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Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133
Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.
Testo aggiornato coordinato al D.L. n. 273 del 30/12/2005 (GU n. 303 del 30-12-2005), convertito, con modificazioni in L. 51/2006 e al D.L. 300/2006, convertito, con modificazioni, in L. n. 17/2007 (GU n. 47 del 26-2-2007- Suppl. Ordinario n.48)
(GU n. 163 del 15-7-2005- Suppl. Ordinario n.122)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare gli articoli 1, commi
1, 3, 4 e 5, 2, 3, 4 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124;
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 ottobre 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 aprile 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita'
produttive, della salute e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti di incenerimento e di
coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a
prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento
e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento
atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonche' i rischi
per la salute umana che ne derivino.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:
a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di
coincenerimento dei rifiuti;
b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti
derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche
costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di esercizio degli impianti di
incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle
esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni
causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;
d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di
coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e dell'allegato B della legge 31
ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003):
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine
i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata
nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non
sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa
di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione dello Stato.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1.
Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di
cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei
decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche
o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di
delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,
rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre
anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti.
In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le
infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un
danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e' prevista per le
infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra
indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che
impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni
identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita'
ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei
soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni
di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate
con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla
legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto
delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni
diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni
statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le
procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la
trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.».
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via
regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i
quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai
sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e
criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo
acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere
espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente
il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.».
«Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e controlli). - 1. Gli oneri per
prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione
delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove
cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe
sono predeterminate e pubbliche.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione
integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli
animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso
dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione
dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000,
sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione
dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA),
European Transport Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier
Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della
Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che
istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini
del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa
al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle
comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002,
concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive
97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che
modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del
principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e
le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che
modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che
modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002,
relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di
assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato
finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE,
92/96/CEE, 93/6 CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva
2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la
loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il
favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla
intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva
90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa
all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi
di mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che
modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che
modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003,
concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei
prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva
88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli
scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie
bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che
modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le
imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva
91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di
ovini e caprini.».
- La direttiva 2000/76/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 332 del 28 dicembre 2000.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, reca:
«Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici
agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. l83.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, recante: «Attuazione delle
direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, reca: «Disciplina dei metodi
di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali.».
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca: «Attuazione della
direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio.».
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca: «Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole.».
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca: «Attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.».
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca: «Attuazione integrale
della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, reca:
«Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e
89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato
dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle
emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di
rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonche' di taluni rifiuti
sanitari.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998, reca:
«Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 227.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124, reca:
«Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche
riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di
incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della
direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e
dell'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.».
- Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato in GUCE n. L. 273 del 10
ottobre 2002.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno:
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla regione
Puglia, in riferimento agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in
riferimento agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.».
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi rifiuto solido o liquido come definito all'articolo 6,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) rifiuto pericoloso: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
c) rifiuti urbani misti: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione dei rifiuti individuati ai
sottocapitoli 20.01 oggetto di raccolta differenziata e 20.02 di cui
all'allegato A, sezione 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e sue
modificazioni;
d) impianto di incenerimento: qualsiasi unita' e attrezzatura tecnica, fissa o
mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento,
con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in
questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonche'
altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la
gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti
dal trattamento siano successivamente incenerite. La definizione include il sito
e l'intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la
ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le
installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti,
del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore,
le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle
acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le
apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi
ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e
monitoraggio delle condizioni di incenerimento;
e) impianto di coincenerimento: qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui
funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che
utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono
sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. La definizione
include il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la
ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le
installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti,
del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore,
le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle
acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le
apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi
ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e
monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se il coincenerimento avviene
in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione
di energia o di materiali, bensi' nel trattamento termico ai fini dello
smaltimento dei rifiuti, l'impianto e' considerato un impianto di incenerimento
ai sensi della lettera d);
f) impianto di incenerimento o di coincenerimento esistente: un impianto per il
quale l'autorizzazione all'esercizio, in conformita' al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' stata rilasciata ovvero la comunicazione di cui
all'articolo 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' stata
effettuata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero
per il quale, in conformita' del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la
richiesta di autorizzazione all'esercizio sia stata presentata all'autorita'
competente entro il 28 dicembre 2002, purche' in entrambi i casi l'impianto sia
stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
g) nuovo impianto di incenerimento o di coincenerimento: impianto diverso da
quello ricadente nella definizione di impianto esistente;
h) capacita' nominale: la somma delle capacita' di incenerimento dei forni che
costituiscono un impianto di incenerimento, quali dichiarate dal costruttore e
confermate dal gestore, espressa in quantita' di rifiuti che puo' essere
incenerita in un'ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
i) carico termico nominale: la somma delle capacita' di incenerimento dei forni
che costituiscono l'impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal
gestore, espressa come prodotto tra la quantita' oraria di rifiuti inceneriti ed
il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
l) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse
dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o
nel suolo;
m) valori limite di emissione: la massa, espressa in rapporto a determinati
parametri specifici, la concentrazione o il livello di una emissione o entrambi
che non devono essere superati in uno o piu' periodi di tempo;
n) diossine e furani: tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani
policlorurati di cui alla nota 1 dell'allegato 1, paragrafo A, punto 4, lettera
a);
o) operatore: il gestore o il proprietario, intendendosi come gestore qualsiasi
persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;
p) autorizzazione: la decisione o piu' decisioni scritte da parte dell'autorita'
competente che autorizzano l'esercizio dell'impianto a determinate condizioni,
che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del presente
decreto; un'autorizzazione puo' valere per uno o piu' impianti o parti di essi,
che siano localizzati nello stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
q) residuo: qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri
pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di
reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento
delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito,
definito come rifiuto all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, generato dal processo di incenerimento o di
coincenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue o
da altri processi all'interno dell'impianto di incenerimento o di
coincenerimento.
Note all'art. 2:
- L'art. 6, comma 1, lettera a), l'art. 7 e l'allegato A, sezione 2, del citato
decreto legislativo n. 22 del 1997, cosi' recitano:
«Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo
di disfarsi.».
«Art. 7 (Classificazione). - 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i
rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti
speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi
e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi da quelli di cui alla lettera
a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'art.
21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri
rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle
lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agroindustriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione, nonche' i
rifiuti pericolosi che derivano dalle attivita' di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art.
8, comma 1, lettera f-quater);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
j) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
l-bis) il combustibile derivato da rifiuti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui
all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I.».
«Allegato A
2 - Catalogo europeo dei rifiuti
Nota introduttiva
1. L'art. 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE definisce il termine
"rifiuti" nel modo seguente: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle
categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia
deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.".
2. Il secondo capoverso dell'art. 1, lettera a), stabilisce che la Commissione,
conformemente alla procedura di cui all'art. 18, prepari un elenco dei rifiuti
che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco e' noto piu'
comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i
rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.
3. Il Catalogo europeo dei rifiuti e' un elenco armonizzato, non esaustivo, di
rifiuti e sara' pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di
modifiche, conformemente alla procedura del comitato. Tuttavia, un materiale
figurante nel catalogo non e' in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando
esso soddisfa la definizione di rifiuto.
4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a
meno che si applichi ad essi l'art. 2, paragrafo 01, lettera b), di detta
direttiva.
5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia
comune per tutta la Comunita' allo scopo di migliorare tutte le attivita'
connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il Catalogo europeo dei
rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di
statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio
1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti.
6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e
tecnici, in conformita' della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.
7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito
nel contesto a cui si riferisce.
8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di "rifiuti pericolosi"
disposto dall'art. 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del
12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 33, del citato decreto legislativo n.
22 del 1999:
«Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per
l'ammissione alle procedure
semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un
elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e, per i
rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con
il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per
ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi e le quantita' di
rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di
rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli
stessi e le attivita' di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle
procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura
si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire
che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o
di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e
da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle
procedure semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero
energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali
individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli
impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989,
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed
integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n.
24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma 2, della direttiva
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti
termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti
pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere
calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve
riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui
all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e
l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
Provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura
dell'attivita' con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle
condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e'
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero
di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque
sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si
applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241».
«Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano rispettate le
norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono
essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di
attivita' alla Provincia territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun
tipo di attivita', prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche'
le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla
disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle
quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed
al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre
emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle
quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A
tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e' allegata una relazione
dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al
comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di combustione
nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di
recupero.
4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di
inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non
provveda a conformare alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti
entro il termine prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e
comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e
comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione
previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'art. 3 della direttiva
91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui
operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al
decreto ministeriale 5 settembre 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212,
e nell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 gennaio 1995 del Ministro
dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30
gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine
si considerano valide ed efficaci le comunicazioni gia' effettuate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data
di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale
data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di
recupero, era stata gia' ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce,
limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni
determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1 che
gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di recupero degli
stessi l'autorizzazione di cui all'art. 15, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle
attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione
di compost di qualita' dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile
da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
c) (Omissis).
