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Regione Siciliana
Ordinanza Commissariale 23 luglio 2003

Cadenza biennale delle dichiarazioni dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT). 

(GURS n. 34 del 01.08.03)



IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 225/92, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile, quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
Visto, inoltre, il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n. 225/92, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
Visto ancora l'art. 5 della legge n. 225/92 e, in particolare, il comma 2, che prevede che, per l'attuazione degli interventi d'emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato d'emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002 concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto l'art. 1 ter del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, come convertito con legge 8 aprile 2003, n. 62;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'avv. Felice Crosta è stato nominato Vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, che nel dare attuazione alla direttiva n. 96/59/CE, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, ha previsto che le regioni e le province autonome, entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto, adottino e trasmettano al Ministro dell'ambiente, programmi per la decontaminazione e lo smaltimento, che costituiscono parte integrante dei piani disciplinati dall'art. 22 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 1166 del 18 dicembre 2002, con la quale, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia - Presidente della Regione siciliana ha adottato il piano di gestione integrata dei rifiuti;
Vista l'ordinanza commissariale n. 1243 del 30 dicembre 2002, di approvazione del programma per la decontaminazione e lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) in Sicilia;
Visto il predetto programma, che prevede che l'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia provveda, con l'A.R.P.A. Sicilia e le Province regionali, alla verifica dei dati dell'inventario previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/99;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 209/99, che, al comma 3, prevede che la comunicazione ai fini del predetto inventario deve essere effettuata, per la prima volta, entro il 31 dicembre 1999 e, poi, con cadenza biennali;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 500/99, come convertito con legge n. 33/2000, che, al comma 2, ha stabilito che il termine del 31 dicembre 1999 di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 209/99 è prorogato al 31 dicembre 2000;
Considerato che della verifica delle dichiarazioni, ai fini dell'inventario, è emerso che alcuni detentori, nonostante la proroga del termine al 31 dicembre 2000, hanno ritenuto che la seconda dichiarazione dovesse, comunque essere resa entro il 31 dicembre 2001;
Ritenuto di dovere chiarire quale debba essere la cadenza biennale delle dichiarazioni, al fine di non appesantire la verifica delle stesse e la tenuta dell'inventario;

Ordina:

Art. 1
I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm (elevato a 3) sono tenuti ad effettuare all'A.R.P.A. Sicilia la terza comunicazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 209/99, entro il 31 dicembre 2004 e le ulteriori comunicazioni entro il 31 dicembre di ogni biennio successivo, fermo restando che la comunicazione deve, in ogni caso, essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti.

Art. 2
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 23 luglio 2003.
Il Vice Commissario: CROSTA