Copyright © Ambiente Diritto.it
Circolare 15 luglio 2005, n.5205
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Indicazioni per l'operativita' nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.
(GU n. 171 del 25-7-2005)
1. Materiale riciclato.
Definizione di materiale riciclato.
Materiale realizzato utilizzando rifiuti post-consumo da costruzione e
demolizione.
Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del riciclaggio.
Sono ascrivibili, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nel Repertorio
del riciclaggio:
A. aggregato riciclato risultante dal trattamento di rifiuti inorganici
post-consumo derivanti dalla demolizione e dalla manutenzione, anche parziale,
di opere edili e infrastrutturali;
B. conglomerato bituminoso riciclato confezionaio con rifiuti post-consumo
derivanti dalla scarifica della sovrastruttura stradale.
Limite in peso imposto dalla tecnologia.
La tecnologia impiegata per la produzione dell'aggregato riciclato non impone
particolari limiti. Il limite massimo di rifiuti inerti e' pertanto pari al
100%. Il limite minimo di rifiuti inerti negli aggregati riciciati e' del 60%.
La tecnologia impiegata per la produzione del conglomerato bituminoso riciclato
impone il limite minino del 20% di rifiuto inerte da scarifica.
L'entita' effettiva di rifiuti dovra' essere dichiarata nell'ambito della
domanda compilata in base allo schema di cui all'allegato A per i conglomerati
bituminosi e all'allegato B per gli aggregati riciclati, e della perizia giurata
di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003,
n. 203.
Eventuali ed ulteriori parametri, potranno essere aggiunti in funzione
dell'evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze di settore disponibili.
Aggregato riciclato e categorie di prodotti.
Categorie di prodotti ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del
riciclaggio.
Sono indicati, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, i seguenti
prodotti realizzati utilizzando rifiuti da costruzione e demolizione derivanti
dal post-consumo, iscrivibili nel Repertorio del riciclaggio:
A.1 aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in
terra dell'ingegneria civile, avente le caratteristiche riportate in allegato
C1;
A.2 aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari,
aeroportuali e di piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche
riportate in allegato C2;
A.3 aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle
infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali, avente le
caratteristiche riportate in allegato C3;
A.4 aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti
e colmate, avente le caratteristiche riportate in allegato C4;
A5 aggregato ricilato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione
anticapillare, antigelo, drenante, etc.), avente le caratteristiche riportate in
allegato C5;
A.6 aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004 per il
confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa,
secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2.
2. Metodologia di calcolo.
Nel settore edile, stradale e ambientale, il termine quantitativo per la
definizione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 8
maggio 2003, n. 203, fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di
aggregati riciclati rispondenti alle definizioni di cui ai punti A1-A6.
3. Obbligo.
L'obbligo di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale di
aggregati riciclati, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2003,
n. 203, si genera nel momento in cui i prodotti iscritti al repertorio del
riciclaggio presentino contestualmente: medesimo uso, ancorche' con aspetto,
caratteristiche o ciclo produttivo diversi, e prestazioni conformi all'utilizzo
cui sono destinati rispetto a quelli realizzati a partire da materiali vergini.
4. Congruita' del prezzo.
La congruita' del prezzo degli aggregati riciclati iscrivibili al Repertorio
del riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a
quello relativo ai corrispondenti materiali che si vanno a sostituire.
5. Iscrizione nel repertorio del riciclaggio.
Documentazione da produrre per l'iscrizione dei conglomerati bituminosi:
allegato A, debitamente compilato in base allo schema riservato ai materiali
riciclati e accluso alla presente circolare.
relazione tecnica - La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica
tesa a fornire informazioni relative al materiale di cui e' richiesta
l'iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle possibili
applicazioni, alla conformita' al test di cessione di cui all'allegato 3 al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed altri dati tecnici;
perizia giurata - La perizia giurata deve documentare la percentuale di rifiuti
derivanti dal post-consumo presente nel materiale riciclato, sulla base di
analisi di processo tramite dichiarazione di un soggetto certiticatore
professionalmente abilitato e/o da ente terzo notificato. Puo' essere presentata
un'unica perizia comprendente anche piu' materiali riciclati da iscriversi al
Repertorio del riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche di ciascuno;
altre informazioni utili - I soggetti interessati possono a loro discrezione
corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a
qualificare il materiale riciclato che intendono inserire nel Repertorio del
riciclaggio (es: marchi di qualita', possibili applicazioni, alternative di
utilizzo in luogo di analoghi materiali vergini, etc.).
Invio della domanda.
La domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la
documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con
raccomandata a.r. all'Ufficio di gabinetto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio - Commissione tecnica, decreto ministeriale 9 ottobre 2003
- via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 Roma.
Documentazione da produrre per l'iscrizione degli aggregati riciclati.
Allegato B, debitamente compilato in base allo schema accluso alla presente
circolare;
relazione tecnica di progetto, contenente: una descrizione dell'aggregato
riciclato e della relativa destinazione d'uso;
la composizione dell'aggregato con dichiarazione del peso di rifiuti
post-consumo da costruzione e demolizione impiegati per la realizzazione
dell'aggregato;
le caratteristiche prestazionali e rispondenza agli standards di cui
all'allegato C;
dichiarazione del rispetto del parametro di congruita' del prezzo, di cui al
punto 4 della presente circolare;
le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualita',
cui e' soggetto il prodotto e certificazione delle medesime;
perizia giurata. La perizia giurata deve documentare la percentuale di rifiuti
derivanti dal post-consumo presente nell'aggregato riciclato, stilla base di
analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore
professionalmente abilitato e/o da ente terzo notificato.
Puo' essere presentata un'unica perizia comprendente anche piu' materiali
riciclati da iscriversi al Repertorio del riciclaggio a condizione che contenga
le specifiche di ciascuno.
Su richiesta della commissione, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio 9 ottobre 2003, la relazione tecnica andra'
integrata con una valutazione economica con indicazione dei costi del singolo
prodotto, soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra l'aggregato
riciclato e analogo prodotto realizzato con materiali vergini.
Altre informazioni utili.
I soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di
iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare l'aggregato riciclato
che intendono inserire nel Repertorio del riciclaggio (es: marchi di qualita',
possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi materiali
vergini, etc.).
Invio della domanda.
La domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la
documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con
raccomandata a.r. all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio - Commissione tecnica, decreto ministeriale 9 ottobre 2003
- via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma.
Roma, 15 luglio 2005
Il Ministro: Matteoli
Allegati A, B e C
(omessi)