AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


 Copyright © AmbienteDiritto

Regione Toscana. Deliberazione 18 luglio 2005, n. 739

D. Lgs. 36/2003 - Note interpretative per l’approvazione dei Piani di Adeguamento di cui all’art. 17 c. 3 e per il collocamento dei rifiuti in discarica di cui all’art. 17 c. 1.

(B.U.R.T. n. 31 del 3-8-2005)



LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifi uti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e s.m.i.;
Vista la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti;
Vista la Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE;
Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
Visto il Decreto Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio 13 Marzo 2003 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;
Vista la L.R. 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e s.m.i.;
Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 29 “Modifi che alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale
29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e successive modificazioni”;
Vista la Del. C.R. n° 88 del 7/04/98 “L.R. 4/95, art 5 – Piano Regionale di gestione dei rifiuti – Approvazione 1° stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati”;
Vista la Del. C.R. 21 dicembre 1999, n. 385 “L.R. 25/98 art. 9 comma 1 - Piano Regionale di gestione dei rifiuti – secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi”;
Vista la Del. C.R. 21 dicembre 1999, n. 384 “L.R. 25/98 art. 9 comma 2 Piano Regionale di gestione dei rifiuti – terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate”;
Vista la Del. C.R. 23 Novembre 2004, n. 151 “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica in attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)”, che costituisce aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (Del. C.R. 88/1998);
Vista la Del. C.R. 21 Dicembre 2004, n. 167 “Piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”, che costituisce aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (Del. C.R. 88/1998) e del Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi (Del. C.R. 385/1999);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art. 5 L.R. 25/98 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifi uti e delle bonifiche”;
Visto il comma 1 dell’art. 17 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, concernente “Disposizioni transitorie e finali”, che così dispone: “Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
continuare a ricevere, fi no al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate”;
Visto il decreto legge 30 giugno 2005 “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione” che all’art. 11 “Conferimenti in discarica dei rifi uti” prevede che all’art. 17 commi 1, 2 e 6 lettera a) del D.Lgs 36/2003 le parole “16 luglio 2005” siano sostituite con “31 dicembre 2005”;
Considerato che, per effetto di quanto disposto dal sopra citato comma 1 dell’art. 17 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, la scadenza del 16 luglio 2005 prorogata al 31/12 /2005 è legata:
1)alla disposizione di cui al comma 3 dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2003, relativamente all’approvazione dei Piani di adeguamento delle discariche;
2)alla disposizione di cui al comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 36/2003, relativa ai rifi uti ammessi in discarica (“I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. (…)”);
Vista l’opportunità, in ragione delle problematiche sollevate dalle Province in relazione ai due punti di cui sopra, e considerata la mancanza, ad oggi, di provvedimenti chiarificatori da parte dello Stato, di fornire disposizioni di indirizzo in merito alle due questioni citate;
Visto con riferimento al punto 1) relativo all’approvazione dei Piani di adeguamento delle discariche (comma 3 dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2003) il “Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome concernente indirizzi regionali per l’applicazione del decreto legislativo 36/2003 e del decreto ministeriale 13 marzo 2003 in materia di discariche”, approvato dalla Conferenza dei Presidenti e delle Province autonome nella seduta del 2/10/2003 (Allegato A parte integrante del presente atto);