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui
all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a
tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente
determina modalita', condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti
come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche
di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate
alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi
del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui
all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli
10 comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le
norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al
comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima
della loro entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai
sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di
comunicazione di inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto dove
avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a
R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai
commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di
messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le
operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonche'
le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono
essere avviati alle predette operazioni».
Art. 3.
Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti
impianti:
a) impianti che trattano esclusivamente una o piu' categorie dei seguenti
rifiuti:
1) rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e forestali;
2) rifiuti vegetali derivati dalle industrie alimentari di trasformazione, se
l'energia termica generata e' recuperata;
3) rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla produzione della pasta di carta
grezza e dalla relativa produzione di carta, se il processo di coincenerimento
viene effettuato sul luogo di produzione e l'energia termica generata e'
recuperata;
4) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti
organici alogenati o metalli pesanti o quelli classificati pericolosi ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento; rientrano in
particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai
rifiuti edilizi e di demolizione;
5) rifiuti di sughero;
6) rifiuti radioattivi;
7) corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi
gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
del regolamento (CE) n. 1774/2002. Rimangono assoggettati al presente decreto
gli impianti che trattano prodotti di origine animale, compresi i prodotti
trasformati, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;
8) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse
petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di questi
ultimi;
b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e
sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di
50 tonnellate di rifiuti all'anno.
Nota all'art. 3:
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002 vedi note alle premesse.
Art. 4.
Realizzazione ed esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti
1. Ai fini della realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai
sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano
rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo n. 22 del 1997;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le
disposizioni del medesimo decreto legislativo.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione ed
esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti deve contenere, tra
l'altro, una descrizione delle misure preventive contro l'inquinamento
ambientale previste per garantire che:
a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito in modo conforme ai
requisiti del presente decreto nonche' in modo da assicurare quanto meno
l'osservanza dei contenuti dell'allegato 1;
b) il calore generato durante il processo di incenerimento e' recuperato per
quanto possibile, attraverso, ad esempio, la produzione combinata di calore ed
energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
c) i residui prodotti durante il processo di incenerimento sono minimizzati in
quantita' e pericolosita' e sono, ove possibile, riciclati o recuperati
conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o recuperati e'
effettuato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi
e nelle acque di scarico sono conformi ai pertinenti requisiti del presente
decreto.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono, in ogni caso, indicare
esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la capacita' nominale e il carico termico nominale dell'impianto e le
quantita' autorizzate per le singole categorie dei rifiuti;
b) le categorie di rifiuti che possono essere trattate nell'impianto, con
l'indicazione dei relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti;
c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;
d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non
vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 8, comma 8, e
conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai
fini dell'applicazione dell'allegato I, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C,
punto 1;
e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per ottemperare agli
obblighi di controllo periodico e sorveglianza dei singoli inquinanti
atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento e
misurazione;
f) le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per accertare il
rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore.
4. In aggiunta ai dati previsti dal comma 3, le autorizzazioni rilasciate dall'autorita'
competente per impianti di incenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi
devono indicare esplicitamente le quantita' ed i poteri calorifici inferiori
minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono
essere trattate nell'impianto, i loro flussi di massa minimi e massimi, nonche'
il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro
totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti.
5. Se il gestore di un impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi
prevede una modifica dell'attivita' che comporti l'incenerimento di rifiuti
pericolosi, tale modifica e' considerata sostanziale ai sensi del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e agli effetti dell'articolo 27, comma 8,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
6. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima
sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della
normativa vigente.
7. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli impianti
di incenerimento in fase progettuale puo' essere prevista la realizzazione di
appositi collegamenti ferroviari con oneri a carico dei soggetti gestori di
impianti. L'approvazione di tale elemento progettuale nell'ambito della
procedura prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e
comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei
lavori ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 27.
8. Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento, l'autorita' competente
verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali e'
stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. I costi di tale
verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non
comporta in alcun modo una minore responsabilita' per il gestore.
9. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui al comma 8
entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare puo'
dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le
condizioni e le prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio
dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento e' fatto pervenire all'autorita'
competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione
dell'impianto.
10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti
registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 marzo 2001, il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato
ogni otto anni.
Note all'art. 4:
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 27 e 28 del citato decreto legislativo n.
22 del 1997:
«Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che
intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti,
anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per
territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione
tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza
sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla
procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita'
competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai sensi
dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la
regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita
conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i
rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato a
partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al
fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del
progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di
compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi degli
organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e
sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il
progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce
ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,
provinciali e comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza
ed indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano
le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento
sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi
2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la
realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi
all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo' essere presentata domanda
di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di
cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e
di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la
realizzazione dell'impianto».
«Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero). - 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei
rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato.
L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per
garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilita' del
sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di
rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico
dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno
restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive
comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del
Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e
successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. - .
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di cinque anni
ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che
decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi
non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano
soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di
autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e'
sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale
termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme
all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte
dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni
del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel
rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati
dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti
di cui all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola
riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove
l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole
campagne di attivita' sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta
giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel
cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative
alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonche'
l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare prescrizioni
integrative oppure puo vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo
svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela
dell'ambiente o della salute pubblica».
- Il regolamento (CE) n. 761/2001 e' pubblicato in GUCE n. L. 114, del 24 aprile
2001.
Art. 5.
Realizzazione ed esercizio di impianti di coincenerimento
1. Ai fini dell'esercizio degli impianti di coincenerimento:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai
sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le
disposizioni del medesimo decreto legislativo.
2. Al fine della realizzazione di un impianto di coincenerimento:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai
sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le
disposizioni del medesimo decreto legislativo.
3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati dal decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le disposizioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 si attuano nell'ambito del procedimento unico previsto
dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
4. E' vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele
in misura eccedente le 50 parti per milione.
5. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 deve
contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure preventive contro
l'inquinamento ambientale previste per garantire che:
a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito in modo conforme ai
requisiti del presente decreto nonche' in modo da assicurare quanto meno
l'osservanza dei contenuti dell'allegato 2, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 9, comma 3;
b) il calore generato durante il processo di coincenerimento e' recuperato, per
quanto possibile, attraverso, ad esempio, la produzione combinata di calore ed
energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento;
c) i residui prodotti durante il processo di coincenerimento sono minimizzati in
quantita' e pericolosita' e sono riciclati e recuperati laddove tale processo
risulti appropriato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o recuperati e'
effettuato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi
e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti del presente decreto.
6. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 devono, in ogni caso, indicare
esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la potenza termica nominale di ciascuna apparecchiatura dell'impianto in cui
sono alimentati i rifiuti da coincenerire:
b) le categorie ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattate
nell'impianto con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco europeo dei
rifiuti;
c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;
d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non
vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 8, comma 8, e
conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai
fini dell'applicazione dell'allegato 2, paragrafo C, punto 1;
e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per ottemperare agli
obblighi di controllo e sorveglianza dei singoli inquinanti atmosferici ed
idrici, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione:
f) le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per accertare il
rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore.
7. In aggiunta a quanto previsto dal comma 6, le autorizzazioni concesse dall'autorita'
competente per impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi
devono indicare esplicitamente:
a) le quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse
tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate nell'impianto,
nonche' i loro flussi di massa minimi e massimi, nonche' il loro contenuto
massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro
totale, zolfo totale, metalli pesanti;
b) il divieto di cui al comma 4,
8. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui al comma
4, e' autorizzato secondo le disposizioni del presente articolo, alle seguenti
ulteriori condizioni:
a) gli oli usati come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 95, siano conformi ai seguenti requisiti:
1) la quantita' di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 209, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni
non superiori a 50 ppm;
2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri
costituenti elencati nell'Allegato V, parte 2 del regolamento (CEE) 259/93 del
Consiglio, del 1° febbraio 1993, in quantita' o concentrazioni incompatibili con
gli obiettivi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo;
b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in
cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW.
9. Se il gestore di un impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi
prevede una modifica dell'attivita' che comporti l'incenerimento di rifiuti
pericolosi, tale modifica e' considerata sostanziale ai sensi del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e agli effetti dell'articolo 27, comma 8
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti
registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, il rinnovo
dell'autorizzazione e' effettuato ogni otto anni.
11. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima
sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della
normativa vigente.
12. Prima dell'inizio delle operazioni di coincenerimento, l'autorita'
competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle
quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. I costi di
tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica
non comporta in alcun modo una minore responsabilita' per il gestore.
13. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui al comma 12
entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare puo'
dare incarico ad un soggetto abilitato di accertate che l'impianto soddisfa le
condizioni e le prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio
dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento e' fatto pervenire all'autorita'
competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione
dell'impianto.
Note all'art. 5:
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle premesse.
- Per l'art. 28 e l'art. 27 del d.lgs. n. 22 del 1997, vedi note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita):
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative). -
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili,
nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti
per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti
dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto
istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico.
A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il
rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire
l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso,
l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la
conclusione del procedimento di cui al presente comma non puo' comunque essere
superiore a centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'art. 2,
comma 2, lettere b) e c) per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere misure di
compensazione a favore delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1,
lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle
disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare
riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla
tutela della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio
rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non
superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di
smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio
non richiede autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato l'elenco delle
attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I
al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza
della ripartizione di cui all'art. 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto
al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si approvano le
linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee
guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli
impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di
aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 95 del 1992:
1. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) Olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o
sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in
particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di
trasmissione, nonche' gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi
idraulici e quelli contenuti nei filtri usati.
b) Eliminazione: il trattamento oppure la distruzione degli oli usati, nonche'
il loro immagazzinamento o deposito sul suolo o nel suolo.
c) Trattamento: le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione degli
oli usati attraverso la rigenerazione e la combustione.
d) Rigenerazione: qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base
mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la
separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi
contenuti in tali oli.
e) Combustione: utilizzazione degli oli usati come combustibile, con recupero
adeguato del calore prodotto.
f) Raccolta: il complesso delle operazioni che consentono di trasferire gli oli
usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli.
2. Sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli olii usati le miscele
oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo
parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di
cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.
3. Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano alla raccolta,
immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel momento della loro consegna
alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le norme in vigore per i rifiuti».
Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, reca:
«Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili».
Il regolamento (CEE) e' pubblicato in GUCE n. L. 30 del 6 febbraio 1993.
L'allegato V, parte 2, del regolamento (CEE) n. 259/93, cosi' recita:
«Rifiuti elencati nell'allegato alla decisione della Commissione 2000/532/CE
modificata. I rifiuti contrassegnati da asterisco sono considerati rifiuti
pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi».
- Si riporta il testo dell'art. 2, del d.lgs. n. 22 del 1997:
«Art. 2 (Finalita). - 1. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di
pubblico interesse ed e' disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare
un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della
specificita' dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la
flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in
base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti,
nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalita' del presente decreto lo Stato, le
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in
conformita' alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione
avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti
pubblici e privati qualificati».
- Per il regolamento (CE) n. 761/2001, vedi note all'art. 4.
Art. 6.
Coincenerimento di prodotti trasformati derivati da materiali previsti dal
regolamento 1774/2002/CE
1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivati da materiali di
categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e' autorizzato
secondo le disposizioni dell'articolo 5, a condizione che siano rispettati i
requisiti, le modalita' di esercizio e le prescrizioni di cui all'Allegato 3.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 e'
inviata anche alla ASL territorialmente competente.
3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile
1998, n. 148, e nel Modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, deve essere indicato, nella
parte relativa all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al
presente articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 «Scarti
inutilizzabili per il consumo e la trasformazione».
Note all'art. 6.
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note alle premesse.
Il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148 reca:
«Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico
dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca:
«Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria
e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e
di audit ambientale».
Per il regolamento (CE) n. 761/2001, vedi note all'art. 4.
Art. 7.
Procedure di ricezione dei rifiuti
1. Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento deve
adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione
dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi
sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque
superficiali e sotterranee, nonche' odori e rumore e i rischi diretti per la
salute umana. Tali misure devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai
commi 3, 4 e 5.
2. Prima della accettazione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento o di
coincenerimento, il gestore deve almeno determinare la massa di ciascuna
categoria di rifiuti, possibilmente in base al codice dell'Elenco europeo dei
rifiuti.
3. Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di incenerimento o di
coincenerimento, il gestore deve acquisire informazioni sui rifiuti al fine di
verificare, fra l'altro, l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione
e specificati agli articoli 4 e 5.
4. Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di incenerimento o di
coincenerimento, il gestore deve inoltre acquisire le informazioni sui rifiuti
che comprendano almeno i seguenti elementi:
a) lo stato fisico e, ove possibile, la composizione chimica dei rifiuti, il
relativo codice dell'Elenco europeo dei rifiuti e tutte le informazioni
necessarie per valutare l'idoneita' del previsto processo di incenerimento o di
coincenerimento dei rifiuti;
b) le caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, le sostanze con le quali non
possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei
rifiuti.
5. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento
o di coincenerimento, il gestore deve inoltre applicare almeno le seguenti
procedure di ricezione:
a) deve essere verificata la documentazione prescritta dall'articolo 15 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 7, comma 2, del
regolamento (CE) n. 1774/2002 e dal regolamento (CEE) n. 259/93, relativo alla
sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della
Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio e dai
regolamenti sul trasporto di merci pericolose;
b) ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di
eventuali altri rifiuti individuati dall'autorita' competente, per i quali il
campionamento risulta inopportuno, devono essere prelevati campioni
rappresentativi. Questa operazione va effettuata, per quanto possibile, prima
del conferimento nell'impianto, per verificarne mediante controlli la
conformita' all'autorizzazione nonche' alle informazioni di cui ai commi 3 e 4,
e per consentire alle autorita' competenti di identificare la natura dei rifiuti
trattati. I campioni devono essere conservati per almeno un mese dopo
l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.
6. Le autorita' competenti possono, in sede di autorizzazione, concedere
parziali deroghe a quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5, lettera a), alle
imprese che inceneriscono o coinceneriscono unicamente i propri rifiuti nel
luogo in cui sono prodotti, purche' venga comunque garantito, mediante la
previsione di eventuali prescrizioni specifiche che tengano conto delle masse e
delle categorie di tali rifiuti, il rispetto delle prescrizioni del
presente decreto.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 15, del citato d.lgs. n. 22 del 1997:
«Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto effettuato da enti o
imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal
quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in
quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e
controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulano deve rimanere presso il
detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario,
sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a
trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate
per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere
imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti
urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ne' ai
trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al
giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 e'
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e
vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti.
La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e'
soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.».
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note alle premesse.
- Per il regolamento (CEE) n. 259/93, vedi note all'art. 5.
Art. 8.
Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
1. Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono
essere adottate tutte le misure affinche' le attrezzature utilizzate per la
ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti,
nonche' per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano
progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i
criteri della migliore tecnologia disponibile.
2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il
piu' completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario,
adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti
prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di
incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato
TOC, superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al
5 per cento in peso sul secco.
3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti,
equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di
combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo
controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli, ad una
temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Tale temperatura e'
misurata in prossimita' della parete interna della camera di combustione, o in
un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall'autorita'
competente. Se vengono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per
cento di sostanze organiche alogenate,
espresse in cloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno 1100 °C per
almeno due secondi.
4. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi termici, l'autorita'
competente puo', in sede di autorizzazione, prevedere l'applicazione di
prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2 e 3, e 6, purche'
nell'impianto di incenerimento e di coincenerimento siano adottate tecniche tali
da assicurare:
a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'allegato 1, paragrafo
A, per l'incenerimento e nell'allegato 2, paragrafo A, per il coincenerimento;
b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior
quantita' di residui o a residui con un piu' elevato tenore di inquinanti
organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui sopra.
5. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata di almeno un
bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto
dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura
minima stabilita ai commi 3 o 4 durante tali operazioni e fintantoche' vi siano
rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve intervenire
automaticamente qualora la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima
immissione di aria, scenda al di sotto della temperatura minima stabilita ai
commi 3 o 4. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con
combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla
combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.
6. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti,
equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei
rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni
piu' sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due
secondi. Se vengono coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per
cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la suddetta
temperatura deve essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi.
7. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo di
produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie della pasta di
legno e della carta, l'autorizzazione e' subordinata almeno alle seguenti
condizioni: siano adottate tecniche tali da assicurare il rispetto dei valori
limite di emissione fissati nell'allegato 2, paragrafo A, per il carbonio
organico totale e che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad
una maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato tenore di
inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di
cui al presente articolo.
8. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema
automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
a) all'avviamento, finche' non sia raggiunta la temperatura minima stabilita ai
commi 3 e 6, oppure la temperatura prescritta ai sensi del comma 4;
b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di
quella minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 6, oppure della temperatura
prescritta ai sensi del comma 4;
c) qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il
superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo
funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.
9. Il calore generato durante il processo di incenerimento o coincenerimento e'
recuperato per quanto possibile.
10. Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e coincenerimento
devono essere emessi in modo controllato attraverso un camino di altezza
adeguata e con velocita' e contenuto entalpico tale da favorire una buona
dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la salute umana e
l'ambiente, con particolare riferimento alla normativa relativa alla qualita'
dell'aria.
11. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono introdotti
direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere mescolati con altre
categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.
12. La gestione operativa degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti.
Art. 9.
Valori limite di emissione nell'atmosfera
1. Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e
gestiti in modo che non vengano superati nell'effluente gassoso i valori limite
di emissione indicati dall'allegato 1, paragrafo A.
2. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti,
equipaggiati e gestiti in modo tale che non vengano superati nell'effluente
gassoso i valori limite di emissione indicati o calcolati secondo quanto
descritto nell'allegato 2, paragrafo A.
3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia
superiore al 40 per cento del calore totale liberato nell'impianto, i valori
limite di emissione sono quelli fissati al paragrafo A dell'allegato 1, e
conseguentemente non si applica la «formula di miscelazione» di cui all'Allegato
2, paragrafo A.
4. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei
valori limite di emissione di cui al comma 1, sono normalizzati alle condizioni
descritte nell'Allegato 1, paragrafo B.
5. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei
valori limite di emissione di cui al comma 2, sono normalizzati alle condizioni
descritte nell'Allegato 2, paragrafo B. 6. Nel caso di coincenerimento dei
rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli
fissati al paragrafo A dell'Allegato 1.
7. In sede di autorizzazione, l'autorita' competente valuta la possibilita' di
concedere le specifiche deroghe previste negli Allegati 1 e 2, nel rispetto
delle norme di qualita' ambientale e, ove ne ricorra la fattispecie, delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Note all'art. 9:
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle premesse.
Art. 10.
Scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi
degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, le acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi
evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento sono soggette
all'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo
45 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni.
2. La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dalla
depurazione di effluenti gassosi deve essere accompagnata dall'indicazione delle
caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; della quantita' di
acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto
per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo
di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso
funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli
scarichi ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel
processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonche' dall'indicazione dei
sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite
di emissione di cui al comma 3.
3. L'autorizzazione stabilisce:
a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui all'allegato I,
paragrafo D;
b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno relativamente
al pH, alla temperatura e alla portata;
c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della sorveglianza degli
scarichi come frequenza delle misurazioni della massa degli inquinanti delle
acque reflue trattate, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento o di
misurazione;
d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di
qualita' dei corpi idrici ricettori individuati ai sensi dell'articolo 4 e
seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni;
e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli scarichi siano
effettuati in conformita' alle disposizioni del presente decreto e senza
pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
4. Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti dalla
depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i valori di emissioni
previsti dall'allegato 1, paragrafo D; e' vietato lo scarico sul suolo,
sottosuolo e nelle acque sotterranee.
5. Le acque reflue contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato V
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni,
devono essere separate dalle acque di raffreddamento e dalle acque di prima
pioggia rispettando i valori limite di emissione di cui all'allegato I,
paragrafo D, a pie' di impianto di trattamento.
6. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico
siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, le
misurazioni devono essere effettuate:
a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli
effluenti gassosi prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo
delle acque reflue;
b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione nell'impianto di
trattamento collettivo delle acque reflue;
c) dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque reflue.
7. Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti
nell'allegato I, paragrafo D, per il flusso di acque reflue provenienti dal
processo di depurazione degli effluenti gassosi, sono effettuati gli opportuni
calcoli di bilancio di massa per stabilire i livelli di emissione che, nello
scarico finale delle acque reflue, possono essere attribuiti alla depurazione
degli effluenti gassosi dell'impianto di coincenerimento.
8. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti mediante
diluizione delle acque reflue.
9. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di acque
meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione di rischi
idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima
pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da spandimenti o da
operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne devono essere convogliate
ed opportunamente trattate, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
10. Devono essere adottate le misure necessarie volte all'eliminazione ed alla
riduzione dei consumi, nonche' ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo di
acqua reflua o gia' usata nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento,
anche mediante le migliori tecnologie disponibili ai sensi dell'articolo 25 e
seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni.
Note all'art. 10:
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle premesse.
- Gli articoli 45, 4, e la tabella 5 dell'allegato A, del d.lgs. n. 152 del
1999, cosi' recitano:
«Art. 45 (Criteri generali). - 1. Tutti gli scarichi devono essere
preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina lo
scarico. Ove tra piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per
l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle
attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al consorzio
medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli consorziali e del
gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle
disposizioni del presente decreto. Si applica l'art. 62, comma 11, secondo
periodo, del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti
fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane,
e' definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'art. 28, commi
1 e 2.
4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie
sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del
servizio idrico integrato.
5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi
degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro
avvio.
6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e'
presentata alla provincia ovvero al comune se lo scarico e' in pubblica
fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta giorni dalla recezione
della domanda.
7. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372,
l'autorizzazione e' valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno
prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo' essere
provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute
nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se
la domanda di rinnovo e' stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi
contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34, il rinnovo deve essere
concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza;
trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovra' cessare immediatamente. La
disciplina regionale di cui al comma 3 puo' prevedere per specifiche tipologie
di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di
rinnovo tacito della medesima
8. Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre
120 giorni ovvero in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene
conto del periodo di portata nulla e della capacita' di diluizione del corpo
idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacita'
autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua
localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato,
l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire
che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse,
siano effettuati in conformita' alle disposizioni del presente decreto e senza
pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli
e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione
previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita'
competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto
a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della
domanda. L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede alla
liquidazione definitiva delle spese sostenute.
11. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attivita' sia
trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad
ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente
caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello
scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo
scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche
qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Autorita'
competente, la quale, verificata la compatibilita' dello scarico con il corpo
recettore, puo' adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente
necessari».
«Art. 4 (Disposizioni generali). - 1. Al fine della tutela e del risanamento
delle acque superficiali e sotterranee, il presente decreto individua gli
obiettivi minimi di qualita' ambientale per i corpi idrici significativi e gli
obiettivi di qualita' per specifica destinazione per i corpi idrici di cui
all'art. 6, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in funzione della capacita'
dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di
supportare comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo stato dei
corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla
vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione del presente decreto sono adottate, mediante il piano di tutela
delle acque di cui all'art. 44, misure atte a conseguire i seguenti obiettivi
entro il 31 dicembre 2016:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e
sotterranei l'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato di
«buono» come definito nell'Allegato 1;
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di qualita' ambientale «elevato»
come definito nell'Allegato 1;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi idrici a specifica
destinazione di cui all'art. 6 gli obiettivi di qualita' per specifica
destinazione di cui all'Allegato 2, salvo i termini di adempimento previsti
dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualita' ambientale
e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori
limite diversi, devono essere rispettati quelli piu' cautelativi; quando i
limiti piu' cautelativi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di
qualita' ambientale, il rispetto degli stessi decorre dal 31 dicembre 2016.
6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualita'
ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica destinazione.
7. Le regioni possono altresi' definire obiettivi di qualita' ambientale piu'
elevati, nonche' individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi
obiettivi di qualita».
«Allegato 5
Tabella 5 - Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno
restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque
superficiali [1] e per lo scarico in rete fognaria [2], o in tabella 4, per lo
scarico sul suolo
1 |Arsenico
---------------------------------------------------------------------
2 |Cadmio
---------------------------------------------------------------------
3 |Cromo totale
---------------------------------------------------------------------
4 |Cromo esavalente
---------------------------------------------------------------------
5 |Mercurio
---------------------------------------------------------------------
6 |Nichel
---------------------------------------------------------------------
7 |Piombo
---------------------------------------------------------------------
8 |Rame
---------------------------------------------------------------------
9 |Selenio
---------------------------------------------------------------------
10 |Zinco
---------------------------------------------------------------------
11 |Fenoli
---------------------------------------------------------------------
12 |Idrocarburi di origine petrolifera persistenti (103/b)
---------------------------------------------------------------------
12-bis|Idrocarburi di origine petrolifera non persistenti (103/c)
---------------------------------------------------------------------
13 |Solventi organici aromatici
---------------------------------------------------------------------
14 |Solventi organici azotati
---------------------------------------------------------------------
15 |Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clururati)
---------------------------------------------------------------------
16 |Pesticidi fosforati
---------------------------------------------------------------------
17 |Composti organici dello stagno
---------------------------------------------------------------------
|Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia
|internazionale di ricerca sul cancro (IARC), e' provato il
18 |potere cancerogeno
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 39 nonche' l'art. 25 del d.lgs. n.
152 del 1999:
«3. Le regioni disciplinano altresi' i casi in cui puo' essere richiesto che le
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate ed
opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle
quali, in relazione alle attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento
dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che
creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi
idrici».
«Art. 25 (Risparmio idrico). - 1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa
idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla
riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche
mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
2. - 3. (Omissis).
4. All'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994. n. 36, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «ed in funzione del contenimento del consumo.».
5. Le regioni, sentite le autorita' di bacino, approvano specifiche norme sul
risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla
corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli
effettivi emungimenti.».
Art. 11.
Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di
incenerimento e di coincenerimento
1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in
atmosfera, nonche' le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed
archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e
successive modifiche.
2. Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento devono essere
misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni di
CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl e HF. L'autorita' competente puo'
autorizzare l'effettuazione di misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO2, in
sostituzione delle pertinenti misurazioni in continuo, se il gestore dimostra
che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori
ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in continuo di acido
fluoridrico (HF) puo' essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto
adotta sistemi di trattamento dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente gassoso
che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale
sostanza.
3. Devono inoltre essere misurati e registrati in continuo il tenore volumetrico
di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la
portata volumetrica nell'effluente gassoso. La misurazione in continuo del
tenore di vapore acqueo non e' richiesta se l'effluente gassoso campionato viene
essiccato prima dell'analisi.
4. Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas
vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di
combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorita' competente.
5. Devono essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le sostanze di cui
all'allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonche' gli altri inquinanti, di cui
al comma 2, per i quali l'autorita' competente abbia prescritto misurazioni
periodiche; per i primi dodici mesi di funzionamento dell'impianto, le predette
sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.
6. All'atto della messa in esercizio dell'impianto, e successivamente su
motivata richiesta dell'autorita' competente, devono essere controllati nelle
piu' gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri relativi ai gas
prodotti, individuati nell'articolo 8:
a) tempo di permanenza;
b) temperatura minima;
c) tenore di ossigeno.
