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Regione Veneto
Legge Regionale n.22 del 26 novembre 2004

 

Disposizioni di novellazione del Capo IV della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
 

(B.U.R. Veneto N. 121 del 30 novembre 2004  )
 

 

                                                             
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
 


ARTICOLO 1
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

1. All’articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

“3 bis. L’individuazione della tipologia e del complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, operata dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dalle sue varianti rappresentate dall’approvazione dei piani di cui all’articolo 8, vincola il Programma triennale per i lavori pubblici di competenza regionale, di cui all’articolo 4, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, ‘Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche, quanto agli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di competenza della Regione, ai sensi dell’articolo 4, e vincola altresì i programmi triennali dei lavori pubblici di competenza delle province, quanto agli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di competenza delle province, ai sensi dell’articolo 6.”.


ARTICOLO 2
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".


1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", le parole "dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni".


2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", le parole "dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni".


ARTICOLO 3
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".


1. All’articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 3 la parola “sessanta” è sostituita dalla parola “centottanta”;

  2. dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:“8 bis. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 6 da parte del Presidente della provincia o in caso di inerzia del Presidente della provincia rispetto all’esercizio della funzione di cui al comma 8, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale.”.


ARTICOLO 4
Inserimento dell’articolo 16 bis nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" è aggiunto il seguente:
“Art. 16 bis - Transizione dagli enti responsabili di bacino all’Autorità d’ambito.


    1. Nelle more dell’individuazione delle forme di servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell’Autorità d’ambito, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19, e dell’operatività dell’organizzazione del servizio da questa approvata, rimangono in essere ed esercitano le funzioni loro proprie gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785/1988 e continuano a produrre effetti, fino alla loro naturale scadenza, fatta salva la disposizione di cui al comma 2, le concessioni ed i contratti di servizio vigenti per l’affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino. Successivamente, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4, gli enti responsabili di bacino sono soppressi e le relative concessioni e contratti di servizio si estinguono.


    2. Nelle more dell’operatività dell’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti approvato dall’Autorità d’ambito, conformemente alle disposizioni di cui al comma 15 bis dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, le concessioni ed i contratti di servizio di cui al comma 1 si estinguono comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 15 bis e 15 ter del medesimo articolo 113.


    3. Con atto successivo alla istituzione dell’Autorità d’ambito gli enti locali partecipanti, definiscono i criteri e le modalità di conferimento al patrimonio dell’Autorità, delle quote di partecipazione ripartite a seguito dell’estinzione degli enti responsabili di bacino.


    4. L’Autorità d’ambito, ove lo ritenesse rispondente agli interessi generali dell’ambito, può prevedere su domanda degli enti locali partecipanti all’ambito, che l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani preveda anche la salvaguardia di una o più delle gestioni esistenti. La salvaguardia deve avere carattere di temporaneità e non deve recare pregiudizio all’efficienza, efficacia ed economicità della gestione complessiva dell’ambito, né comportare una significativa differenziazione delle tariffe da applicare alle utenze.


    5. Nelle ipotesi di cui al comma 4 l’Autorità d’ambito nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15:

  1. individua le gestioni da salvaguardare ed i relativi enti responsabili di bacino;

  2. definisce i termini di durata della salvaguardia e le modalità di gestione ad essa relative.


    6. In ogni caso i termini di durata di cui alla lettera b) del comma 5 non possono eccedere la data del 31 dicembre 2006 o, per le sole eccezioni di cui ai commi 15 bis e 15 ter dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, la data del 31 dicembre 2007.”.


ARTICOLO 5
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".


1. La lettera c), del comma 4, dell'articolo 17 della legge regionale n. 3/2000 è così sostituita:
"c) il Comitato istituzionale, presieduto dal Presidente dell'Autorità è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall'assemblea;"


2. La lettera c), del comma 5, dell'articolo 17 della legge regionale n. 3/2000 è così sostituita:
"c) il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente dell'Autorità d'ambito è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall'assemblea;".


ARTICOLO 6
Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".


1. Al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" le parole “tra le seguenti, previste dalla legge n. 142/1990: concessione a terzi, azienda speciale, società per azioni, società a responsabilità limitata” sono sostituite dalle seguenti: “conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 113 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni".


2. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" è abrogato.

 

ARTICOLO 7
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".


1. All’articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", dopo il comma 7 bis è aggiunto il seguente comma 7 ter:
“7 ter. Ferma restando l’esclusione disposta dal comma 7, la Provincia può richiedere la presentazione del programma di controllo di cui allo stesso comma 7 per tutti gli impianti di recupero dei rifiuti con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno e per gli impianti di stoccaggio di rifiuti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, ogniqualvolta ciò si renda opportuno, in considerazione di particolari situazioni territoriali che richiedano elevato grado di tutela ambientale individuate dalla Provincia stessa.”.


ARTICOLO 8
1. All'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma "4 bis":


"4 bis) le suddette riduzioni sono applicate anche ai comuni che raggiungono rispettivamente il 50 per cento e il 35 per cento, aggiungendo alle percentuali di raccolta differenziata quelle ottenute attraverso la riduzione dei rifiuti avviati in discarica mediante l'utilizzo di appositi impianti."

Formula Finale:


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.


Venezia, 26 novembre 2004