Preso atto che la Giunta della Regione Toscana (Area 13 Rifiuti e Bonifiche) aveva provveduto con lettera circolare n. 104/36675/13-01 del 3/9/2003 a trasmettere a tutte le Province e ad ARPAT (Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale della Toscana), il documento sopra menzionato, concordato tra tutte le Regioni nel tavolo tecnico-conferenza Stato-Regioni;
Visto il punto 3 (relativo al Piano di adeguamento di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 36/2003) del Documento approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 2/10/2003, sopra menzionato, in cui viene definito il contenuto minimo del Piano di adeguamento, costituito da vari documenti, tra cui in particolare il “Progetto di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali possibili”;
Considerato che successivamente il Settore Rifiuti e Bonifiche della Giunta della Regione Toscana ha ricevuto formalmente da parte di alcune Province della Toscana richieste di chiarimento in merito all’applicazione del D.Lgs. 36/2003 in relazione ai Piani di adeguamento, più in particolare riguardo al “Progetto di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali possibili” di cui sopra;
Considerato che, in base alle suddette richieste di chiarimento, il Settore Rifiuti e Bonifiche della Giunta della Regione Toscana ha ritenuto opportuno convocare la Conferenza Regionale per la gestione dei rifiuti di cui al comma 1 dell’art. 8 della L.R. 25/1998, con la finalità di fornire indicazioni alle Province per consentire una azione conclusiva coordinata degli iter di approvazione dei Piani di adeguamento previsti ai sensi del D.Lgs. 36/2003;
Visto il Verbale della Conferenza Regionale per la gestione dei rifiuti nella seduta del 9/3/2005;
Considerato che, in sede di Conferenza Regionale, è stata valutata la possibilità di proseguire l’esercizio di lotti o porzioni di discarica sulla base di un progetto di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali possibili (ad esempio per quanto concerne la barriera di fondo), al fine di consentire il completamento di tali lotti o porzioni senza soluzioni di continuità, garantendo così l’assetto morfologico finale previsto dal piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica;
Visto che per addivenire allo scopo la Conferenza regionale ha ritenuto opportuno nella valutazione dei progetti di adeguamento doversi attenere ai seguenti criteri di valutazione:
-le caratteristiche tecnico costruttive degli impianti devono essere tali da garantire equivalente efficacia rispetto a quanto prescritto dall’allegato1 del decreto legislativo 36/2003;
-la prosecuzione all’esercizio deve portare ad esaurire con le tipologie di rifiuto già autorizzate volumetrie residue limitate in un breve periodo di tempo;
-la possibilità di prosecuzione all’esercizio, per tali lotti o porzioni, deve in ogni caso essere valutata dall’Ente preposto all’approvazione del Piano di adeguamento, caso per caso, in funzione in particolare, delle caratteristiche dell’impianto, delle peculiarità ambientali ed antropiche del sito prevedendo, tra l’altro, ove necessario, particolari prescrizioni per il piano di monitoraggio e controllo;
-in ogni caso, in funzione delle caratteristiche del sito, il progetto di adeguamento deve garantire il pieno rispetto della salute dell’uomo e della tutela dell’ambiente;
Visto inoltre quanto emerso in sede di Conferenza regionale relativamente ai seguenti elementi tecnici da prendere comunque a riferimento per la valutazione dei piani di adeguamento:
- caratteristiche tecnico-costruttive della discarica, differenziando tra i lotti in esercizio da quelli di futura realizzazione;
- caratteristiche geologiche, geomorfologiche, litostratigrafi che ed idrogeologiche del sito;
- caratterizzazione parametri idrogeologici, definizione degli inquinanti, identificazione dei percorsi di diffusione ed esposizione degli inquinanti;
- caratteristiche delle matrici ambientali interessate;
- caratteristiche di pressione antropica del sito;
- tipologie di rifiuti conferiti;
- piano di monitoraggio e controllo;
- risultanze dell’attività di controllo e vigilanza dell’impianto in cui si inserisce il lotto o porzione di discarica.
Vista quindi l’opportunità, sulla base di quanto emerso in sede di Conferenza Regionale, di fornire indicazioni per l’applicazione di omogenei criteri di valutazione, da parte degli Enti preposti all’approvazione, dei Piani di adeguamento di cui all’art. 17 del D.Lgs. 36/2003, in particolare relativamente al “Progetto di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali possibili” di cui al punto 3 del Documento approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 2/10/2003, al fi ne di coordinare la fase conclusiva degli iter procedurali di approvazione;
Visto che con riferimento al punto 2) relativo agli indirizzi per il collocamento di rifi uti in discarica (comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 36/2003) le Province devono approvare il Programma provinciale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica, ad integrazione dei rispettivi Piani provinciali per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
Considerato che le Province, nella predisposizione dei rispettivi Programmi provinciali per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica devono attenersi all’obiettivo generale, posto alla base del Piano regionale (Del. C.R. 88/1998; Del. C.R. 151/2004) di minimizzare il conferimento in discarica dei rifiuti urbani nel loro complesso nel rispetto della gerarchia di azioni per la gestione dei rifiuti prevista dal D.Lgs. 22/1997;
Ricordato che i traguardi di cui all’art. 5 del D.Lgs. 36/2003 costituiscono comunque obiettivi minimi, così come stabilito dal punto 8.1 del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (Del. C.R. 151/2004);
Richiamato l’art. 5 “Obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica” del D. Lgs. 36/2003, in particolare i commi 1 e 2 che fissano gli obiettivi da raggiungere al 2008, 2011 e 2018 nonché la definizione
del programma per raggiungerli;
Considerato quanto previsto dall’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 36/2003, che prevede che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, e in particolare quanto stabilito dal comma 1 dello stesso art. 7 del D.Lgs. 36/2003, secondo cui la disposizione stessa non si applica “ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute
umana e l’ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente”;
Vista la definizione di trattamento di cui all’art. 2 del D.Lgs. 36/2003: “trattamento: i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di
ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”;
Visto in particolare il punto 8 del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (Del. C.R. 151/2004), in cui vengono definiti gli obiettivi di programma, recependo i traguardi imposti dal D.Lgs. 36/2003;
Considerato che la Regione Toscana si colloca già ad un buon livello di raccolta differenziata rispetto all’obiettivo del 35% fissato dal D.Lgs. 22/1997, se pur con qualche differenziazione da ATO a ATO, come risulta dai dati relativi anno 2004 verificati dall’Agenzia Regione Recupero Risorse ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/1998;
Considerato che la Regione Toscana è dotata di un buon sistema impiantistico integrato di gestione dei rifiuti urbani, costituito da impianti di compostaggio di qualità ed impianti di selezione e trattamento, che hanno consentito, in specie negli ultimi anni, di ridurre il conferimento in discarica del rifiuto urbano tal quale, a seguito anche del buon livello di efficienza di raccolta differenziata conseguito;
Considerato che la Regione Toscana si colloca inoltre ad un buon livello, sempre con qualche differenziazione da ATO a ATO, per quanto concerne l’obiettivo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 36/2003, come si deduce dalle prime stime riportate al cap.6 del Programma regionale di cui alla Del. C.R. 151/2004, ricordando comunque che l’obiettivo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 36/2003, pari a 173 Kg/anno*abitante, è riferito alla scadenza del 27/3/2008;
Ritenuto che, ai fi ni della valutazione del conseguimento da parte degli ATO degli obiettivi di cui al D.Lgs 36/2003 sia opportuno fare riferimento ad un implemento nella riduzione del conferimento dei rifiuti organici in discarica che segua un andamento (decremento) lineare ottenuto prendendo a riferimento gli obiettivi di 173 Kg/anno*abitante con scadenza 27/3/2008 e 115 Kg/anno*abitante con scadenza 27/3/2011, come mostrato nell’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ricordato quanto previsto con riferimento ai Programmi provinciali per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica in accordo con il punto 11.1 del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica di cui alla Del. C.R. 151/2004;
