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Legislazione  giurisprudenza


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Regione Abruzzo
Legge Regionale n. 14 del 3-03-2005

 

Adeguamento della L.R. 26.7.2004, n. 20 alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 13.1.2003, n. 36

 

(B.U.R. Abruzzo n. 15 del 18-3-2005)

 

 
 
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:


ARTICOLO 1
Ulteriori modifiche all’art. 5 della L.R. 146/1998
1. All'art. 5 della L.R. 16.12.1998, n. 146, così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 10.8.2002, n. 20 e dalla L.R. 26.7.2004, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 2 è abrogata;
b) al punto 1 della lettera d) del comma 2, le parole "dei rifiuti speciali" sono sostituite con le parole "non pericolosi";
c) al punto 2 della lettera d) del comma 2, le parole "per i rifiuti urbani e per gli scarti non recuperabili provenienti da rifiuti urbani prodotti in ogni Comune" sono sostituite dalle parole "per i rifiuti urbani trattati e per le frazioni non recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata nei Comuni";
d) al punto 3 della lettera d) del comma 2, dopo le parole "operazioni di recupero di rifiuti" sono inserite le parole "urbani e". Dopo la parola "pericolosi" sono abrogate le parole "e/o assimilati agli urbani";
e) alla lettera e) del comma 2, dopo la parola "pericolosi" sono aggiunte le parole "per una percentuale non superiore al 10% in peso dei rifiuti complessivamente trattati, certificate a seguito di accertamento effettuato dal competente organo di controllo, attestante l'effettivo avvio a riutilizzazione in altro ciclo produttivo delle frazioni di rifiuto movimentate";
f) alla lettera f) del comma 2 sono abrogate le parole "e non recuperabili secondo le vigenti norme";
g) la lettera g) del comma 2 è così sostituita: "in euro 15 per i rifiuti urbani trattati e per le frazioni non recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata nei Comuni che non conseguono l'attestazione di cui al punto 2".

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 Marzo 2005