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Decreto-Legge 30 giugno 2005, n. 115
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione.
(GU n. 151 del 1-7-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare specifiche
disposizioni per garantire la funzionalita' di settori della pubblica
amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
24 giugno 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, del Ministro della giustizia, del Ministro della difesa, del Ministro
delle politiche agricole e forestali, del Ministro degli affari esteri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
Interventi urgenti per l'universita' la scuola e gli ordini professionali
Art. 1.
Interventi urgenti per l'Universita' «Carlo Bo» di Urbino
1. Per sopperire alle improrogabili esigenze dell'Universita' «Carlo Bo» di
Urbino e' assegnato alla medesima universita', ad integrazione del contributo
erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, un ulteriore contributo
straordinario di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro
nell'anno 2006.
2. Il consiglio di amministrazione dell'universita', integrato da due esperti di
elevata qualificazione amministrativo-contabile nominati dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e dellaricerca, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, provvede, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di un piano
programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'universita',
salvaguardandone le finalita' istituzionali e prevedendo in particolare:
a) le azioni, gli strumenti e le risorse occorrenti al raggiungimento
dell'equilibrio finanziario ed economico della gestione, anche attraverso
l'eventuale alienazione del patrimonio edilizio;
b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente e
tecnico-amministrativo.
3. L'onere per il compenso agli esperti di cui al comma 2 e' a carico dell'universita'
di Urbino a valere sul contributo assegnato alla stessa universita' dalla
presente disposizione.
4. Il piano programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei successivi 20 giorni
dalla sua definizione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, e' approvato con decreto
interministeriale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 ed
a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per l'importo di 12 milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte
corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo
scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005 e per 7,5
milioni di euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche', per l'importo di 18
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione di 10,5 milioni di euro per
l'anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, comedeterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 2.
Permanenza in carica del Consiglio universitario nazionale
1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino,
il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla
data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e,
comunque, non oltre il 30 ottobre 2005.
Art. 3.
Disposizioni sul personale della scuola e sulla direzione della Scuola superiore
della pubblica amministrazione
1. In attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni a tempo
indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006,
2006-2007, 2007-2008, predisposto ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2005-2006,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad
assumere per il predetto anno, con contratto a tempo indeterminato, personale
docente per un contingente di 35.000 unita' secondo le modalita' previste
dall'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonche'
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di
5.000 unita'.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i
contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i diversi gradi di istruzione.
3. Le nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non
determineranno situazioni di soprannumeralita'.
4. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione in servizio del
personale docente nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, gia'
prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per
le esigenze di formazione derivanti dall'insegnamento della lingua straniera
nella scuola primaria, e' estesa alle altre esigenze di formazione in servizio
del personale docente, derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche
delle classi di concorso.
5. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) al secondo periodo le parole: «professori universitari di ruolo» sono
sostituite dalle seguenti: «professori universitari ordinari di ruolo»;
b) al terzo periodo le parole: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio
istituzioni pubbliche o private di alta formazione» sono sostituite dalle
seguenti: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche
di alta formazione, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente,
istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
c) al quarto periodo le parole: «per quattro anni» sono sostituite dalle
seguenti: «fino a quattro anni».
Art. 4.
Elezioni degli organi degli ordini professionali
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali
interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto
dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15
settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono
alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i
consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.
2. Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono
indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal
terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 7
del 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al
momento della proclamazione degli eletti.
Capo II
Ulteriori interventi
Art. 5.
Requisiti per la guida dei ciclomotori
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato
di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la
maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente
di guida; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore eta'
conseguono il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori, previa
presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei
requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater.»;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori
sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella
speciale;
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di guida; i titolari di
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad
uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto
del conseguimento di una patente.»;
c) al comma 12, le parole: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non
abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione
professionale» sono sostituite dalle seguenti: «loaffida o ne consenta la guida
a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di
idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione
professionale»;
d) al comma 13-bis, le parole: «Il minore che, non munito di patente, guida
ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma
11-bis e' soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti di cui ai
commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver
conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti».
Art. 6.
Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle societa'
sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti
1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».
2. Le societa' sportive che si sono avvalse della facolta' di cui all'articolo
18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni,
nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 devono ridurre l'ammontare
del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della voce di bilancio
«oneri pluriennali da ammortizzare» iscritta tra le componenti attive per
effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive
degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle
rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di
questi elementi durante il periodo della loro
utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla posizione
fiscale delle societa' interessate.
3. Sono abrogati l'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e
l'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
4. L'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' sospeso dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31
dicembre 2006.
Art. 7.
Ammortizzatori sociali per settori in crisi
1. Il termine del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede
governativa di cui all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 15 luglio 2005 per le domande pervenute
entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il limite complessivo di spesa di 460
milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 155, primo periodo, e'
incrementato di 45 milioni di euro. Per fare fronte al corrispondente onere,
pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di
euro per l'anno 2005 mediante utilizzazione della autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto a 15
milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 8.
Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e procedimenti civili
davanti al tribunale per i minorenni
1. Il comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' sostituito
dai seguenti:
«3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis),
c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 15
novembre 2005.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis),
c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili
pendenti alla data del 15 novembre 2005.».
2. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono
prorogate al 30 giugno 2006.
Art. 9.
Contenimento delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e
durata del mandato di giudice di pace
1. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al capo dell'Ufficio giudiziario» sono sostituite
dalle seguenti: «al Presidente della Corte di appello»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle
risorse finanziarie attribuite e con le modalita' di cui al comma 3-bis, stipula
contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi
specialistici.»;
c) il comma e' sostituito dal seguente:
«3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento
della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate,
per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi,
al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore
generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2,
nonche', previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato
di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle
prestazioni.».
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e'
sostituito dal seguente:
«1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il
magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica
quattro anni e puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e
per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore
periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio
2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore
mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni
al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.».
Art. 10.
Contratti di programma
1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole:
«alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 luglio 2005 e
per un importo di contributi statali non superiore a 200 milioni di euro, che
determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro».
2. Per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1, pari a
40 milioni di euro, in conseguenza del rinvio nell'attuazione della riforma di
cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il Ministero delle attivita'
produttive riduce di pari importo l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri
strumenti da esso gestiti, al fine di assicurare in ogni caso l'invarianza del
limite di cui all'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 8 del citato
decreto-legge n. 35 del 2005, nell'invarianza dei limiti di cui all'articolo 1,
comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato
dagli articoli 8-bis, comma 3, e 11, comma 14-ter, del medesimo decreto-legge e
dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono
rideterminati i limiti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 15,
rispettivamente, in 2.710 milioni di euro e 490 milioni di euro.
Art. 11.
Conferimento in discarica dei rifiuti
1. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, le parole: «16 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2005».
Art. 12.
Cessazione anticipata del servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica militari, nonche' del servizio civile sostitutivo
1. Ferma restando la disciplina transitoria prevista all'articolo 25 della
legge 23 agosto 2004, n. 226, il personale di leva incorporato nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 1, comma
104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere, con apposita domanda,
di cessare anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.
2. Il personale che svolge servizio civile sostitutivo, di cui all'articolo 1,
comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere, con apposita
domanda, di cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005.
Art. 13.
Disposizioni per il personale della carriera diplomatica
1. Per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica relativo al
biennio 2004-2005 e' stanziata la somma di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno
2005. Al conseguente onere, pari a euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
Ammodernamento delle infrastrutture portuali
1. L'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e la lettera
f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono abrogati.
2. Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n.
166, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno 2005, alla
determinazione del limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli
effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di
cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e' ridotta
di euro 60.000.000.
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli