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Decreto 18 ottobre 2005
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall'articolo 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475.
(GU n. 255 del 2-11-2005)
(Abrogato dall'art. 29 del d.lgs. n. 188 del 20 novembre 2008, pubblicato nella G.U. n. 283 del 3-12-2008 - Suppl. Ordinario n.268)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti
per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma
dell'organizzazione del Governo;
Visto l'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
in legge 9 novembre 1988, n. 475, cosi' come modificato dall'art. 15 della legge
1° marzo 2002, n. 39, che ha istituito il consorzio obbligatorio delle batterie
al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Cobat);
Considerato che il comma 8, del citato art. 9-quinquies, stabilisce che con
decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono determinati il sovrapprezzo e la
percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo;
Visto lo statuto del consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e
dei rifiuti piombosi (Cobat), approvato con decreto 2 febbraio 2004 del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 35 del 12 febbraio 2004;
Visto il proprio decreto del 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 19, del 24 gennaio 1997, relativo alla
«Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo»;
Visto il proprio decreto del 16 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 157, del 7 luglio 1999, relativo alla «Variazione
del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo»;
Visto il proprio decreto del 16 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 69, del 24 marzo 2005, relativo alla «Rideterminazione
del sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo»;
Visto che l'assemblea dei soci del Consorzio obbligatorio delle batterie esauste
e dei rifiuti piombosi - Cobat in data 13 luglio 2005 ha deliberato una
riduzione del sovrapprezzo attualmente applicato, in ragione di un riscontrato
aumento della quotazione del piombo al London Metal Exchange e della necessita'
di modificare l'agio riconosciuto per la riscossione del sovrapprezzo;
Vista la relazione tecnica fornita dal consorzio obbligatorio delle batterie
esauste e dei rifiuti piombosi - Cobat allegata al presente decreto sub b);
Considerata la necessita' di provvedere ad una nuova determinazione del
sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;
Decreta:
Art. 1.
1. Il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo previsto
dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e'
determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, secondo lo schema allegato sub a)
che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il sovrapprezzo di cui al comma 1 e' applicato alle seguenti tipologie di
batterie al piombo:
a) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacita' minore o uguale
a 20 Ah;
b) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacita' maggiore di 20
Ah e minore o uguale a 95 Ah;
c) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacita' maggiore di 95
Ah;
d) elementi sciolti di batterie industriali di qualsiasi capacita'.
Art. 2.
1. Il sovrapprezzo sara' anticipato al Cobat dai produttori e dagli
importatori di batterie al piombo, nonche' dagli importatori di beni contenenti
batterie al piombo, con cadenza trimestrale.
2. I costi di riscossione del sovrapprezzo sono determinati in ragione del
12,55% dell'entita' globale del sovrapprezzo prima del trasferimento al Cobat.
Art. 3.
1. La congruita' del sovrapprezzo sara' verificata con cadenza annuale dai
Ministeri concertanti sulla base di una relazione fornita dal consiglio di
amministrazione del Cobat.
Art. 4.
1. Tutti i produttori e gli importatori di batterie al piombo, nonche' gli
importatori di beni contenenti batterie al piombo, sono obbligati a versare il
sovrapprezzo, nei tempi e nella misura stabiliti dal presente decreto, al
Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi -
Cobat ed a fornire le informazioni da questo richieste.
2. Chiunque, a seguito di un controllo effettuato dal Cobat, risulti
inadempiente alla dichiarazione trimestrale, sara' perseguito a termine di
legge.
3. Chiunque, pur avendo denunciato al Cobat l'immissione in commercio in Italia
di batterie al piombo, ritardi od ometta il relativo pagamento del sovrapprezzo,
sara' perseguito a termine di legge.
Art. 5.
1. La percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del Cobat, cosi'
come indicato nella premessa, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art.
9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e' determinata, a
decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura del 39% dei costi annui prevedibili,
pari a 12.696 migliaia di euro, al netto dei costi di riscossione.
Art. 6.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e la sua efficacia decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Roma, 18 ottobre 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivitą produttive
Scajola
Allegato A
Sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo esauste
Premessa
La capacitą espressa in amperore (Ah) deve essere calcolata secondo le norme CEI/EN 50342, 60254-1 e 60896-1.
1. Batterie d'avviamento e Monoblocchi industriali (tipologie a, b e c previste all'articolo 2)
Capacitą (C) in Ah |
Sovrapprezzo al Netto del costo di riscossione (Euro/batteria) |
Sovrapprezzo al Lordo del costo di riscossione (Euro/batteria) |
C<20 Ah |
0,17 |
0,19 |
20<C<95 Ah |
0,66 |
0,76 |
>95 Ah |
1,33 |
1,52 |
2. Elementi sciolti di Batterie industriali di qualsiasi capacitą (tipologia d
prevista all'articolo 2)
Il sovrapprezzo deve essere calcolato in funzione della capacitą (C) espressa in Ah e della tensione (V) espressa in Volts.
La formula di calcolo č la seguente:
Capacitą (C) in Ah |
Sovrapprezzo al Netto del costo di riscossione (Euro) |
Sovrapprezzo al Lordo del costo di riscossione (Euro) |
Qualsiasi capacitą |
0,0025 * C * V/2 |
0,0028 * C * V/2 |
Allegato B
Relazione Tecnica
La richiesta di riduzione di sovrapprezzo nasce dalla volontą del Cobat di minimizzare l'importo gravante sull'utente finale ed č motivata da un riscontrato aumento della quotazione del piombo al London Metal Exchange.
Il primo semestre del 2005 ha visto una quotazione media pari a 765 Euro/t, poi scesa a 700 Euto/t nel mese di luglio 2005.
La modifica prevede una riduzione del 5% degli importi unitari del sovrapprezzo al lordo dei costi di riscossione, che porta ala paritą di Bilancio per una quotazione del piombo prudenzialmente assunta pari a 670 Euro/t, data l'elevata volatilitą della quotazione.
L'agio riconosciuto per i costi di riscossione del sovrapprezzo č posto pari al 12,55%, con un lieve incremento rispetto al 10,26% previsto nel Decreto Ministeriale del 16 marzo 2005; tale variazione nasce da un aumento dell'esposizione finanziaria e delle perdite su crediti.
Si riporta in forma sintetica il conto economico che scaturisce considerando i nuovi proventi da sovrapprezzo, una quotazione del piombo al London Metal Exchange di 679 Euro/t, una raccolta di 200.000 tonnellate ed un livello di spese pari a quanto previsto nel Bilancio Preventivo 2005:
Migliaia di Euro |
Euro / tonnellata batterie |
|
Ricavi da Cessione Batterie Piombo Esauste |
19.563 | 97,82 |
Proventi da Sovrapprezzo |
12.696 | 63,48 |
Servizi alle Imprese |
352 | 1,76 |
Proventi Finanziari |
300 | 1,50 |
Atri proventi minori |
20 | 0,10 |
TOTALE PROVENTI |
32.931 | 164,66 |
Raccolta Batterie Piombo Esauste |
27.613 | 138,07 |
Costi fissi | 2.406 | 12,03 |
Costi ingovernabili (comunicazione, promozione, sviluppo, ricerca) |
2.175 | 10,88 |
Ammortamenti e Accantonamenti |
371 | 1,86 |
Servizi alle imprese |
267 | 1,34 |
Imposte |
64 | 0,32 |
TOTALE COSTI |
32.896 | 164,48 |
|
||
AVANZO DI GESTIONE |
35 | 0,18 |