delle tre voci  51,60 
Contributo rd  5,20 
Royalties  5,20 
Totale  62,00 


Restano salvi il tributo speciale per il deposito e lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilabili, previsto dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e la relativa maggiorazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla normativa vigente, prevista dal l'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 2983/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
In favore di quei gestori pubblici che possono esibire le certificazioni ISO 9001, ISO 14002 e/o EMAS 2, OHSAS 18001, sarà accreditato un ulteriore corrispettivo pari a:

Descrizione

ISO 9001  5% 
ISO 14001 o EMAS 2  10% 
OHSAS 18001  5% 


da calcolarsi sulla quota di tariffa relativa alla gestione.


Art. 3
Trasmettere copia della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero della salute.


Art. 4
Pubblicare la presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 19 novembre 2002.
Il Presidente della Regione
Commissario delegato: CUFFARO
Il Vice Commissario: CROSTA