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Regione Veneto
Legge Regionale n.22 del 26 novembre 2004
Disposizioni di novellazione del Capo IV della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
(B.U.R. Veneto N. 121 del 30
novembre 2004 )
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000,
n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
1. All’articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
"Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", dopo il comma
3 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
“3 bis. L’individuazione della tipologia e del complesso degli
impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella
Regione, operata dal piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani e dalle sue varianti rappresentate dall’approvazione dei
piani di cui all’articolo 8, vincola il Programma triennale per i
lavori pubblici di competenza regionale, di cui all’articolo 4,
comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27,
‘Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche,
quanto agli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di
competenza della Regione, ai sensi dell’articolo 4, e vincola
altresì i programmi triennali dei lavori pubblici di competenza
delle province, quanto agli impianti pubblici di gestione dei
rifiuti urbani di competenza delle province, ai sensi dell’articolo
6.”.
ARTICOLO 2
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000,
n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge
regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di
gestione dei rifiuti", le parole "dell'articolo 24 della legge 8
giugno 1990, n. 142" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
successive modificazioni".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14, della legge
regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di
gestione dei rifiuti", le parole "dell'articolo 25 della legge 8
giugno 1990, n. 142" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive
modificazioni".
ARTICOLO 3
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000,
n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
1. All’articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
"Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", sono apportate
le seguenti modificazioni:
al comma 3 la parola “sessanta” è sostituita dalla parola “centottanta”;
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:“8 bis. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 6 da parte del Presidente della provincia o in caso di inerzia del Presidente della provincia rispetto all’esercizio della funzione di cui al comma 8, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale.”.
ARTICOLO 4
Inserimento dell’articolo 16 bis nella legge regionale 21
gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti".
1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.
3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" è aggiunto il
seguente:
“Art. 16 bis - Transizione dagli enti responsabili di bacino
all’Autorità d’ambito.
1. Nelle more dell’individuazione delle forme di servizio di
gestione dei rifiuti urbani da parte dell’Autorità d’ambito, ai
sensi del comma 3 dell’articolo 19, e dell’operatività
dell’organizzazione del servizio da questa approvata,
rimangono in essere ed esercitano le funzioni loro proprie gli
enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione
del Consiglio regionale n. 785/1988 e continuano a produrre
effetti, fino alla loro naturale scadenza, fatta salva la
disposizione di cui al comma 2, le concessioni ed i contratti di
servizio vigenti per l’affidamento della gestione operativa
relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani,
rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino.
Successivamente, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4, gli
enti responsabili di bacino sono soppressi e le relative
concessioni e contratti di servizio si estinguono.
2. Nelle more dell’operatività dell’organizzazione del servizio di
gestione dei rifiuti approvato dall’Autorità d’ambito,
conformemente alle disposizioni di cui al comma 15 bis
dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modificazioni, le concessioni ed i contratti di
servizio di cui al comma 1 si estinguono comunque entro e non
oltre la data del 31 dicembre 2006, fatte salve le eccezioni di cui
ai commi 15 bis e 15 ter del medesimo articolo 113.
3. Con atto successivo alla istituzione dell’Autorità d’ambito gli
enti locali partecipanti, definiscono i criteri e le modalità di
conferimento al patrimonio dell’Autorità, delle quote di
partecipazione ripartite a seguito dell’estinzione degli enti
responsabili di bacino.
4. L’Autorità d’ambito, ove lo ritenesse rispondente agli
interessi generali dell’ambito, può prevedere su domanda degli
enti locali partecipanti all’ambito, che l’organizzazione del
servizio di gestione dei rifiuti urbani preveda anche la
salvaguardia di una o più delle gestioni esistenti. La
salvaguardia deve avere carattere di temporaneità e non deve
recare pregiudizio all’efficienza, efficacia ed economicità della
gestione complessiva dell’ambito, né comportare una
significativa differenziazione delle tariffe da applicare alle
utenze.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4 l’Autorità d’ambito
nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15:
individua le gestioni da salvaguardare ed i relativi enti responsabili di bacino;
definisce i termini di durata della salvaguardia e le modalità di gestione ad essa relative.
6. In ogni caso i termini di durata di cui alla lettera b) del
comma 5 non possono eccedere la data del 31 dicembre 2006
o, per le sole eccezioni di cui ai commi 15 bis e 15 ter
dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modificazioni, la data del 31 dicembre 2007.”.
ARTICOLO 5
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 21 gennaio 2000,
n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
1. La lettera c), del comma 4, dell'articolo 17 della legge
regionale n. 3/2000 è così sostituita:
"c) il Comitato istituzionale, presieduto dal Presidente
dell'Autorità è composto da un minimo di cinque ad un
massimo di nove membri, eletti dall'assemblea;"
2. La lettera c), del comma 5, dell'articolo 17 della legge
regionale n. 3/2000 è così sostituita:
"c) il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente
dell'Autorità d'ambito è composto da un minimo di cinque ad un
massimo di nove membri, eletti dall'assemblea;".
ARTICOLO 6
Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 21 gennaio 2000,
n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
1. Al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 21 gennaio
2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" le
parole “tra le seguenti, previste dalla legge n. 142/1990:
concessione a terzi, azienda speciale, società per azioni,
società a responsabilità limitata” sono sostituite dalle seguenti:
“conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 113
bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modificazioni".
2. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 21 gennaio
2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" è
abrogato.
ARTICOLO 7
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000,
n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
1. All’articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
"Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", dopo il comma
7 bis è aggiunto il seguente comma 7 ter:
“7 ter. Ferma restando l’esclusione disposta dal comma 7, la
Provincia può richiedere la presentazione del programma di
controllo di cui allo stesso comma 7 per tutti gli impianti di
recupero dei rifiuti con potenzialità superiore a 100 tonnellate al
giorno e per gli impianti di stoccaggio di rifiuti di cui all’articolo
6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 22/1997 e
successive modifiche ed integrazioni, ogniqualvolta ciò si renda
opportuno, in considerazione di particolari situazioni territoriali
che richiedano elevato grado di tutela ambientale individuate
dalla Provincia stessa.”.
ARTICOLO 8
1. All'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3,
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma "4 bis":
"4 bis) le suddette riduzioni sono applicate anche ai comuni
che raggiungono rispettivamente il 50 per cento e il 35 per
cento, aggiungendo alle percentuali di raccolta differenziata
quelle ottenute attraverso la riduzione dei rifiuti avviati in
discarica mediante l'utilizzo di appositi impianti."
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 26 novembre 2004