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Decreto-Legge 17 febbraio 2005, n.14
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
(GU n. 40 del 18-2-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire le indispensabili
iniziative finalizzate ad accelerare gli interventi necessari per il superamento
dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione
Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'ambiente e della
tutela del territorio;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Norme di accelerazione delle procedure di riscossione
1. Fermi i poteri commissariali previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2005, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni ed i relativi consorzi
e gli altri affidatari della regione Campania, che hanno conferito fino al 31
dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili
derivati dai rifiuti, sono tenuti a certificare al Commissario delegato di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio
2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, l'ammontare
delle situazioni debitorie in ordine al pagamento della relativa tartiffa nei
confronti del Commissario delegato medesimo e dei soggetti concessionari del
servizio, nonche' in ordine al pagamento degli importi previsti in favore dei
Comuni destinatari di misure di compensazione ambientale; il Commissario
delegato, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta la veridicita'
delle certificazioni pervenute.
2. In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non provvedano a quanto
ivi previsto con la tempestivita' richiesta, ovvero la veridicita' delle
certificazioni non siano state attestate dal Commissario delegato, il medesimo
Commissario entro i successivi quindici giorni, previo espletamento delle
necessarie verifiche, attesta le situazioni debitorie riscontrate a carico dei
soggetti inadempienti.
3. Le attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2 sono
accettate, nell'ambito di un rapporto unitario, dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. quali titoli giuridici idonei a consentire, entro quindici giorni,
l'anticipazione delle occorrenti risorse finanziarie da destinare al Commissario
medesimo per le conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti
S.p.A. subentra nei crediti di titolarita' del Commissario delegato e dei
soggetti affidatari vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi, nonche'
degli altri affidatari inadempienti.
4. Entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie da parte
della Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Commissario delegato, ove non vi
provvedano direttamente i soggetti inadempienti, si sostituisce ai medesimi per
la definizione di un piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni
debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi
all'anticipazione di cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto debitore,
avente durata, nonche' modalita' e termini correlati alle situazioni debitorie
ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti inadempienti.
In ogni caso, a fronte della mancata
attuazione anche parziale del piano di rientro, il Ministero dell'interno
provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali
spettanti ai comuni interessati.
5. Per il piu' proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui al presente
articolo, i comuni e i relativi consorzi, nonche' gli enti affidatari,
consentono al Commissario delegato o ad un suo delegato l'accesso ai propri atti
con ogni urgenza, e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della
relativa richiesta.
Art. 2.
Adeguamento degli impianti
l. Al fine di assicurare in termini di somma urgenza il funzionamento a
norma di legge, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali relative alla
gestione del sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione
Campania, dei sette impianti presenti nella regione stessa di Casalduni,
Pianodardine, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Caivano, Tufino e Battipaglia,
il Commissario delegato autorizza le necessarie iniziative di adeguamento
tecnico-funzionale degli impianti medesimi da parte dei soggetti affidatari,
fatte salve le eventuali e conseguenti azioni di rivalsa e le decisioni assunte
dalle autorita' giudiziarie competenti.
2. Il Commissario delegato, in caso di inadempienza dei soggetti affidatari
rispetto a quanto previsto al comma 1, provvede in via sostitutiva sulla base di
apposite procedure di somma urgenza, definite con ordinanze di protezione civile
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel
limite di 20 milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'anno 2005,
pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
Art. 3.
Supporto all'azione del Commissario delegato
1. Per garantire la concreta e sollecita attuazione delle determinazioni del
Commissario delegato, in materia di individuazione dei siti di stoccaggio dei
rifiuti e degli impianti di termovalorizzazione, anche ai fini della
realizzazione delle opere occorrenti, i prefetti della regione Campania
territorialmente competenti assicurano ogni collaborazione ed intervento di
propria competenza in termini di somma urgenza.
2. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal
presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, cui delegare compiti
specifici nell'ambito di determinati settori d'intervento, con oneri a carico
della gestione commissariale.
Art. 4.
Interventi relativi al settore delle bonifiche
1. Nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il patto di
stabilita' interno, per fronteggiare la gravissima crisi finanziaria
determinatasi nel settore dei rifiuti della regione Campania ed al fine di
consentire il rimborso delle risorse anticipate al Presidente della regione -
Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, negli anni 2000-2003 dal
Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e
dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, la medesima
regione puo' trasferire fondi sulla contabilita' speciale intestata al
Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti
inquinati e di tutela delle acque superficiali, anche attraverso apposite
operazioni finanziarie su base pluriennale, ai cui oneri si provvede nell'ambito
delle disponibilita' del bilancio regionale, esclusivamente per spese di
investimento, come definite dall'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli