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Regione Abruzzo
Legge Regionale n. 20 del
26-07-2004
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16.12.1998, n. 146 concernente: Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
(B.U.R. Abruzzo N. 21 del 30
luglio 2004)
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Sostituzione dell'art. 5 della L.R. 146/1998
1. L'art. 5 della L.R. 146/1998, così come sostituito dall'art. 2 della
L.R. 10.8.2002, n. 20, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Base imponibile e determinazione del tributo)
1. La base imponibile del tributo, di cui all'art. 3, comma 24, della Legge
statale è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti, determinata sulla
base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'art. 12
del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22."
2. Con riferimento alla definizione ed alla classificazione contenute
rispettivamente nell'art. 6 e nell'art. 7 del D.Lgs. 22/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'ammontare dell'imposta è determinato, per ogni
mille chilogrammi di rifiuti conferiti:
a) in Euro 2 per gli scarti e sovvalli che residuano da operazioni di recupero,
cosi come disciplinate dalle norme vigenti, di rifiuti speciali dei settori
minerario, estrattivo, lapideo e metallurgico;
b) in Euro 3 per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio,
lapideo e metallurgico smaltiti tal quali;
c) in Euro 4 per tutte le tipologie di rifiuti ammissibili agli impianti di
termovalorizzazione, con recupero energetico, nei limiti e condizioni delle
relative autorizzazioni regionali;
d) in Euro 5 per:
1. per i fanghi palabili dei rifiuti speciali;
2. per i rifiuti urbani e per gli scarti non recuperabili
provenienti da rifiuti urbani prodotti in ogni Comune in cui sia assicurata una
raccolta differenziata, nei termini fissati dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs.
22/1997, risultante da relazione documentata, accertata dall'Ente di controllo,
individuato dalla presente legge al successivo art. 8, nella quale vanno
evidenziati i quantitativi complessivi dei rifiuti urbani prodotti, i
quantitativi, la tipologia e la destinazione dei rifiuti urbani differenziati
avviati a recupero, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, la percentuale di
raccolta differenziata raggiunta, i quantitativi, la tipologia e la destinazione
di scarti e sovvalli avviati a smaltimento;
3. per gli scarti e i sovvalli, conferiti da impianti di
stoccaggio, recupero e deposito preliminare, che residuano, per una percentuale
non superiore al 10% in peso dei rifiuti complessivamente trattati, da tutte le
operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e/o assimilati agli
urbani, cosi come disciplinate dalle vigenti norme, certificati a seguito di
accertamento effettuato dal competente organo di controllo, attestante
l'effettivo avvio a riutilizzazione in altro ciclo produttivo delle frazioni di
rifiuto movimentate;
e) in Euro 8 per gli scarti e sovvalli che residuano da operazioni di recupero,
così come disciplinate dalle norme vigenti, di rifiuti speciali pericolosi;
f) in Euro 20 per i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi smaltiti tal
quali e non recuperabili secondo le vigenti norme, nonché per gli scarti e i
sovvalli, di cui al punto 3. della lett. d), che residuano dalle operazioni di
recupero per una percentuale superiore al 10% in peso dei rifiuti
complessivamente trattati;
g) in Euro 15 per gli scarti non recuperabili provenienti dalla raccolta
differenziata di rifiuti urbani prodotti in ogni Comune in cui non siano stati
ancora raggiunti gli obiettivi fissati dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs.
22/1997, risultante da relazione documentata, accertata dall'Ente di controllo
individuato dalla presente legge, nella quale vanno evidenziati i quantitativi,
la tipologia e la destinazione dei rifiuti urbani differenziati avviati a
recupero, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, la percentuale di raccolta
differenziata raggiunta, i quantitativi e la destinazione di scarti e sovvalli
avviati a smaltimento, limitatamente al periodo di un anno dall'entrata in
vigore della presente legge;
h) in Euro 25 per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali.
3. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20% degli importi
previsti dal comma 2, i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale
di siti inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla vigente
normativa, anche in tema di amianto, effettuate all'interno del territorio
regionale.
4. L'ammontare dell'imposta è fissato, a norma dell'art. 3, comma 29, della
legge statale, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno
per l'anno successivo; qualora la Regione non provveda nel termine stabilito, si
intende prorogata la misura vigente.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 29 della legge statale il tributo è determinato
moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo espresso in
chilogrammi dei rifiuti conferiti, nonché per il coefficiente di correzione
stabilito con decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministro
dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato.