Ricordato in particolare, così come stabilito dall’art. 6 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 36/2003, e recepito dal Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (Del. C.R. 151/2004), non sono ammessi in discarica oltre la data del 31/12/2006 i rifiuti con PCI (Potere Calorifico Inferiore) > 13.000 kJ/Kg;
Visto quanto previsto al punto 5.4 del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (Del. C.R. 151/2004) circa le disposizioni da applicare alla FOS (frazione organica
stabilizzata) proveniente dagli impianti di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, fi no al 31/12/2006;
Fatto salvo quanto disposto dalla normativa regionale vigente relativamente all’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani;
Ritenuto che per quanto sopra espresso gli ATO che seguendo l’andamento decrescente del grafi co di cui all’allegato B) rispettino l’obiettivo di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica relativo all’anno solare di riferimento possono considerare rispettati gli indirizzi imposti dall’art. 7 del D.Lgs. 36/2003 circa l’ammissibilità dei rifiuti in discarica in linea con quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lettera b) del decreto stesso;
Ritenendo, sulla base di quanto espresso in premessa, opportuno fornire note interpretative relative agli indirizzi per l’approvazione dei piani di adeguamento di cui all’art. 17 comma 3 del D.Lgs 36/2003 e per il collocamento dei rifiuti in discarica di cui all’art. 17 comma 1 dello stesso D.Lgs 36/2003;
A voti unanimi

DELIBERA

1.di fare proprio il Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome concernente indirizzi regionali per l’applicazione del decreto legislativo 36/2003 e del decreto ministeriale 13 marzo 2003 in materia di discariche”, approvato dalla Conferenza dei Presidenti e delle Province autonome nella seduta del 2/10/2003 (Allegato A parte integrante del presente atto);
2. di fornire, in particolare le seguenti note interpretative relative agli indirizzi per l’approvazione dei piani di adeguamento di cui all’art. 17 comma 3 del D.Lgs 36/2003 e per il collocamento dei rifi uti in discarica di cui all’art. 17 comma 1 dello stesso D.Lgs 36/2003 come segue:
A) In relazione all’approvazione dei piani di adeguamento di cui all’art. 17 comma 3 del D.Lgs 36/2003, con riferimento al “Progetto di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali possibili” di cui al punto 3 del Documento di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome approvato nella seduta del 2/10/2003 di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le Amministrazioni preposte all’approvazione del Piano di adeguamento, nel caso in cui l’adeguamento di talune opere infrastrutturali non risulti possibile per comprovati motivi tecnici (ad esempio per quanto concerne la barriera di fondo), al fine di ottemperare alle previsioni di legge ed al contempo di consentire il completamento di lotti o porzioni senza soluzioni di continuità, garantendo così l’assetto morfologico finale previsto dal piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, devono attenersi ai seguenti criteri di valutazione:
-le caratteristiche tecnico costruttive degli impianti devono essere tali da garantire equivalente efficacia rispetto a quanto prescritto dall’allegato1 del decreto legislativo 36/2003;
-la prosecuzione all’esercizio deve portare ad esaurire con le tipologie di rifiuto già autorizzate volumetrie residue limitate in un breve periodo di tempo;
-la possibilità di prosecuzione all’esercizio, per tali lotti o porzioni, deve in ogni caso essere valutata dall’Ente preposto nell’ambito dell’approvazione del Piano di adeguamento, caso per caso, in funzione in particolare, delle caratteristiche dell’impianto, delle peculiarità ambientali ed antropiche del sito prevedendo, tra l’altro, ove necessario, particolari prescrizioni per il piano di monitoraggio e controllo;
-in ogni caso, in funzione delle caratteristiche del sito, il progetto di adeguamento deve garantire il pieno rispetto della salute dell’uomo e della tutela dell’ambiente;
- il Piano di adeguamento dovrà, in tal senso, tenere conto in particolare dei seguenti elementi:
- caratteristiche tecnico-costruttive della discarica, differenziando tra i lotti in esercizio da quelli di futura realizzazione;
- caratteristiche geologiche, geomorfologiche, litostratigrafi che ed idrogeologiche del sito;
- caratterizzazione parametri idrogeologici, definizione degli inquinanti, identificazione dei percorsi di diffusione ed esposizione degli inquinanti;
- caratteristiche delle matrici ambientali interessate;
- caratteristiche di pressione antropica del sito;
- tipologie di rifiuti conferiti;
- piano di monitoraggio e controllo;
- risultanze dell’attività di controllo e vigilanza dell’impianto in cui si inserisce il lotto o porzione di discarica.
