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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 settembre 2005, n. 3473
Interventi urgenti per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma. (Ordinanza n. 3473).
(GU n. 262 del 10-11-2005)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 1999
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza per la citta' di Roma e
provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei
rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15
dicembre 2000 ed in data 14 gennaio 2002 con i quali e' stato prorogato lo stato
di emergenza nel territorio della citta' di Roma e provincia, in ordine alla
situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e
speciali pericolosi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2002
con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza
nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine
alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti
urbani, speciali e speciali pericolosi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003
con il quale e' stato prorogato lo stato d'emergenza nel territorio delle
province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di
crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e
speciali pericolosi;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile del 23 giugno 1999, n. 2992, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 1999, recante
«Immediati interventi per fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale e
di protezione civile nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio
della citta' di Roma e provincia» che all'art. 2, comma 1, lettera i), prevede
che il commissario delegato identifichi, in ciascun sub ambito provinciale, il
numero e la localizzazione degli impianti per la messa in sicurezza, per la
demolizione, per il recupero dei materiali e per la rottamazione dei veicoli a
motore e dei rimorchi;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile del 28 febbraio 2001, n. 3109, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2001, recante «Ulteriori
disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio-economico-ambientale
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della citta' di Roma e
provincia», nonche' la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2002, n. 3249, recante «Ulteriori disposizioni per
fronteggiare l'emergenza nel territorio della citta' di Roma e provincia,
nonche' interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei
rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
Ritenuto che per l'espletamento di tale attivita' il commissario delegato debba
provvedere sulla base dell'art. 11 dell'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile del 23 giugno 1999, n.
2992, utilizzando le risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale,
nonche' quelle di cui al Piano triennale tutela ambiente 1994-1996;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002,
recante la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza
italiana della Unione europea, nonche' il successivo provvedimento del 30 agosto
2002, recante modificazioni ed integrazioni concernenti la dichiarazione di
«grande evento» per il semestre di Presidenza italiana della Unione europea
adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo
2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio
2004, con il quale e' stata prorogata, fino al 31 dicembre 2004, la
dichiarazione di «grande evento» del semestre di Presidenza italiana dell'Unione
europea;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18
aprile 2003, che individua, come sede per lo svolgimento di importanti incontri
e manifestazioni a livello europeo, la struttura militare denominata Comando
unita' mobili specializzate Carabinieri «Palidoro» e, stante la necessita' di
liberare immediatamente il territorio adiacente al complesso militare in cui
insistevano sei centri di autodemolizione e rottamazione la cui presenza avrebbe
comportato l'insorgenza di gravi situazioni di rischio, si e' ritenuto
necessario stralciare dalle competenze del presidente della regione Lazio, in
materia di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione,
quelle inerenti ai sei centri siti in via di Tor di Quinto;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12
settembre 2003 e n. 3375 del 10 settembre 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004,
con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza
nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi
socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi ad esclusione di quelli finalizzati alla delocalizzazione definitiva
dei centri di autodemolizione e rottamazione di cui all'ordinanza n. 3283/2003
gia' attribuiti al Comandante provinciale dei Carabinieri - commissario
delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004,
con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza
nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi
socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi;
Vista la nota del presidente della regione Lazio del 14 aprile 2005 nella quale
il presidente della regione Lazio ha rappresentato la disponibilita' ad erogare
l'importo di cui alla nota dipartimentale del 28 febbraio 2005, n. DPC/CG/11198,
necessario per il completamento delle procedure relative a trasferimento dei sei
centri attualmente siti in via dell'Acqua Acetosa presso l'area di Osteria
Nuova;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio
2005 con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di
emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro,
Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni,
Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato
da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la
contaminazione dei prodotti agricoli, nonche' la presenza di sostanze
organo-clorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende
zootecniche;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005,
n. 3441, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione
di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e
Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale»,
nonche' la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
luglio 2005, n. 3447, recante «Ulteriori interventi urgenti diretti a
fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume
Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi
socio-economico-ambientale».
Vista la nota del 19 luglio 2005 con la quale il commissario delegato ritiene
indispensabile affidare la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione
e rottamazione presenti nel territorio del comune di Roma al soggetto attuatore
avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma, integrando il proprio ambito di
intervento gia' conferito sulla base del decreto del Presidente della regione
Lazio del 28 giugno 2005, n. 1, per l'emergenza ambientale in atto nel
territorio del bacino del fiume Sacco;
Considerata l'urgenza di provvedere, in via prioritaria in relazione alle
risorse disponibili, alla conclusione dell'iter procedurale inerente alla
definitiva delocalizzazione dei sei centri precedentemente siti in via di Tor di
Quinto in localita' di Osteria Nuova;
D'intesa con la regione Lazio sulla base della nota del 4 agosto 2005;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il soggetto attuatore, designato con la nota del presidente della regione
Lazio in data 19 luglio 2005, anche in deroga alle eventuali disposizioni
normative che disciplinano, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, il
conferimento di incarichi, provvede alla definizione di un programma di
delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione presenti
nel territorio del comune di Roma. Il soggetto attuatore provvede, in
particolare, in via prioritaria ed urgente:
a realizzare tutte le iniziative volte alla delocalizzazione dei sei centri di
autodemolizione e rottamazione attualmente siti in via dell'Acqua Acetosa, anche
attraverso ulteriori espropri o costituzioni di servitu' se indispensabili per
il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza;
ad avviare le iniziative finalizzate alla realizzazione delle necessarie opere
di urbanizzazione presso l'area di Osteria Nuova occorrenti per consentire la
realizzazione dei necessari impianti, con oneri a carico dei soggetti
interessati;
a ripristinare, ove ritenuto necessario, lo stato dei luoghi in via dell'Acqua
Acetosa anche attraverso la programmazione delle attivita' di bonifica dei siti;
al trasferimento degli impianti siti nell'area di via dell'Acqua Acetosa presso
il sito definitivo.
