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Regione Veneto
Provincia di Treviso
Settore Gestione del Territorio
Treviso, 21 dicembre 2004
OGGETTO: Gestione rifiuti urbani e assimilati – Servizio pubblico
integrativo di gestione rifiuti speciali – Adempimenti relativi alla
compilazione di formulari di identificazione, registri di carico e scarico e MUD.
Indicazioni.
FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE
Rifiuti urbani
L’art. 15, comma 4, del D. Lgs. 22/1997 introduce una inequivocabile esclusione
dall’obbligo di compilazione del formulario di identificazione in caso di
“trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio
pubblico”.
Malgrado la chiarezza della
disposizione, le diverse possibili variabili nella gestione del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani inducono ad approfondire l’argomento.
Innanzi tutto è utile ricordare
quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente 4-8-1998 n. GAB/DEC/812/98:
“in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere
accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'art. 15, comma 4,
del D. Lgs. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel
territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito.
L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia,
applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga
effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è
effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti
condizioni: 1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di
smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del
servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti
urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di
affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono
destinati i rifiuti); 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti
sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta.
Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di
stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato
dal formulario di identificazione”.
Precisa l’art. 29 della L. R. 3/2000 che “il trasporto effettuato dal gestore
dell’ordinario servizio pubblico di raccolta, dall’area attrezzata verso i
successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, in quanto
rientrante comunque nella fase di raccolta dei rifiuti urbani, non è soggetto
all’obbligo del formulario di identificazione previsto dall’articolo 15 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
Pertanto si forniscono le seguenti
direttive:
1) È escluso dall’obbligo del formulario il trasporto di rifiuti urbani
effettuato dal gestore del servizio pubblico (Ente Pubblico, Concessionario,
Privato affidatario del servizio) verso l’impianto di smaltimento o di recupero
cui sono destinati i rifiuti urbani;
2) Permane l’esclusione dall’obbligo anche nel caso in cui il trasporto venga
effettuato dal medesimo gestore del servizio pubblico di raccolta verso un
ecocentro o una stazione di travaso o da un ecocentro e da una stazione di
travaso (se autorizzati ai sensi dell’art. 29, comma 1 della L. R. 3/2000) verso
l’impianto di recupero o smaltimento individuato come destinazione finale del
rifiuto urbano;
3) Vige l’obbligo del formulario allorché il trasporto dall’ecocentro o dalla
stazione di travaso venga effettuato da un soggetto diverso rispetto al gestore
del servizio pubblico che ha effettuato la raccolta sul territorio, e ciò
malgrado i rifiuti di cui trattasi siano destinati al medesimo impianto di
recupero o smaltimento individuato dall’Autorità d’Ambito come destinazione
finale del rifiuto.
Servizio pubblico integrativo per rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti
urbani
Nel caso di servizio pubblico integrativo per rifiuti speciali non
assimilati ai rifiuti urbani è opportuno fare maggiori precisazioni.
Si individuano innanzitutto le norme
di riferimento:
1) L’art. 21, comma 5, del D. Lgs. 22/1997 dispone che “i Comuni possono
istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive
modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non
assimilati ai rifiuti urbani”;
2) L’art. 10, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 22/1997 indica che “il
produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con (…) il
conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani con i quali sia stata stipulata apposita
convenzione” e l’art. 10, comma 3, lett. a) esclude “la responsabilità del
detentore per il corretto recupero o smaltimento in caso di conferimento dei
rifiuti al servizio pubblico di raccolta”;
3) L’art. 11, comma 3, del D. Lgs. 22/1997 dispone che “nel caso in cui i
produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta,
la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla
quantità conferita”.
Dalla lettura ed interpretazione
delle norme di riferimento emerge che:
1) Non è prevista alcuna esenzione dall’obbligo di compilazione del formulario
di identificazione nel caso di servizio pubblico integrativo di gestione dei
rifiuti speciali non assimilati, in quanto di tale fattispecie non si fa
menzione nell’art. 15 del D. Lgs. 22/1997, che esclude esclusivamente il caso
del “trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il
servizio pubblico”;
2) Sussiste, dunque, l’obbligo per il soggetto gestore del servizio pubblico
integrativo di raccolta di compilare il formulario di identificazione. Riguardo
agli adempimenti e responsabilità, richiamato quanto disposto dall’art. 10 che
esclude ogni responsabilità ed obbligo per il produttore/detentore che
conferisce i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, si può ritenere
che, per gli adempimenti formali, nel caso di servizio pubblico integrativo può
essere considerato produttore il gestore del servizio con quanto ne consegue per
la compilazione di formulari, registri e MUD. Il soggetto gestore del servizio
pubblico, nello spirito della norma, diventa così un “sostituto” del produttore
nell’adempimento degli obblighi formali; il produttore/detentore cioè,
stipulando apposita convenzione con il soggetto che gestisce il servizio
pubblico di raccolta, non dovrà ottemperare all’obbligo assunto in sua vece dal
gestore pubblico, sempre limitatamente alla quantità conferita.