B) In relazione al collocamento di rifiuti in discarica (comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 36/2003), gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) che, in ottemperanza comunque di quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 36/2003, abbiano raggiunto l’obiettivo di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica relativo all’anno solare di riferimento secondo il grafico di cui all’Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, possono considerare rispettati gli indirizzi imposti dall’art. 7 del D.Lgs. 36/2003 circa l’ammissibilità dei rifiuti in discarica, in linea con quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lettera b);
C) che con riferimento all’applicazione della precedente lettera B):
- il conseguimento dell’obiettivo di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica relativo all’anno solare di riferimento, come sopra specificato, a livello di ATO, sia verificato dalla Provincia, secondo quanto previsto dal punto 11.2 dell’allegato A della Del. C.R. 151/2003 e secondo le scadenze temporali ivi fissate (31/10/2005, relativamente ai dati dell’anno solare 2004);
- resta salvo quanto previsto dall’art. 30 ter della L.R. 25/1998 e s.m.i. ai fini all’applicazione dell’art. 30 bis della stessa legge regionale relativamente all’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani;
- le Province devono approvare i Programmi provinciali nel rispetto di quanto previsto dal punto 11.1 della Del. C.R. 151/2004, tenendo conto che i valori stabiliti dall’art. 5 del D.Lgs. 36/2003 rappresentano comunque obiettivi minimi;
3. di comunicare il presente provvedimento in forma integrale alle Province ed al Circondario Empolese Valdelsa, all’ARPAT e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
Il presente provvedimento, che in ragione del particolare rilievo del suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(compresi gli Allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale) ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. 18/96.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini


ALLEGATO A
DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME CONCERNENTE INDIRIZZI REGIONALI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2003 E DEL DECRETO MINISTERIALE 13 MARZO 2003 IN MATERIA DI DISCARICHE.
Il decreto legislativo 36/2003 ed il D.M. 13 marzo 2003 di recepimento della direttiva 31/99/Ce in materia di discariche, hanno apportato significative innovazioni in merito ai criteri di classificazione, costruzione, gestione delle discariche, e di pianificazione regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica.
I suddetti decreti prevedono inoltre un periodo transitorio per l’adeguamento delle discariche esistenti alla nuova normativa.
Tale adeguamento deve essere approvato dalle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni (Regioni o Province delegate).
Quindi, per evitare una disomogenea applicazione sul territorio nazionale delle suddette norme, si rende necessario fornire in materia i seguenti indirizzi regionali.
1) Esclusione dall’ applicazione del d. lgs. 36/2003 al deposito di terra non inquinata (art. 3, comma 2, lettera d)
Il deposito di terra non inquinata, ai sensi del D.M. 471/1999, è escluso dall’applicazione del decreto legislativo 36/2003, nel caso in cui siano rispettati i commi 17, 18 e 19 dell’art. 1 della Legge n. 443 del 21 dicembre 2001, “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici” (c.d. Legge Lunardi).
2) Disposizioni transitorie – Articolo 17
L’articolo 17, comma 1, si applica a tutte le discariche autorizzate, vale a dire quelle autorizzate all’esercizio ex art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 o autorizzate esclusivamente alla realizzazione ex art. 27 dello stesso decreto. Tale articolo si riferisce pertanto anche alle discariche non ancora in esercizio.
I titolari di autorizzazione di dette discariche devono presentare il piano di adeguamento sulla base del D.Lgs. 36/2003, entro il 27 settembre 2003.
3) Piano di adeguamento – Articolo 17.
Non si applicano i criteri di cui al D.Lgs. n. 36/2003, per quanto riguarda il piano di adeguamento e le procedure di gestione, alle discariche che hanno cessato definitivamente la coltivazione entro il 27 marzo 2003.