2. Il soggetto attuatore, si avvale, per l'adempimento delle proprie funzioni,
nei limiti delle disponibilita' finanziarie, di un consulente avente specifica
competenza in materia giuridico-ambientale designato dal medesimo soggetto
attuatore, nonche' del necessario supporto logistico e strumentale da parte
dalla regione Lazio.
3. Per garantire la necessaria assistenza e collaborazione al soggetto attuatore
nello svolgimento delle attivita' di cui all'ordinanze citate in premessa, e'
istituita una apposita struttura di missione, composta complessivamente da
cinque unita' di personale cui conferire compiti di carattere
tecnico-amministrativo e contabile messe a disposizione dalla regione Lazio in
posizione di distacco ovvero, messe a disposizione, in relazione alle
disponibilita' finanziarie, in posizione di comando o fuori ruolo da
amministrazioni, da enti pubblici, da societa' a totale capitale pubblico e,
fino ad un massimo di tre unita', estranee alla pubblica amministrazione,
assunte con contratto a tempo determinato di durata semestrale rinnovabile per
tutta la durata dello stato di emergenza, anche in deroga agli articoli 35 e 36
del decreto legislativo n. 165/2001.
4. L'utilizzazione dei dipendenti pubblici e' disposta in deroga alle procedure
di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge anche in deroga alla
vigente normativa generale in materia di mobilita'. L'assegnazione di tale
personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Al consulente di cui al comma 2 e' corrisposto un compenso mensile pari al
30% lordo del trattamento economico in godimento e, qualora non dipendenti
pubblici, il commissario delegato determina, con proprio provvedimento, i
relativi compensi, tenendo conto della professionalita' richiesta e della
specificita' dell'incarico conferito.
6. In favore del personale di cui al comma 3 e' autorizzata la corresponsione di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di settanta
ore mensili pro-capite.
7. Il soggetto attuatore puo' avvalersi, altresi', di personale avente
specifiche professionalita', appartenente a pubbliche amministrazioni, per lo
svolgimento di attivita' di carattere straordinario, nel limite massimo di due
unita'. In favore di tale personale viene corrisposta un'indennita' nella misura
pari a settanta ore di prestazioni straordinarie mensili pro-capite.
8. Al soggetto attuatore, che estende il proprio ambito di intervento rispetto
all'incarico di cui all'ordinanza 10 giugno 2005, n. 3441, non e' corrisposto
ulteriore compenso per tutta la durata dell'incarico di cui alla predetta
ordinanza. Successivamente il commissario delegato - presidente della regione
Lazio determina, con proprio provvedimento, l'indennita' da corrispondere al
predetto soggetto attuatore.
Art. 2.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza e di quelle
citate in premessa, relativamente alla problematica della definitiva
delocalizzazione dei sei centri di autodemolizione e rottamazione siti in via
dell'Acqua Acetosa, quantificati in Euro 769.673,00, si provvede a valere sulle
risorse finanziarie poste a disposizione della regione Lazio, sulla base di
quanto determinato dalla stessa con la nota del 4 agosto 2005.
2. Relativamente agli oneri connessi alla definizione di un programma di
delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione presenti
nel territorio del comune di Roma si provvede a carico dei fondi posti a
disposizione, specificamente, allo scopo dalla regione Lazio.
3. Ove necessario, il presidente della regione Lazio - commissario delegato puo'
utilizzare, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza,
ulteriori risorse finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio della regione
Lazio.
4. Le risorse finanziarie di cui ai precedenti commi 1 e 2 destinate agli
interventi di emergenza di cui in premessa, affluiscono su apposita contabilita'
speciale intestata al soggetto attuatore di cui all'uopo si autorizza
l'istituzione secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367.
5. Il soggetto attuatore e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le
attivita' di cui alla presente ordinanza con le modalita' previste dalla vigente
legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato.
Art. 3.
1. Il soggetto attuatore per lo svolgimento delle proprie attivita', si
avvale, ove ritenuto necessario, dei poteri di cui alle disposizioni contenute
negli articoli 5 e 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3283 del 18 aprile 2003.
Art. 4.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto
contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto,
eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosa, a qualsiasi
titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 settembre 2005
Il Presidente: Berlusconi