7. Gli impianti di coincenerimento devono assicurare inoltre la misurazione e
registrazione della quantita' di rifiuti e di combustibile alimentato a ciascun
forno o altra apparecchiatura.
8. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e
coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a quanto
previsto nell'allegato 1, paragrafo C, punto 1, e nell'allegato 2, paragrafo C,
punto 1.
9. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati
all'autorita' competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle
condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti
nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorita' che ha
rilasciato la stessa.
10. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione
in atmosfera stabiliti dal presente articolo sono superati, il gestore provvede
a informarne senza indugio l'autorita' competente e l'agenzia regionale o
provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto previsto
all'articolo 16.
11. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di
misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a controllo da parte dell'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi
deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno
triennale.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del citato d.P.R. n. 203 del 1988:
«2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i valori minimi e
massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei
combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti
alla normativa del presente decreto.».
Art. 12.
Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, ai fini della
sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti al
processo di incenerimento o di coincenerimento sono utilizzate tecniche di
misurazione e sono installate le relative attrezzature.
2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate al punto di
scarico delle acque reflue, devono essere eseguite in conformita' a quanto
previsto dall'allegato 1, paragrafo E, punto 1.
3. I valori limite di emissione si considerano rispettati se conformi a quanto
previsto nell'allegato 1, paragrafo E, punto 2.
4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati
all'autorita' competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle
condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti
nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorita' che ha
rilasciato la stessa.
5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione
negli ambienti idrici sono superati si provvede ad informare tempestivamente l'autorita'
competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente,
fermo restando quanto previsto all'articolo 16.
6. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di
misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a controllo da parte dell'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi
deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno
triennale.
7. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e le determinazioni
analitiche, ai fini dei controlli e della sorveglianza, devono essere eseguiti
secondo le metodiche IRSA - CNR.
Art. 13.
Residui
1. La quantita' e la pericolosita' dei residui prodotti durante il
funzionamento dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere
ridotte al minimo; i residui devono essere riciclati o recuperati in conformita'
al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, quando appropriato, direttamente
nell'impianto o al di fuori di esso; i residui che non possono essere riciclati
o recuperati devono essere smaltiti in conformita' al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
2. Il trasporto e lo stoccaggio di residui secchi sotto forma di polvere devono
essere effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente, ad
esempio utilizzando contenitori chiusi.
3. Preliminarmente al riciclaggio, recupero o smaltimento dei residui prodotti
dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento, devono essere effettuate
opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonche' il
potenziale inquinante dei vari residui. L'analisi deve riguardare in particolare
l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.
Nota all'art. 13:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse.
Art. 14.
Obblighi di comunicazione
1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita'
produttive e della salute redigono ed inoltrano, ogni tre anni, alla Commissione
europea una relazione concernente l'applicazione del presente decreto con le
modalita' previste dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del
23 dicembre 1991. La prima relazione e' trasmessa entro il 31 dicembre 2005.
Nota all'art. 14:
La direttiva 91/692/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 377 del 31 dicembre 1991.
Art. 15.
Informazione, accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico
1. Le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di
incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo dopo aver garantito
l'accesso alle informazioni secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3.
2. Fatta salva la normativa in materia di accesso del pubblico all'informazione
ambientale e quanto disposto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e
dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le domande di autorizzazione e
rinnovo per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili
in uno o piu' luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede del comune
territorialmente competente, per un periodo di tempo adeguato e comunque non
inferiore a trenta giorni, affinche' chiunque possa esprimere le proprie
osservazioni prima della decisione dell'autorita' competente. La decisione dell'autorita'
competente, l'autorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento sono rese
accessibili al pubblico con le medesime modalita'.
3. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacita'
nominale di due o piu' tonnellate l'ora, entro il 30 giugno dell'anno
successivo, il gestore predispone una relazione annuale relativa al
funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che dovra' essere trasmessa
all'autorita' competente che la rende accessibile al pubblico con le modalita'
di cui al comma 2. Tale relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni
in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e
nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dal presente decreto.
4. L'autorita' competente redige un elenco, accessibile al pubblico, degli
impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacita' nominale
inferiore a due tonnellate l'ora.
5. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonche' della relazione di cui al
comma 3 sono trasmesse, a meri fini statistici, dall'autorita' competente
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
Note all'art. 15:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca: «Attuazione della
direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in
materia di ambiente».
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle premesse.
Art. 16.
Condizioni anomale di funzionamento
1. L'autorita' competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo
di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi
di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le
concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in
atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di
emissione autorizzati.
2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attivita' appena possibile,
finche' sia ristabilito il normale funzionamento.
3. Fatto salvo l'articolo 8, comma 8, lettera c), per nessun motivo, in caso di
superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o di
coincenerimento o la linea di incenerimento puo' continuare ad incenerire
rifiuti per piu' di quattro ore consecutive; inoltre, la durata cumulativa del
funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta
ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che
sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas
di combustione.
4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1, il tenore
totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in nessun caso
superare i 150 mg/m3, espressi come media su 30 minuti; non possono essere
inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di CO e
TOC. Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui
all'articolo 8.
5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e 2, il
gestore ne da' comunicazione nel piu' breve tempo possibile all'autorita' di
controllo. Analoga comunicazione viene data non appena e' ripristinata la
completa funzionalita' dell'impianto.
Art. 17.
Accessi e ispezioni
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, i soggetti incaricati dei
controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo presso gli impianti di
incenerimento e coincenerimento per effettuare le ispezioni, i controlli, i
prelievi e i campionamenti necessari all'accertamento del rispetto dei valori
limite di emissione in atmosfera e in ambienti idrici, nonche' del rispetto
delle prescrizioni relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e
dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e delle altre
prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e di
tutte le altre prescrizioni contenute nel presente decreto.
2. Il proprietario o il gestore degli impianti sono tenuti a fornire tutte le
informazioni, dati e documenti richiesti dai soggetti di cui al comma 1,
necessari per l'espletamento delle loro funzioni, ed a consentire l'accesso
all'intero impianto.
Art. 18.
Spese
1. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli, in applicazione delle
disposizioni del presente decreto, nonche' quelle relative all'espletamento
dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e per la verifica degli
impianti sono a carico del titolare dell'autorizzazione; sulla base del costo
effettivo del servizio, secondo tariffe e modalita' di versamento da
determinarsi con disposizioni regionali.
2. Le attivita' e le misure previste rientrano nell'ambito dei compiti
istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte
con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 19.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua
attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in
mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui agli articoli 4 e
5, e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a
cinquantamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita'
di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e), f) e g), in mancanza della
prescritta autorizzazione all'esercizio di cui agli articoli 4 e 5, e' punito
con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a
trentamila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico
sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da
un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione
degli effluenti gassosi di cui all'articolo 10, comma 4, e' punito con l'arresto
fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il proprietario ed il
gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di
coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto dall'articolo 4,
comma 6, o dall'articolo 5, comma 8, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e
con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita'
di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui
all'articolo 16, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi
previsti, e' punito con l'arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila
euro a trentamila euro.
6. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico
in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o
coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui
all'articolo 10, comma 4, non rispettando i valori di emissione previsti
all'allegato 1, paragrafo D, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con
l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico
delle acque reflue di cui all'articolo 10, in mancanza della prescritta
autorizzazione di cui al comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nell'esercizio
dell'attivita' di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di
emissione di cui all'articolo 9, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati
sono quelli di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile
e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a
quarantamila euro.
9. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il professionista che, nel
certificato sostitutivo di cui all'articolo 4, comma 9, o all'art. 5, comma 11,
attesta fatti non corrispondenti al vero, e' punito con l'arresto fino ad un
anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro.
10. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette in esercizio
un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione
ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 4, comma 8, o
dell'articolo 5, comma 10, o della relativa certificazione sostitutiva
comunicata nelle forme di cui all'articolo 4, comma 9, o all'articolo 5, comma
11, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a
venticinquemila euro.
11. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita'
di coincenerimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, senza aver
fornito o rinnovato la prescritta comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2,
e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da diecimila euro a
venticinquemila euro.
12. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e salvo quanto previsto al
comma 13, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o
coincenerimento, non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 2, o
all'articolo 5, comma 3, o all'articolo 7, comma 1, o all'articolo 8, comma 1,
e' punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un
impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in
sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui all'articolo 7, comma 6, o
dell'articolo 8, comma 4, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorita'
competente in sede di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa
da tremila euro a venticinquemila euro.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un
impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in
sede di autorizzazione le deroghe di cui all'articolo 9, comma 7, non rispetta
le prescrizioni imposte dall'autorita' competente in sede di autorizzazione, e'
punito con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a
venticinquemila euro.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei casi
previsti dal presente articolo, nell'esercizio di un impianto di incenerimento o
coincenerimento non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, o
quelle imposte dall'autorita' competente in sede di autorizzazione, e' punito
con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro.
Art. 20.
Danno ambientale
1. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in violazione
delle disposizioni del presente decreto, provoca un danno alle acque, al suolo,
al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo
concreto ed attuale di inquinamento ambientale, e' tenuto a procedere a proprie
spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali e' derivato il danno,
ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Chi non
ottempera a queste prescrizioni e'
soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 51-bis del decreto legislativo n. 22
del 1997.