REGISTRI DI CARICO E SCARICO
Per i rifiuti urbani il D. Lgs. 22/1997 non prevede analoga esenzione, come
visto per i formulari, per i registri di carico e scarico.
L’art. 12 del D. Lgs. 22/1997, infatti, nell’individuare i soggetti obbligati
alla tenuta del registro di carico e scarico, richiama l’art. 11, comma 3, che a
sua volta dispone: “Chiunque effettua a titolo professionale attività di
raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari
di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei
rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le
imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7,
comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente con le
modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le quantità e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono
esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni
e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli
imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno
più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i
medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal
gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita”.
Esistono solo esenzioni specifiche previste dal comma 6-bis dell’art. 12, ai
sensi del quale sono esonerati dall'obbligo “i consorzi di cui agli articoli
40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo
9-quinquies del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95” (cioè i vari consorzi di recupero
e riciclaggio).
Altra esenzione è prevista dall’art. 44, comma 3, del D. Lgs. 22/1997 che
dispone: “(…) il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte
dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei
citati accordi e contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi della
comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico e scarico,
della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e
della iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente
decreto”.
L’art. 58, comma 7 quater, del D. Lgs. 22/1997 esclude, infine, dall’obbligo
“(..) le attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti
abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante,
limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.”
Per quanto riguarda, dunque, la “raccolta e trasporto”, sono obbligati
alla tenuta del registro di carico e scarico tutti i soggetti che effettuano a
titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti. La norma non
fa distinzione fra tipologie di rifiuto; si riferisce, senza eccezione alcuna,
al trasporto di rifiuti non distinguendo tra urbani e speciali né tra pericolosi
e non pericolosi. L’unica precisazione riguarda il “titolo professionale”,
il che vale ad escludere esclusivamente il caso di un Comune che effettui in
economia il servizio di raccolta e trasporto (non qualificandosi il Comune come
soggetto che effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto).
Viceversa sono soggetti all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico
il concessionario del Comune o dell’Ente di Bacino o altri soggetti
aggiudicatari del servizio affidato dall’ente pubblico. Va precisato al riguardo
che:
1) Non sussistendo per i rifiuti urbani l’obbligo di compilazione del formulario
per il trasporto, non vige il principio della necessaria integrazione tra
registri e formulari come previsto dall’art. 12, comma 3, del D. Lgs. 22/1997;
si può, pertanto, affermare che, anche in analogia a quanto precisato al punto
2m) della Circolare del Ministero dell’Ambiente del 4.8.1998, è possibile
effettuare un’unica registrazione a fine giornata;
2) L’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico vige, naturalmente,
anche per il gestore di impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti
urbani;
3) Per ecocentri e stazioni di travaso si applica quanto disposto dall’art. 29,
comma 5, della L. R. 3/2000 che prescrive “la tenuta di un apposito registro, da
compilarsi settimanalmente, da cui risultino i dati inerenti le tipologie e le
quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di stoccaggio o impianti
di smaltimento o recupero, con indicazione di tale destinazione”.
M.U.D.
Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione annuale M.U.D. sono i
medesimi soggetti prima individuati per l’obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico, compresi pertanto i soggetti che svolgono a titolo
professionale la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani.
Come detto, infatti, l’art. 12 (registri di carico e scarico) fa espresso
richiamo all’art. 11, comma 3, (riferito al MUD) per individuare i soggetti
obbligati.
Alla prescrizione generale del comma 3, l’art. 11, al comma 4, aggiunge una
disposizione speciale riferita a “Comuni, loro consorzi o comunità montane
ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati”, chiamati a comunicare annualmente le seguenti specifiche
informazioni:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto
alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e le
quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli
investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della
tariffa;
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
È opportuno precisare che:
1) Per la gestione dei rifiuti urbani va compilata la scheda RU con le
indicazioni di cui al DPCM 24.12.2002; alla scheda RU vanno allegati tanti
moduli RST quanti sono i concessionari che svolgono l’attività di raccolta,
intendendo per essi i soggetti che svolgono il servizio a seguito di affidamento
di incarico da parte del Comune, dell’Ente di Bacino o del soggetto gestore del
servizio; vanno, altresì, allegati tanti moduli DRU quanti sono gli impianti di
smaltimento o recupero e le tipologie di rifiuto ad essi destinati.
2) Nel caso di servizio pubblico integrativo per la gestione di rifiuti speciali
non assimilati ai rifiuti urbani, la comunicazione è effettuata dal soggetto
gestore del servizio pubblico, in base all’espressa previsione dell’ultima parte
del comma 3 dell’art. 11 del D. Lgs. 22/1997 nonché alla luce di quanto
precisato sopra in tema di formulari e registri di carico e scarico; allo scopo
dovranno essere compilate tante schede RIF quante sono le tipologie di rifiuto
raccolte, considerando il territorio per cui l’Ente risulta soggetto gestore
come unità locale di produzione dei rifiuti.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Carlo Rapicavoli)