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Regione Marche
Legge Regionale n. 1 del 18-01-2005
“Disposizioni in materia di funzioni relative al riutilizzo, al riciclo e al recupero dei rifiuti".
(B.U.R. Marche n. 13 del 3.2.2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della giunta regionale promulga
la seguente legge regionale :
ARTICOLO 1
1. Le funzioni esercitate dall’Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo
e recupero dei rifiuti s.p.a. di cui all’articolo 11 della legge regionale 28
ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), sono svolte dalla Regione.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale in servizio a
tempo indeterminato presso l’Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo e
recupero dei rifiuti s.p.a. alla data del 31 dicembre 2003 è inquadrato nel
ruolo del personale regionale, previo superamento di una prova di idoneità per
titoli ed esami.
3. La procedura di cui al comma 2 è definita dalla Giunta regionale, nel
rispetto della normativa regionale in materia di accesso dall’esterno ed in base
all’equiparazione tra la qualifica posseduta dal personale nella società di
provenienza e le qualifiche regionali indicate nella tabella allegata alla
presente legge.
4. Sono abrogati:
a) la legge regionale 22 dicembre 1997, n. 73 (Potenziamento dell’Agenzia
regionale per le materie prime secondarie);
b) l’articolo 11 della l.r. 28/1999.
ARTICOLO 2
1. Per le spese previste dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2005
la spesa di euro 25.000; per gli anni successivi l’entità della spesa sarà
stabilita con le rispettive leggi di bilancio, nei limiti previsti dalla
contrattazione collettiva.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede a decorrere
dall’anno 2005 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell’UPB
2.07.01 del bilancio di previsione per l’anno 2005 e
successivi.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono
iscritte a decorrere dall’anno 2005 nell’UPB 2.07.01 a carico del capitolo
relativo agli stipendi e retribuzioni del personale regionale, istituito dalla
Giunta regionale, ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
regione Marche.
Data ad Ancona, addì 18 gennaio 2005.
ALLEGATO 1:
Tabella
(articolo 1, comma 3)
ARTICOLO 1
CCNL |
CCNL |
Imprese esercenti servizi di |
Regioni - Enti locali |
6° LIVELLO A
|
CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C/1 |