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 51-bis del citato d.lgs. n. 22 del
1997:
«Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). 1. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle acque
superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione
d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione dei progetti di
bonifica.
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano
ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri
naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione
del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle
aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, a smaltimento e recupero dei
rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso
accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione piu'
avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro
verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di
cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di
superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a proprie spese agli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle
aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A
tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla
Regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario
e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed
attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a),
deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia ed alla Regione
territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per
non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento,
contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero
dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al
Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono
superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il
responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonche' alla
Provincia ed alla Regione.
4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi
previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo
e ne da' comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali
modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche
intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica
e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni
il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la
Regione puo' richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni
ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore
imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di contaminazione che non
possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie
disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 puo'
prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti
dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di
tecniche e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti
all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti, ovvero particolari modalita' per l'utilizzo dell'area
medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti,
sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo
pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora
sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela
igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici
non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta
dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori,
e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti,
le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione
vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2,
lettera c), e' attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia
competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono
realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non
provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di
anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire
appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
nonche' la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere
reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere
indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale delle aree inquinate nonche' per la realizzazione delle eventuali
misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio
speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare
anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
Le predette spese sono altresi' assistite da privilegio generale mobiliare.
11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorita'
giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle
aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il
conseguente peggioramento della situazione ambientale.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati
ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da
bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti
presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in
caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti
l'applicazione dei limiti di accertabilita' di contaminazione piu' restrittivi,
l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica
sulla base di un apposito progetto che e' approvato dal Comune ai sensi di cui
ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla
Provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque
utilizzate ad iniziativa degli interessati.
13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente
dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati
nonche' dalla natura degli inquinamenti.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono
presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', d'intesa con la Regione territorialmente competente. L'approvazione
produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di
incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la
pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel
sito inquinato per gli interventi di bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti
di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e
all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative,
consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi
e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica
previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,
rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti
contaminati da bonificare.».
«51-bis (Bonifica dei siti). - 1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo
concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'art. 17, comma 2, e' punito
con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il
procedimento di cui all'art. 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a
due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se
l'inquinamento e' provocato da rifiuti pericolosi. Con la sentenza di condanna
per la contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.».
Art. 21.
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente decreto
entro il 28 febbraio 2006.(*)
2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di
adeguamento previsto al comma 1, l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento della stessa secondo le norme
regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occasione del primo
rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
ovvero in occasione del rilascio o riesame dell'autorizzazione ambientale
integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di rifiuti non
pericolosi secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per i quali si effettui il rinnovo
della comunicazione prevista dai predetti articoli, resta fermo l'obbligo di
adeguamento, a carico del gestore, previsto al comma 1. Ove il gestore richieda
invece l'autorizzazione di cui all'articolo 5, l'autorita' competente
provvede al rilascio dell'autorizzazione predetta.
4. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, con
l'esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere
applicate le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. L'ammissione delle attivita' di
coincenerimento dei rifiuti alle procedure semplificate e' subordinata alla
comunicazione di inizio di attivita' che dovra' comprendere, oltre a quanto
previsto dall'articolo 5, commi 5 e 6, la relazione prevista dall'articolo 33,
comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per l'avvio
dell'attivita' di coincenerimento dei rifiuti la regione puo' chiedere la
prestazione di adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella misura definita
dalla regione stessa e proporzionata alla capacita' massima di
coincenerimento dei rifiuti. L'avvio delle attivita' e' subordinato
all'effettuazione di una ispezione preventiva, da parte della provincia
competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della predetta comunicazione. Le ispezioni successive, da
effettuarsi almeno una volta l'anno, accertano:
a) la tipologia e la quantita' dei rifiuti sottoposti alle operazioni di
coincenerimento;
b) la conformita' delle attivita' di coincenerimento a quanto previsto dagli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e relative
norme di attuazione.
5. Nel caso in cui la provincia competente per territorio, a seguito delle
ispezioni previste dal comma 4, accerta la violazione delle disposizioni
stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per
adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attivita', salvo che il titolare
dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta
attivita' alla normativa vigente.
6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3, i gestori
continuano ad operare sulla base del titolo autorizzatorio precedentemente
posseduto.
7. I gestori degli impianti di incenerimento di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d), esistenti operanti sulla base degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, presentano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, uno studio di impatto ambientale
contenente le seguenti informazioni: a) descrizione dell'impianto, con
indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali;
b) la descrizione degli effetti sull'ambiente, anche con riferimento a parametri
e standard previsti dalla normativa ambientale, nonche' ai piani di
utilizzazione del territorio;
c) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti
sfavorevoli all'ambiente.
8. All'esito favorevole dell'esame dello studio di cui al comma 7, l'autorita'
competente rilascia autorizzazione a norma dell'articolo 4.
9. Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 28 febbraio 2006(*),
previsto nel comma 1, si applicano agli impianti esistenti le norme tecniche previgenti alla data di entrata in vigoredel presente decreto.
10. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 1999, le
parole: «25 parti per milione» sono sostituite dalle seguenti: «50 parti per
milione».
10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, il termine di cui ai commi 1 e 9 e' fissato al 28 dicembre 2008(**)
(*) N.d.R.: L'originario termine del 28 dicembre 2005 è stato così prorogato con D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in L. 51/2006
(**) N.d.R.: Il comma 10-bis è
stato aggiunto in sede di conversione del D.L. 273/2005 in L. 51/2006. Il
termine del 28 dicembre 2007 è stato così prorogato dall'art. 6, c. 8-duodecies,
introdotto in sede di conversione del D.L. 300/2006 in L. n. 17/2007 (GU n. 47
del 26-2-2007- Suppl. Ordinario n.48)
Note all'art. 21:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse.
- Per l'art. 28, vedi note all'art. 4.
- Per il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle premesse.
- Per gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi
note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del d.lgs. 22 maggio 1999 n. 209 (Attuazione
della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili), come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Disposizioni finali). - 1. Restano ferme le disposizioni vigenti
relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei PCB,
nonche' degli impianti, apparecchi e fluidi che li contengono.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli oli usati di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, contenenti PCB in misura eccedente
le 50 parti per milione.
3. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli allegati al
presente decreto potranno essere modificati con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».
Art. 22.
Procedura di modifica degli allegati
1. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica degli
allegati al presente decreto si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, previa comunicazione ai Ministri della salute e
delle attivita' produttive; ogniqualvolta la nuova normativa comunitaria preveda
poteri discrezionali per la sua trasposizione, il decreto e' adottato di
concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive,
sentita la Conferenza unificata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Storace, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
ALLEGATO 1
Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti
A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
1. Valori di emissione medi giornalieri
a) Polveri totali (1) | 10 mg/m3 |
b) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC) | 10 mg/m3 |
c) Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCI) | 10mg/m3 |
d) Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF) | 1 mg/m3 |
e) Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2) | 50 mg/m3 |
f) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO2) (2) | 200 mg/m3 |
__________________________
(1) Fino al 1° gennaio
2008, l'autorità competente può concedere deroghe relativamente alle polveri
totali per impianti di incenerimento di rifiuti urbani esistenti alla data del
14 febbraio 1998, purchè l'autorizzazione preveda che i valori medi giornalieri
non superino 20 mg/m3
(2) L'autorità competente può concedere deroghe relativamente al
valore limite di emissione degli ossidi di azoto (NOx) per i seguenti
impianti di incenerimento di rifiuti urbani esistenti alla data del 14 febbraio
1998:
a) impianti con capacità nominale superiore a 6 t/h, purché l'autorizzazione preveda che il valore medio giornaliero non superi 400 mg/m3:
- fino al 1° gennaio 2010, per quelli di capacità nominale superiore a 6 t/ora ma inferiore a 16 t/ora
- fino al 1° gennaio 2008, per quelli di capacità nominale superiore a 16 t/ora, ma che non scaricano acque reflue;
b) fino al 1° gennaio 2008 per impianti con capacità nominale pari o inferiore a 6 t/ora, purché l'autorizzazione preveda che il valore medio giornaliero non superi 500 mg/m3
2. Valori di emissione medi su 30 minuti
100% (A) | 97% (B) | |
100% (A) | ||
1) Polveri totali | 30 mg/m3 | 10 mg/m3 |
2) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC) | 20 mg/m3 | 10 mg/m3 |
3) Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCI) | 60mg/m3 | 10mg/m3 |
4) Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF) | 4 mg/m3 | 2 mg/m3 |
5) Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2) | 200 mg/m3 | 50 mg/m3 |
6) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO2) (3) | 400 mg/m3 | 200 mg/m3 |
__________________________
(3) Fino al 1° gennaio
2010, l'autorità competente può concedere deroghe al rispetto del valore limite
di emissione degli ossidi di azoto per impianti di incenerimento di rifiuti
urbani esistenti alla data del 14 febbraio 1998, di capacità nominale fino a 16
t7ora, purché l'autorizzazione preveda che i valori medi sui 30 minuti non
superino 600 mg/m3 per la colonna A o 400 mg/m3 per la
colonna B.