ARTICOLO 2
Integrazione dell'art. 8 della L.R. 146/1998
1. Dopo il terzo comma dell'art. 8 della L.R. 146/1998 è inserito il seguente
comma:
"3/bis. L'erogazione delle somme previste a favore delle Province, ai sensi
dell'art. 3, comma 27, della legge statale e del comma 3 del presente articolo,
è subordinata all'acquisizione da parte della Regione della relazione di cui al
precedente comma 2.
ARTICOLO 3
Sostituzione dell'art. 11 della L.R. 146/1998
1. L'art. 11 della L.R. 146/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Decadenza e rimborsi)
1. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla
presente legge, sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente
pagate. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni
dalla data di pagamento.
2. In caso di presentazione dell'istanza di rimborso a mezzo plico postale,
quale data di presentazione, farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio
postale accettante.
3. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'importo
indebitamente o erroneamente versato sull'ammontare del tributo dovuto per le
successive scadenze."
ARTICOLO 4
Integrazioni alla L.R. 146/1998
1. Dopo l'art. 11 della L.R. 146/1998, sono inseriti i seguenti articoli:
a) art. 11/bis
"Art. 11/bis (Prescrizione)
1. Il credito della Regione per l'accertamento del tributo speciale di cui
all'art. 5 della presente legge, si prescrive in cinque anni a decorrere
dall'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione
annuale di cui al precedente art. 7. In caso di comportamenti omissivi la
prescrizione opera dal momento dell'accertamento del fatto illecito.
2. Il diritto a riscuotere le somme per le violazioni punite con sanzioni
amministrative non tributarie si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della Legge
24.11.1981, n. 689, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata
commessa la violazione.
3. La prescrizione del credito per la riscossione del tributo è interrotta
quando viene esercitata l'azione penale; in tal caso il termine di prescrizione
decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio
penale."
b) art. 11/ter
"Art. 11/ter (Comunicazioni)
1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di
discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e
regionale comunicano alla struttura tributaria regionale e alle Province, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i
dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo relativi alle
autorizzazioni in essere.
2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano, inoltre, alla competente struttura
tributaria regionale i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche
di quelle in essere, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento."
ARTICOLO 5
Sostituzione dell'art. 12 L.R. 146/1998
1. L'art. 12 della L.R. 146/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Norma finanziaria)
1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi è iscritto nel Cap. 11690 (U.P.B. 01.01.002) ridenominato: Tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Art. 3, comma 24,
legge 549/1995, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.
2. Una quota del 10% del gettito del tributo è dovuta alle Province in ragione
del gettito riferito alle discariche e agli impianti di incenerimento situati
nel territorio di ciascuna Provincia ed iscritto nel Cap. 291531 (UPB 05.01.011)
denominato: Quota del 10% del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi di cui alla legge 549/1995 da destinare alle Province, dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
3. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 27, della legge statale e per gli
altri interventi previsti e disciplinati dall'art. 34, comma 2, della L.R.
83/2000, il 35% del gettito annuo del tributo al netto di quanto già destinato
alle Province, ai sensi del comma 2, è iscritto al Cap. 292210 (UPB 05.02.010)
denominato: Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti
e risanamento ambientale, dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale.
4. A titolo di concorso nelle spese della delega previste dalla presente legge
la Regione riconosce alle Province una quota pari al 5% del gettito annuo del
tributo, al netto di quanto già destinato ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.
5. Un ulteriore 10% del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già
destinato ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 4, è destinato alle Province, per
l'esercizio delle funzioni delegate dalla L.R. 28.4.2000, n. 83. Il riparto di
dette quote è disposto dalla Giunta Regionale d'intesa con le Province sulla
base dei criteri di cui al comma 2.
6. La Giunta regionale può erogare, a titolo di acconto, su richiesta della
Provincia, un importo pari al 50% della somma erogata nell'anno precedente.
7. Le entrate, derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie, sono
introitate direttamente dalle Province nei loro bilanci, per essere destinate
all'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività di controllo
ambientale, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 11/1997."
ARTICOLO 6
Abrogazione
1. L'art. 40 della L.R. 28.4.2000, n. 83 è abrogato.
ARTICOLO 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della
Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 26 Luglio 2004