Soggetti che devono presentare il piano di adeguamento:
-Titolari di autorizzazione o gestori di discarica ( su loro delega) già in esercizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2003;
-Titolari o gestori di discarica (su loro delega) in possesso di approvazione di progetto e autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997.
Contenuto minimo del piano di adeguamento:
Il piano di adeguamento deve contenere i seguenti documenti:
Progetto di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali possibili;
Piano di gestione operativa della discarica;
Piano di gestione post-operativa della discarica;
Piano di sorveglianza e controllo;
Piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica;
Piano finanziario.
Relazione geotecnica sulla stabilità del fronte dei rifiuti verificata in corso d’opera;
Garanzie finanziarie.
-Non costituisce contenuto del Piano di adeguamento l’individuazione dei rifiuti smaltibili nella discarica, che fino al 16 luglio 2005 saranno quelli per i quali il singolo impianto è già stato autorizzato; ciò non toglie che possa essere richiesta, con un’autonoma istanza, l’integrazione dei rifiuti previsti in autorizzazione.
La presentazione del piano di adeguamento e la riclassificazione della discarica non comportano quindi una automatica estensione dell’autorizzazione ai rifiuti che in base ai criteri di cui al D.M. 13 marzo 2003 possono essere ammessi nel corrispondente nuovo tipo di discarica.
Approvazione del piano di adeguamento:
Il piano di adeguamento è approvato ai sensi dell’art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2003, e come tale non costituisce modifica sostanziale ai sensi del comma 8, articolo 27, del D.Lgs. n. 22/1997.
4) Ampliamenti.
a) Gli ampliamenti di discariche autorizzate che comportano la realizzazione di nuove vasche sono assoggettati agli art. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e, qualora necessario, devono essere sottoposte alla procedura di V.I.A..
In questo caso possono essere applicate le deroghe ai criteri previsti negli Allegati al D.Lgs. n. 36/2003 e nel D.M. 13/03/2003 (criteri localizzativi).
b) Le sopraelevazioni delle discariche per le quali è stato approvato il piano di adeguamento, devono essere autorizzate ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e, qualora necessario, devono essere sottoposte alla procedura di V.I.A.
In questi casi, trattandosi di discariche già in esercizio, si deve fare riferimento ai criteri tecnici di cui al D.Lgs. n. 36/2003 e al D.M. 13 marzo 2003, per quanto applicabili.
Sono fatte salve le diverse procedure adottate dalle singole Regioni, per sopraelevazioni di limitate entità, considerate modifiche non sostanziali.
Tali sopraelevazioni non devono comportare aumento della superficie massima orizzontale della discarica.
5) Garanzie finanziarie – Articolo 14
A) Il comma 1 prevede la prestazione di garanzie finanziarie per l’attivazione della discarica. Si ritiene che la parola attivazione possa essere intesa come momento del rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/97. Da tale momento è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie previste dal D.Lgs. n. 36/2003.
L’efficacia dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.
B) Il comma 3 prevede che le due garanzie, per le fasi di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura, siano presentate contestualmente, e che siano trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica.
C) Poiché la durata delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura è pari, se non superiore, ad un periodo di 30 anni, con conseguenti notevoli difficoltà da parte dei soggetti autorizzati a farsi rilasciare fideiussioni di tale durata, gli Enti competenti alla verifica delle garanzie finanziarie possono accettare garanzie finanziarie riferite all’intero periodo di post-chiusura (30 anni) secondo piani quinquennali rinnovabili.
6) Pianificazione generale
Preso atto che i criteri costruttivi e gestionali delle discariche per rifiuti non pericolosi sono unici, è opportuno nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni continuare ad autorizzare il conferimento di rifiuti urbani separatamente da quello dei rifiuti speciali, per permettere una efficace pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani.
In ogni caso devono essere valutati gli effetti del mescolamento di rifiuti urbani ancora in parte putrescibili con rifiuti speciali.


RUB procapite a discarica (Kg/anno*abitante)
Omesso