3. Valori di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 ora
I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPR 24 maggio 1988, n. 203, in accordo con le norme CEN ove emanate
a) Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd) |
|
|
0,05 mg/m3 in totale |
b) Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (T) |
|
||
|
|
|
|
c) Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg) |
|
|
0,05 mg/m3 |
|
|
|
|
d) Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb) |
|
|
|
e) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) |
|
|
|
f) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) |
|
|
|
g) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) |
|
|
|
h) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) |
|
|
0,5 mg/m3 |
i) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) |
|
|
in totale |
j) Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn) |
|
|
|
k) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) |
|
|
|
l) Vanadio e suoi comopsti, espressi come vanadio (V) |
|
|
|
|
|
|
|
I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti.
4. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 ore
I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, in accordo con le norme CEN, ove emanate.
a) Diossine e furani (PCDD + PCDF) (1) 0,1 mg/m3
b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (2) 0,01 mg/m3
__________________________
(1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e frani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofuranimisurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.
FTE |
|
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) |
1 |
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) |
0,5 |
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) |
0,1 |
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) |
0,1 |
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) |
0,1 |
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) |
0,01 |
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD) |
0,001 |
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF) |
0,1 |
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) |
0,5 |
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) |
0,05 |
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) |
0,1 |
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) |
0,1 |
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) |
0,1 |
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) |
0,1 |
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) |
0,01 |
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) |
0,01 |
- Octaclorodibenzofurano (OCDF) |
0,001 |
(2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:
- Benz[a]antacene
- Dibenz[a,h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a,e]pirene
- Dibenzo[a,h]pirene
- Dibenzo[a,i]pirene
- Dibenzo[a,l]pirene
- Indeno[1,2,3-cd]pirene
5. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO)
I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):
- 50 mg/m3 come valore medio giornaliero;
- 100 mg/m3 come valore medio su 30 minuti, in un periodo di 24 ore oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite, il 95% dei valori medi su 10 minuti non supera il valore di 150 mg/Nm3.
L'autorità competente può concedere deroghe per gli impianti di incenerimento che utilizzano la tecnologia del letto fluido, purchè l'autorizzazione preveda un valore limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) non superiore a 100 mg/m3 come valore medio orario.
B. NORMALIZZAZIONE
Condizioni di cui all'articolo 9, comma 4:
- temperatura 273 °K
- pressione 101,3 kPa;
- gas secco,
nonchè un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari all'11% in volume, utilizzando la seguente formula:
Es = |
21 - Os |
x Em |
21 - Om |
nella quale:
Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di riferimento;
Em = concentrazione di emissione misurata;
Os = tenore di ossigeno di riferimento;
Om = tenore di ossigeno misurato.
Nel caso di incenerimento unicamente di oli usati, come definiti all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, l'ossigeno di riferimento negli effluenti gassosi secchi è pari al 3%.
Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.
Nel caso di incenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base al tenore di ossigeno viene applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di riferimento.
C. VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
1. Valutazione dei risultati delle misurazioni
Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella G.U. n. 5 del 1996, i valori limite di emissione si intendono rispettati se:
a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punto 1;
b) il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione stabilito al paragrafo A, putno5, primo trattino;
c) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, le diossine e i furani e gli idrocarburi policiclici aromatici durante il periodo di campionamento supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punti 3 e 4;
e) sono rispettate le disposizioni del paragrafo A, punto 5, secondo trattino.
I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo si confidenza al 95%.
I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:
- Polveri totali: 30%
- Carbonio organico totale: 30%
- Acido cloridrico: 40%
- Acido fluoridrico: 40%
- Biossido di zolfo: 20%
Biossido di azoto: 20%
- Monossido di carbonio: 10%
I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.
Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati, a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo, più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.
Per le misurazioni periodiche, la valutazione dei valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del DPR 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni.
D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO DI INCENERIMENTO
1. Valori limite di emissione negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione di effluenti gassosi
Sono di seguito riportati i valori limite di emissione di inquinanti negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazioen degli effluenti gassosi, espressi in concentrazioni di massa per campioni non filtrati.
a) Solidi sospesi totali (1) |
95% |
100% |
30 mg/l |
45 mg/l |
|
b) Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg) |
0,03 mg/l |
|
c) Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) |
0,05 mg/l |
|
d) Tallio e suoi composti, espressi some tallio (TI) |
0,05 mg/l |
|
e) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) |
0,15 mg/l |
|
f) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) |
0,2 mg/l |
|
g) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) |
0,5 mg/l |
|
h) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) |
0,5 mg/l |
|
i) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) |
0,5 mg/l |
|
l) Zinco e suoi comopsti, espressi come zinco (Zn) |
1,5 mg/l |
|
m) Diossine e furani (PCDD + PCDF) (2) |
0,3 ng/l |
|
n) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (3) |
0,0002 mg/l |
__________________________
(1) fino al 1° gennaio 2008, l'autorità competente può concedere deroghe relativamente ai solidi sospesi totali per gli impianti di incenerimento esistenti, purchè l'autorizzazione preveda che l'80% dei valori misurati non superi 30 mg/l e nessuno di essi superi 45 mg/l
(2) Calcolate come concentrazione "tossica equivalente" in accordo a quanto specificato al paragrafo A, punto 4, nota 1.
(3) Determinati come specificato al paragrafo A, punto 4, nota 2.
E. CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI NELLE ACQUE DI SCARICO
1. Misurazioni
a) misurazioni continue del pH, della temperatura e della portata;
b) Misurazioni giornaliere dei solidi sospesi totali effettuate su campioni per sondaggio;
c) misurazioni almeno mensili su di un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico su un periodo di 24 ore, degli inquinanti di cui al paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l);
d) misurazioni almeno semestrali di diossine e furani e degli idrocarburi policiclici aromatici; per i primi dodici mesi di funzionamento dell'impianto, tali sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.
2. Valutazioni dei risultati delle misurazioni
I valori limite di emissione di intendono rispettati se:
a) il 95% e il 100% dei valori misurati per i solidi sospesi totali non superano i rispettivi valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettera a);
b) non più di una misurazione all'anno per i metalli pesanti supera i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l);
c) le misurazioni semestrali per le diossine e i furani e per gli idrocarburi policiclici aromatici non superano i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere m) e n).
ALLEGATO 2
Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di coincenerimento
A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
1. Formula di miscelazione
La seguente "formula di miscelazione" deve essere applicata ogniqualvolta non sia stato stabilito uno specifico valore limite totale di emissione "C" nel presente Allegato.
Il valore limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio presenti nell'effluente gassoso derivante a coincenerimento dei rifiuti è calcolato me segue:
Vrifiuti | x Crifiuti + Vprocesso x Cprocesso | = C |
Vrifiuti | + Vprocesso |
Vrifiuti: volume dell'effluente gassoso derivante dall'incenerimento dei soli rifiuti, determinato in base ai rifiuti che hanno il più basso potere calorifico specificato nell'autorizzazione e normalizzato alle condizioni indicate al paragrafo B dell'Allegato 1. Qualora il calore liberato dall'incenerimento di rifiuti pericolosi sia inferiore al 10% del calore totale liberato nell'impianto, Vrifiuti deve essere calcolato in base ad un quantitativo (fittizio) di rifiuti che, se incenerito, libererebbe un calore pari al 10% del calore totale liberato nell'impianto.
Crifiuti: valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento stabiliti al paragrafo A dell'Allegato 1
Vprocesso: volume dell'effluente gassoso derivante dal processo dell'impianto, inclusa la combustione dei combustibili autorizzati normalmente utilizzati nell'impianto (esclusi i rifiuti), determinato sulla base dei tenori di ossigeno previsti dalla normativa ai fini della normalizzazione delle emissioni. In assenza di normativa per il pertinente tipo di impianto, si deve utilizzare il tenore reale di ossigeno dell'effluente gassoso non diluito con aggiunta di aria non indispensabile per il processo. la normalizzazione per le altre condizioni è quella specificata al paragrafo B.
Cprocesso: valori limite di emissione indicati nel presente Allegato per taluni settori industriali o, in caso di assenza di tali valori, valori limite di emissione degli inquinanti e del monossido di carbonio fissati dalla normativa statale o regionale per tali impianti quando vengono bruciati i combustibili normalmente autorizzati (rifiuti esclusi). In mancanza di tali disposizioni si applicano i valori limte di emissione che figurano nell'autorizzazione. Se in questa non sono menzionati tali valori, si ricorre alle concentrazioni reali in massa.
C: valori limite totali di emissione e tenore di ossigeno individuati nel presente Allegato per taluni settori industriali e per taluni inquinanti o, in caso di assenza di tali valori, valori limite totali di emissione da rispettare per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio. Il tenore totale di ossigeno di riferimento, che sostituisce il tenore di ossigeno di riferimento per la normalizzazione di cui al successivo paragrafo B, è calcolato sulla base dei tenori di ossigeno sopraindicati per Vrifiuti e Vprocesso rispettando i volumi parziali.
I valori limite totali di emissione (C) per gli inquinanti di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, sono quelli fissati nei suddetti punti, e non sono soggetti ala applicazione della "formula di miscelazione".
2. Disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coinceneriscono rifiuti
I risultati delle misurazioni effettuate per verificare il rispetto dei valori limite di emissione sono normalizzati alle condizioni specificate al successivo punto B, nonchè ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 10% in volume.
2.1. Valori limite di emissione medi giornalieri
Ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri, secondo la procedura di cui al paragrafo C, punto 1, devono essere rilevati i valori medi su 30 minuti.
Ai forni per cemento di applicano i valori limite totali di emissione (C) come media giornaliera di seguito individuati.
a) Polveri totali (1) |
30 mg/m3 |
b) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)(2) |
10 mg/m3 |
c) Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCI) |
10mg/m3 |
d) Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF) |
1 mg/m3 |
e) Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2) (2) |
50 mg/m3 |
f) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO2) Per gli impianti esistenti (3) |
800 mg/m3 |
g) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO2) Per i nuovi impianti |
500 mg/m3 |
__________________________
(1) Fino al 1° gennaio 2008, l'autorità competente può concedere deroghe relativamente alle polveri totali per i forni per cemento che bruciano meno di tre tonnellate/ora di rifiuti, purchè l'autorizzazione preveda un valore limite complessivo di emissione non superiore a 50 mg/m3.
(2) L'autorità competente può autorizzare deroghe nei casi in cui l'incenerimento dei rifiuti non dia luogo ad emissione di TOC e/o di SO2
(3) I forni per cemento funzionanti e dotati di autorizzazione conforme alla normativa vigente sono considerati impianti esistenti se iniziano a coincenerire rifiuti entro la data del 28 dicembre 2004. Fino al 1° gennaio 2008, l'autorità competente può concedere deroghe relativamente ai NOx per i forni esistenti per cemento operanti a umido o che bruciano meno di tre tonnelate/ora di rifiuti, purchè l'autorizzazione preveda un valore limite complessivo di emissione non superiore a 1200 mg/m3
2.2 valori limite id emissione medi ottenti tramite campionamento
I valori limite totali di emissione (C) per gli inquinanti di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punto 3 (ottenuti tramite periodo di campionamento di 1h) e punto 4 (ottenuti tramite periodo di campionamento di 8h), riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 10% in volume, sono quelli fissati nei suddetti punti, e non sono soggetti alla applicazione della "formula di miscelazione".
2.3 Valori limite di emissione per il Monossido di carbonio (CO)
I valori limite totali di emissione (C) di monossido di carbonio sono stabiliti dall'autorità competente.
3. disposizioni speciali relative agli impianti di combustione che coinceneriscono rifiuti
3.1 Valori limite di emissione medi giornalieri
fatta salva la normativa di recepimento della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, nonchè di ulteriori normative comunitarie per i grandi impianti di combustione, nelle quali si stabiliscono valori limite di emissione più severi, questi ultimi sostituiranno, per gli impianti e gli inquinanti in questione, i valori limite di emissione (Cprocesso) fissati di seguito. Un tale caso le tabelle seguenti sono adeguate ai valori limite di emissione più severi secondo la procedura di cui all'articolo 22.
Ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri, secondo la procedura di cui al paragrafo C, punto 1, devono essere rilevato i valori medi su 30 minuti.
Per il calcolo dei valori medi giornalieri, secondo la procedura di cui al paragrafo C, punto 1, devono essere rilevati i valori medi su 30 minuti.
per il calcolo della formula di miscelazione di cui all'Allegato 2, paragrafo A, punto 1 si applicano i valori di Cprocesso di seguito individuati.
3.1.1 Combustibili solidi
Sono di seguito individuati i valori di Cprocesso per combustibili solidi, espressi in mg/m3 come media giornaliera normalizzati alle condizioni specificate al successivo punto B e riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'efflluente gassoso secco pari al 6% in volume.
Inquinanti |
<50 MWt |
da 50 a 100 MWt |
da 100 a 300 MWt (2) |
>300 MWt |
SO24 caso generale |
|
850 |
da 850 a 200 (con decremento lineare da 100 a 300 MWt) |
200 |
combustibili indigeni |
|
o tasso di desolforazione > 90% |
o tasso di desolforazione > 92% |
o tasso di desolforazione > 95% |
NOx |
|
400 |
300 |
200 |
Polveri totali |
50 |
50 |
30 |
30 |
__________________________
4 Fino al 1° gennaio 2008, l'autorità competente può concedere deroghe per NOx e SO2 per gli impianti di coincenerimento esistenti da 100 a 300 MW che utilizzano la tecnologia del letto fluidizzato e bruciano combustibili solidi, purchè l'autorizzazione preveda un valore Cprocesso non superiore a 350 mg/m3 per NOx e non superiore a 850-400 mg/m3 (decremento lineare da 10 a 300 MWt) per SO2.
3.1.2 biomasse
Sono di seguito individuati i valori di Cprocesso per biomasse, espressi in mg/m3 come media giornaliera normalizzati alle condizioni specificate al successivo punto B e riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 6% in volume.
Ai fini del presente punti, con il termine "biomasse" si intendono quelle definite all'articolo 2, coma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, nonchè i rifiuti contemplati all'articolo 3, comma 1, lettera a) punti da 1 a 5.
Inquinanti |
<3 MWt |
>3 - <20 MWt |
>20 - <50 MWt |
>50 - <100 MW |
>100 MWt |
SO2 |
|
200 |
200 |
200 |
200 |
NOx |
|
450 |
300 |
300 |
300 |
Polveri totali |
75(1) |
15 |
15 |
15 |
30 |
(1) Non si applica agli impainti di potenza termica nominale complessiva non superiore a 0,15 MW.
3.1.3. Combustibili liquidi
Sono di seguito individuati i valori di Cprocesso per combustibili liquidi, espressi in mg/m3 come media giornaliera normalizzati alle condizioni specificate al successivo punto B e riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 3% in volume.
Inquinanti |
<50 MWt |
da 50 a 100 MWt |
da 100 a 300 MW |
>300 MWt |
SO2 |
|
850 |
da 850 a 200 (con decremento lineare da 100 a 300 MWt) |
200 |
NOx |
|
400 |
300 |
200 |
Polveri totali |
50 |
50 |
30 |
30 |
3.2 Valori limite di emissione medi ottenuti tramite campionamento
I valori limite totali di emissione (C) per gli inquinanti di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punto 3 (ottenuti tramite periodo di campionamento di 1h) e punto 4 (ottenuti tramite periodo di campionamento di 8 h), riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 6% in volume nel caso di solidi e di biomasse e pari al 3% nel caso di combustibili liquidi, sono quelli fissati nei suddetti punti, e non sono soggetti alla applicazione della "formula di miscelazione".
B. NORMALIZZAZIONE
Condizioni di cui all'articolo 9, comma 5:
- temperatura 273°K
- pressione 101,3 kPa;
- gas secco,
nonchè ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco stabilito o determinato in accordo a quanto previsto al precedente paragrafo A, utilizzando la seguente formula:
Es = |
21 - Os |
x Em |
21 - Om |
nella quale:
Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di riferimento;
Em = concentrazione di emissione misurata;
Os = tenore di ossigeno di riferimento;
Om = tenore di ossigeno misurato.
Se i rifiuti sono coinceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.
Nel caso di coincenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base al tenore di ossigeno viene applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di riferimento.
C. METODI DI CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
1. Valutazione dei risultati delle misurazioni
Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal DM 21 dicembre 1995, i valori limite di emissione si intendono rispettati se:
a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti nel presente Allegato;
b) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, per le diossine e i furani e per gli idrocarburi policiclici aromatici supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti nel presente Allegato
I valori medi su 30 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo si confidenza al 95%.
I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:
- Polveri totali: 30%
- Carbonio organico totale: 30%
- Acido cloridrico: 40%
- Acido fluoridrico: 40%
- Biossido di zolfo: 20%
- Ossidi di azoto, espressi
come biossido di azoto: 20%
- Monossido di carbonio: 10%
I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.
Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.
Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del DPR 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni.
D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO DI COINCENERIMENTO E RELATIVE NORME SU CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE.
Per gli impianti di coincenerimento valgono le medesime disposizioni dei paragrafi D ed E dell'Allegato 1, relative agli impianti di incenerimento.
ALLEGATO 3
NORME TECNICHE PER IL COINCENERIMENTO DEI PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALI DI CATEGORIA 1, 2 E 3 DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 1774/2002.
1. Tipologia: prodotti trasformati e derivati da materiali di categoria 1, 2 e 3 , ivi compresi i grassi; partire di alimenti zootecnici contenenti frazioni dei materiali predetti.
1.1 Provenienza: impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, per le partite di alimenti zootecnici contenenti frazioni dei materiali predetti è ammessa qualsiasi provenienza.
1.2 Caratteristiche:
a) farina proteica animale e/o alimenti zootecnici aventi le seguenti caratteristiche:
P.C.I. sul tal quale 12.000 kJ/kg min;
umidità 10% max;
ceneri sul secco 40% max.
b) grasso animale avente le seguenti caratteristiche:
P.C.I. sul tal quale 30.000 kJ/kg min;
umidità 2% max;
ceneri sul secco 2% max.
I parametri di cui ai punti a) e b) devono essere documentati dal produttore in aggiunta alla documentazione sanitaria prevista dalla vigente normativa.
1.3 Il coincenerimento con recupero energetico, comprende anche la relativa messa in riserva presso l'impianto. Durante tutte le fasi dell'attività devono essere evitati il contatto diretto e la manipolazione dei rifiuti di cui al punto 1.2, nonchè qualsiasi forma di dispersione ambientale degli stessi.